Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "DAUNO". Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Alto Tavoliere", "Basso Tavoliere", "Gargano", "Sub-Appennino", e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo 1. La denominazione di' origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%. 2. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%. 3. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%. 4. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%. Art. 3. Zona di produzione 1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. 2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato e' delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore. 3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e' sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla citta' di Manfredonia. 4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e' sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla citta' di Manfredonia. 5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno" accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino" comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva "Alto Tavoliere". Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato "Sabbie di Serracapriola": sabbie giallastre a grana piu' o meno grossa, piu' o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbiosolimoso e sabbiosoargilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra. 4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Pleistocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbiosoargillosocalcareo al sabbioso calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni. 5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Cretaceo inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte piu' orientale del Promontorio; nel Cretaceo superiore, con calcario piu' o meno compatti, talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbiosoargillosocalcario all'argillosocalcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo. 6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di "Formazione della Daunia" e derivano da un substrato molto vario, comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareoorganogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinosi biancastri. Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabilta' di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza piu' o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla e' preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii. 7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. 8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 9. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. 10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 24%. 11. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. 12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", non puo' superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. 13. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. 14. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", non puo' superare kg 8.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 22%. 15. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 16. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. 17. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione. Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazionme di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3. 2. La zona di oleificazione. dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3. 3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3. 4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3. 5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, deve avvenire solo per brucatura. 6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 7. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive. Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce; sapore: fruttato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test: >= 6,5; numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg; polifenoli totali: >= 100 ppm. 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato; sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test: >= 6,5; numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg; polifenoli totali: >= 100ppm. 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato medio con sensazione erbacea; sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test: >= 6,5; numero perossidi: <=12 MeqO2/kg; polifenoli totali: >= 100 ppm. 4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca; sapore: fruttato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test: >= 6,5; numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg; polifenoli totali: >= 100 ppm. 5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 7. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati. 8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore". 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. 4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia. 5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1, del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Dauno". 6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1. 7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. 9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.