(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "UMBRIA".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Umbria"  accompagnata
obbligatoriamente da una delle  seguenti menzioni geografiche: "Colli
Assisi-Spoleto",  "Colli   Martani",  "Colli  Amerini",   "Colli  del
Trasimeno", "Colli  Orvietani" e' riservata all'olio  extravergine di
oliva  rispondente  alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1. La  denominazione di  origine controllata  "Umbria" accompagnata
dalla  menzione   geografica  "Colli  Assisi-Spoleto"   e'  riservata
all'olio extravergine  di oliva  ottenuto dalle seguenti  varieta' di
olivo:
  Moraiolo  in  misura non  inferiore  al  60%; Leccino  e  Frantoio,
presenti da  sole o congiuntamente,  in misura non superiore  al 30%.
Possono, altresi',  concorrere altre varieta' fino  al limite massimo
del 10%.
  2. La  denominazione di  origine controllata  "Umbria" accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Colli Martani"  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
  Moraiolo  in misura  non inferiore  al  20%; S.  Felice, Leccino  e
Frantoio, presenti da sole o  congiuntamente, in misura non inferiore
all'80%. Possono, altresi', concorrere  altre varieta' fino al limite
massimo del 10%.
  3. La  denominazione di  origine controllata  "Umbria" accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Colli Amerini"  e'  riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
  Moraiolo in misura non inferiore  al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio,
presenti da sole  o congiuntamente, in misura  non superiore all'85%.
Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
  4. La  denominazione di  origine controllata  "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli del Trasimeno" e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
  Moraiolo e Dolce Agocia in misura  non inferiore al 15%; Frantoio e
Leccino  congiuntamente  in misura  non  inferiore  al 65%.  Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
  5. La  denominazione di  origine controllata  "Umbria" accompagnata
dalla  menzione geografica  "Colli Orvietani"  e' riservata  all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
  Moraiolo in  misura non  inferiore al 15%;  Frantoio in  misura non
superiore al  30%; Leccino in  misura non superiore al  60%. Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  1.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Umbria", accompagnata  dalla menzione geografica, "Colli
Assisi  Spoleto" comprende  i territori  amministrativi dei  seguenti
comuni   della  regione   Umbria:  Gubbio,   Scheggia  e   Pascelupo,
Costacciaro, Sigillo,  Fossato di  Vigo, Gualdo  Tadino, Valfabbrica,
Assisi,  Spello, Valtopina,  Foligno,  Trevi,  Sellano, Campello  sul
Clitunno,  Spoleto  (la parte  ad  est  della  s.s. n.  3  Flaminia),
Scheggino, S. Anatolia  di Narco, Vallo di Nera,  Cerreto di Spoleto,
Preci, Norcia,  Cascia, Poggiodomo, Monteleone,  Montefranco, Arrone,
Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.
  2.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Umbria", accompagnata  dalla menzione geografica, "Colli
Martani"  comprende i  territori amministrativi  dei seguenti  comuni
della regione Umbria:  Acquasparta, Spoleto (la parte  ad ovest della
s.s.  n. 3  Flaminia),  Massa Martana,  Todi,  Castel Ritaldi,  Giano
dell'Umbria,  Montefalco,   Gualdo  Cattaneo,   Collazzone,  Bevagna,
Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.
  3.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Amerini"  comprende i  territori amministrativi  dei seguenti  comuni
della  regione  Umbria:  Calvi,  Otricoli, Narni,  Amelia,  Penna  in
Teverina, Giove,  Attigliano, Lugnano in Teverina,  Alviano, Guardea,
San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.
  4.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica "Colline
del  Trasimeno" comprende  i  territori  amministrativi dei  seguenti
comuni  della regione  Umbria: Perugia,  Piegaro, Paciano,  Panicale,
Castiglione del  Lago, Magione, Tuoro sul  Trasimerno, Passignano sul
Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide,  Citta' di Castello, Monte S.
Maria,   Tiberina,   Corciano,   Citerna,  San   Giustino,   Montone,
Pietralunga.
  5.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Orvietani" comprende  i territori amministrativi dei  seguenti comuni
della  regione Umbria:  Montecchio, Baschi,  Orvieto, Porano,  Castel
Giorgio, Castel  Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano,  San Venanzio,
Monteleone d'Orvieto, Fabbro,  Montegabbione, Montecastello di Vibio,
Fratta Todina, Marsciano, Citta' della Pieve.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1. Le  condizioni ambientali e  di coltura degli  oliveti destinati
alla produzione  dell'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1
devono  essere quelle  tradizionali e  caratteristiche della  zona e,
comunque,  atte  a  conferire  alle olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura  devono essere  quelli tradizionalmente  usati o,  comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Umbria",  accompagnata   dalla  menzione
geografica  "Colli Assisi-Spoleto"  sono da  considerarsi idonei  gli
oliveti  compresi nella  zona  di produzione  descritta  al punto  1)
dell'art.  3  posti  nella  zona  geografica  caratterizzata  da  una
piovosita' media  annua pari a mm  981 e una temperatura  media annua
compresa tra 13,4 +/- 6(gradi)C., i cui terreni siano derivati  dalla
disgregazione meccanica  di calcari sopracretacei con  formazione del
tipo  denominato "renano"  in cui  prevale lo  scheletro mescolato  a
terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti
dalla  alterazione   di  calcari   marnosi,  di  buona   struttura  e
fertilita'.  La  difesa  fitosanitaria   degli  oliveti  deve  essere
effettuata  secondo  le modalita'  definite  dai  programmi di  lotta
guidata.
  3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Umbria",  accompagnata   dalla  menzione
geografica "Colli  Martani" sono  da considerarsi idonei  gli oliveti
collinari compresi  nella zona  di produzione  descritta al  punto 2)
dell'art.  3  posti  nella  zona  geografica  caratterizzata  da  una
piovosita' media  annua pari a mm  892 con valori massimi  in autunno
inverno   e   una   temperatura  media  annua  compresa  tra  14  +/-
5,4(gradi)C, i  cui  terreni  siano  costituiti  da    una  serie  di
conglomerati,  sabbie  ed  argille,  con prevalenza dei   costituenti
silicei, generalmente dotati di calcare   e prevalentemente  sciolti.
La    difesa  fitosanitaria  degli oliveti   deve   essere   effettua
secondo le  modalita'  definite  dai programmi  di lotta  guidata. La
difesa fitosanitaria  degli oliveti deve essere effettuata secondo le
modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
  4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Umbria",  accompagnata   dalla  menzione
geografica "Colli  Amerini" sono  da considerarsi idonei  gli oliveti
compresi nella zona  di produzione descritta al punto  3) dell'art. 3
posti nella  zona geografica  caratterizzata da una  piovosita' media
annua pari a  mm 927 e una temperatura media  annua compresa tra 14,4
+/- 5,6(gradi)C, i cui terreni siano situati nelle colline  derivanti
dalla  erosione   dei  sedimenti  del   Villafranchiano  e  siano  di
natura arenacea,  sabbiosi e   marnosoarenacei, con    presenza  alle
falde  dei  rilievi  rocciosi    del  miocene di   terreni detritici,
sciolti  ad alto contenuto di   scheletro. La   difesa  fitosanitaria
degli    oliveti  deve  essere    effettuata secondo   le   modalita'
definite  dai programmi  di lotta guidata.
  5.   Per  la   produzione   dell'olio  extravergine   di  oliva   a
denominazione  di origine  controllata  "Umbria", accompagnata  dalla
menzione  geografica "Colline  del  Trasimeno"  sono da  considerarsi
idonei gli  oliveti compresi  nella zona  di produzione  descritta al
punto 4)  dell'art. 3 posti  nella zona geografica  caratterizzata da
una piovosita'  media annua  pari a  mm 873  e una  temperatura media
annua compresa  tra 12,9 +/- 5,7(gradi)C, i   cui  terreni  siano  di
colore  bruno,  ad    alto  contenuto in   silice e   con la presenza
alternata di calcari marnosi,   provenienti  dal    disfacimento  dei
grossi    banchi  di  arenaria  oligocenica,  di  buona  struttura  e
tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti  dai depositi
del Villafranchiano in cui la sabbia e' mescolata a marne    calcaree
con   la   formazione  di  terreni  di  medio  impasto.    La  difesa
fitosanitaria  degli    oliveti deve essere effettuata   secondo   le
modalita'  definite  dai  programmi di  lotta guidata.
  6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Umbria",  accompagnata   dalla  menzione
geografica "Colli Orvietani" sono  da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona  di produzione descritta al punto  5) dell'art. 3
posti nella  zona geografica  caratterizzata da una  piovosita' media
annua pari a  mm 850 e una temperatura media  annua compresa tra 14,1
+/- 5,5(gradi)C, i cui terreni siano situati nelle colline  derivanti
dalla  erosione  dei  sedimenti  del Villafranchiano e sono di natura
arenacea, sabbiosi e marnosoarenacei,  con alle falde  dei    rilievi
rocciosi del Miocene presenza di  terreni detritici, sciolti ad  alto
contenuto  di scheletro.   La   difesa  fitosanitaria  degli  oliveti
deve   essere effettuata   secondo   le  modalita'    definite    dai
programmi di  lotta guidata.
  7.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di  oliva a denominazione  di origine di cui  all'art. 1
deve essere effettuata a partire entro il 15 gennaio di ogni anno.
  7. a) La  produzione massima di olive degli  oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Assisi-Spoleto"  non  puo'  superare  kg 5.000  per  ettaro  per  gli
impianti  intensivi. La  resa massima  delle olive  in olio  non puo'
superare il 21%.
  7. b) La  produzione massima di olive degli  oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Martani"  non puo'  superare kg  5.500  per ettaro  per gli  impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
19%.
  7. c) La  produzione massima di olive degli  oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Amerini"  non puo'  superare kg  6.500  per ettaro  per gli  impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
17%.
  7. d) La  produzione massima di olive degli  oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
del Trasimeno" non puo' superare kg 6.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
17%.
  7. e) La  produzione massima di olive degli  oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria",  accompagnata dalla menzione  geografica "Colli
Orvietani" non  puo' superare  kg 6.500 per  ettaro per  gli impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
17%.
  8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso  accurata cernita purche' la  produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
  9. La  denuncia di  produzione delle  olive deve  essere presentata
secondo  le procedure  previste dal  decreto ministeriale  4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
  9. a) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della  richiesta  di certificazione  di  idoneita'  del prodotto,  il
richiedente   deve  allegare   la  certificazione   rilasciata  dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai  sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della  legge 5 febbraio 1992, n. 169,  comprovante che la
produzione e la  trasformazione delle olive sono  avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione  di  origine  controllata "Umbria"  accompagnata  dalla
menzione   geografica  "Colli   Assisi-Spoleto"  comprende   l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3.
  1. a)  La zona di  oleificazione dell'olio extravergine di  oliva a
denominazione  di  origine  controllata "Umbria"  accompagnata  dalla
menzione  geografica "Colli  Amerini"  comprende l'intero  territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
  1. b)  La zona di  oleificazione dell'olio extravergine di  oliva a
denominazione  di  origine  controllata "Umbria"  accompagnata  dalla
menzione  geografica "Colli  Martani"  comprende l'intero  territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
  1. c)  La zona di  oleificazione dell'olio extravergine di  oliva a
denominazione  di  origine  controllata "Umbria"  accompagnata  dalla
menzione   geografica  "Colli   del  Trasimeno"   comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
  1. d)  La zona di  oleificazione dell'olio extravergine di  oliva a
denominazione  di  origine  controllata "Umbria"  accompagnata  dalla
menzione geografica  "Colli Orvietani" comprende  l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.
  2. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  consentire che  le  suddette  operazioni di  oleificazione
siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze
dei territori previsti nei precedenti commi  1), 1. a), 1. b), 1. c),
1. d), purche'  sia dimostrata la tradizionalita'  di tali operazioni
solo per le  olive prodotte negli oliveti  di pertinenza dell'azienda
medesima, sentita di volta in volta  la locale camera di commercio in
ordine alla tradizionalita' di tale  operazione e previo parere della
regione Umbria  e del Comitato  nazionale per la tutela  delle D.O.C.
degli oli di oliva vergini ed extravergini.
  3.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di oliva  a denominazione di origine di  cui all'art. 1,
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
  4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1  sono  ammessi  soltanto  i  processi meccanici  e  fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli   senza  alcuna  alterazione  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Umbria"  accompagnata dalla
menzione  geografica  "Colli  Assisi-Spoleto"  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: fruttato forte;
  sapore: fruttato con forte sensazione di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 7,00;
    numero perossidi: <= 12;
    K232 <= 2,0;
    K270 <= 0,20;
    acido oleico = <82%;
    polifenoli totali >= 150ppm.
  2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Umbria"  accompagnata dalla
menzione  geografica "Colli  Martani" deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: fruttato medi/forte;
  sapore: fruttato con forte o media sensazione di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 7,00;
    numero perossidi: <= 12;
    K232 <= 2,0;
    K270 < 0,20;
    acido oleico <= 82%;
    polifenoli totali >= 125ppm.
  3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a  dominazione di  origine  controllata  "Umbria" accompagnata  dalla
menzione  geografica "Colli  Amerini" deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: fruttato medio;
  sapore:  fruttato  con  media  o  leggera  sensazione  di  amaro  e
piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 7,00;
    numero perossidi: <= 12;
    K232 <= 2,0;
    K270 <= 0,20;
    acido oleico <= 82%;
    polifenoli totali >= 100ppm.
  4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Umbria"  accompagnata dalla
menzione  geografica  "Colli  del  Trasimeno"  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo dorato;
    odore: fruttato medio/leggero;
  sapore:  fruttato  con  media  o  leggera  sensazione  di  amaro  e
piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 7,00;
    numero perossidi: <= 12;
    K232 <= 2,0;
    K270 <= 0,20;
    acido oleico <= 81%;
    polifenoli totali >= 100ppm.
  5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Umbria"  accompagnata dalla
menzione geografica  "Colli Orvietani" deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: fruttato medio;
  sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 7,00;
    numero perossidi: <= 12;
    K232 <= 2,0;
    K270 <= 0,20;
    acido oleico <= 82%;
    polifenoli totali >= 100ppm.
  6. Altri parametri non  espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
  7.  In ogni  campagna olearia  il Consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  degli  oli di  cui  all'art.  1 da  utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
  8. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto  i  limiti  analitici
soprariportati.
  9.  La designazione  degli oli  alla fase  di confezionamento  deve
essere effettuata  solo a  seguito dell'espletamento  della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4  novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione  di origine controllata di cui  all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista  dal presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
  2. E' consentito  l'uso veritiero di nomi,  ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
  3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il  riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola  o nell'associazione  di aziende  olivicole o  nell'impresa
olivicola situate  nell'area di produzione  e' consentito solo  se il
prodotto e'  stato ottenuto  esclusivamente con olive  raccolte negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda   e  se  l'oleificazione  e  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
  4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a  denominazione di  origine  controllata di  cui  all'art. 1  devono
avvenire nell'ambito della regione Umbria.
  5. Ogni  menzione geografica,  autorizzata all'art. 1  del presente
disciplinare, deve  essere riportata in etichetta  con dimensione non
superiore  a  quella   dei  caratteri  con  cui   viene  indicata  la
denominazione di origine controllata "Umbria".
  6.  L'uso  di altre  indicazioni  geografiche  consentite ai  sensi
dell'art. 1,  punto 2, del  decreto ministeriale 4 novembre  1993, n.
573,  riferite a  comuni, frazioni,  tenute, fattorie  da cui  l'olio
effettivamente  deriva   deve  essere  riportato  in   caratteri  non
superiori alla meta'  di quelli utilizzati per  la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
  7.  Il  nome della  denominazione  di  origine controllata  di  cui
all'art.  1  deve  figurare  in etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili  con colorimetria  di ampio  contrasto rispetto  al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi' rispettare  le norme  di etichettatura  previste dalla
vigente legislazione.
  8.  L'olio extravergine  di oliva  di  cui all'art.  1 deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata.
  9.  E' obbligatorio  indicare in  etichetta l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.