(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "DAUNO".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Dauno",  accompagnata
obbligatoriamente da  una delle seguenti menzioni  geografiche: "Alto
Tavoliere",   "Basso  Tavoliere",   "Gargano",  "Sub-Appennino",   e'
riservata all'olio extravergine di  oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1. La  denominazione di' origine controllata  "Dauno", accompagnata
dalla  menzione geografica  "Alto Tavoliere",  e' riservata  all'olio
extravergine di  oliva ottenuto dalla  varieta' di olivo  Peranzana o
Provenzale presente  negli oliveti  in misura non  inferiore all'80%.
Possono  concorrere altre  varieta'  presenti negli  oliveti fino  al
limite massimo del 20%.
  2. La  denominazione di  origine controllata  "Dauno", accompagnata
dalla menzione  geografica "Basso  Tavoliere", e'  riservata all'olio
extravergine  di  oliva ottenuto  dalla  varieta'  di olivo  Coratina
presente  negli  oliveti in  misura  non  inferiore al  70%.  Possono
concorrere  altre  varieta' presenti  negli  oliveti  fino al  limite
massimo del 30%.
  3. La  denominazione di  origine controllata  "Dauno", accompagnata
dalla   menzione   geografica   "Gargano",  e'   riservata   all'olio
extravergine  di oliva  ottenuto  dalla varieta'  di olivo  Ogliarola
Garganica  presente negli  oliveti in  misura non  inferiore al  70%.
Possono  concorrere altre  varieta'  presenti negli  oliveti fino  al
limite massimo del 30%.
  4. La  denominazione di  origine controllata  "Dauno", accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Sub-Appennino", e'  riservata  all'olio
extravergine  di oliva  ottenuto  dalle seguenti  varieta' di  olivo:
Ogliarola, Coratina  e Rotondella  presenti da sole  o congiuntamente
negli  oliveti in  misura non  inferiore al  70%. Possono  concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  1.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio  extravergine   di  oliva  di  cui   all'art.  1  comprende
nell'ambito dell'intero territorio  amministrativo della provincia di
Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire
le  produzioni  con  le   caratteristiche  qualitative  previste  nel
presente disciplinare di produzione.
  2.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata  "Dauno", accompagnata  dalla  menzione geografica  "Alto
Tavoliere", comprende,  in provincia  di Foggia,  l'intero territorio
amministrativo  dei   seguenti  comuni:  Castelnuovo   della  Daunia,
Chieuti,  San   Paolo  di  Civitate,  San   Severo,  Serracapriola  e
Torremaggiore.  Tale  zona,  riportata in  apposita  cartografia,  e'
delimitata  dai  confini  amministrativi dei  comuni  sopracitati  ad
esclusione del comune  di Castelnuovo della Daunia  il cui territorio
olivato  interessato  e'  delimitato geograficamente  dalla  contrada
Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche
simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore.
  3.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata  "Dauno", accompagnata  dalla menzione  geografica "Basso
Tavoliere", comprende,  in provincia di  Foggia, tutto o in  parte il
territorio amministrativo dei  seguenti comuni: Carapelle, Cerignola,
Foggia, Manfredonia, Margherita di  Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano
Garganico, San Ferdinando di Puglia,  San Giovanni Rotondo, San Marco
in Lamis,  Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta.  Tale zona,
riportata  in   apposita  cartografia,  e'  delimitata   dai  confini
amministrativi dei  comuni sopracitati  ad eccezione  di Manfredonia,
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e  San Marco in Lamis, il cui
territorio  interessato  e'  sito  ad  ovest e  a  sud  della  strada
provinciale n.  28 fino all'innesto  sulla strada statale n.  273, da
quest'ultima fino  all'innesto sulla strada  statale n. 89  fino alla
citta' di Manfredonia.
  4.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata   "Dauno",   accompagnata   dalla   menzione   geografica
"Gargano", comprende,  in provincia  di Foggia, tutto  o in  parte il
territorio  amministrativo  dei  seguenti comuni:  Apricena,  Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S.
Angelo,   Peschici,  Poggio   Imperiale,   Rignano  Garganico,   Rodi
Garganico,  San Giovanni  Rotondo,  San Marco  in Lamis,  Sannicandro
Garganico, Vico del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita
cartografia,  e' delimitata  dai  confini  amministrativi dei  comuni
predetti,  ad  eccezione  di   Manfredonia,  Rignano  Garganico,  San
Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato
e'  sito  ad  est e  a  nord  dalla  strada  provinciale n.  28  fino
all'innesto  sulla  strada  statale  n.  273,  da  quest'ultima  fino
all'innesto  sulla  strada   statale  n.  89  fino   alla  citta'  di
Manfredonia.
  5.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata   "Dauno"   accompagnata    dalla   menzione   geografica
"Sub-Appennino" comprende, in provincia di  Foggia, tutto o in parte,
il territorio amministrativo dei  seguenti comuni: Accadia, Alberona,
Anzano  di   Puglia,  Ascoli  Satriano,  Biccari,   Bovino,  Candela,
Carlantino,   Casalnuovo   Monterotaro,   Casalvecchio   di   Puglia,
Castelnuovo  della  Daunia,   Castelluccio  dei  Sauri,  Castelluccio
Valmaggiore,  Celenza Valfortore,  Celle  S.  Vito, Deliceto,  Faeto,
Lucera, Monteleone  di Puglia, Motta Montecorvino,  Orsara di Puglia,
Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta  S. Antonio, Roseto Valfortore,
S.  Marco la  Catola, S.  Agata di  Puglia, Troia,  Volturara Appula,
Volturino.  Tale   zona,  riportata   in  apposita   cartografia,  e'
delimitata  dai   confini  amministrativi  dei  predetti   comuni  ad
esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della
Daunia relativo alla contrada  Monachelle, che risulta inserito nella
menzione geografica aggiuntiva "Alto Tavoliere".
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1. Le  condizioni ambientali e  di coltura degli  oliveti destinati
alla produzione  dell'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1
devono  essere quelle  tradizionali e  caratteristiche della  zona e,
comunque  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative.
  2. I  sesti di impianto,  le forme di  allevamento ed i  sistemi di
potatura  devono essere  quelli tradizionalmente  usati o,  comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Dauno",   accompagnata  dalla   menzione
geografica "Alto Tavoliere", sono  da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i
cui terreni, originatisi per la  maggior parte nel Pliocene, derivano
da  un   substrato  denominato  "Sabbie  di   Serracapriola":  sabbie
giallastre a  grana piu'  o meno  grossa, piu'  o meno  cementata con
tessitura che va dal  sabbioso al sabbiosolimoso e sabbiosoargilloso,
con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra.
  4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Dauno",   accompagnata  dalla   menzione
geografica "Basso Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i
cui terreni,  originatisi nel  Pleistocene, derivano da  un substrato
costituito  da  sabbie  straterellate giallastre  con  intercalazioni
argillose  ciottolose  e concrezioni  calcaree  (Cerignola-Ortanova);
ciottolame incoerente,  localmente cementato con ciottoli  di medie e
piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e
Stornarella), con una tessitura  che va dal sabbiosoargillosocalcareo
al sabbioso calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni.
  5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Dauno",   accompagnata  dalla   menzione
geografica  "Gargano",  sono  da   considerarsi  idonei  gli  oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i
cui  terreni,  originatisi nel  Cretaceo  inferiore,  derivano da  un
substrato costituito  da calcari compatti, bianchi  o grigiastri, ora
dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli
e  lenti selciose  nella parte  piu' orientale  del Promontorio;  nel
Cretaceo  superiore,  con calcario  piu'  o  meno compatti,  talvolta
alquanto  dolomitici, bianco  grigiastri  o  bianco giallastri  nella
parte  occidentale   e  centrale  con   una  tessitura  che   va  dal
sabbiosoargillosocalcario all'argillosocalcareo,  con presenza, anche
rilevante, di scheletro calcareo.
  6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di   origine  controllata   "Dauno",   accompagnata  dalla   menzione
geografica "Sub-Appennino",  sono da considerarsi idonei  gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta  al punto 5 dell'art. 3 i
cui  terreni, originatisi  nel Miocene  nella fascia  comprendente la
media  e bassa  collina, vanno  sotto  il nome  di "Formazione  della
Daunia" e  derivano da  un substrato  molto vario,  comprendente, fra
l'altro,  brecce  e  breccione calcareoorganogeno,  argille  e  marne
siltose,  calcari  compatti o  farinosi  biancastri.  Le altre  zone,
formatesi nel  Pliocene e  nel quaternario, presentano  anch'esse una
notevole variabilta' di substrato. I  terreni hanno una tessitura che
va dall'argilloso  al sabbioso  con presenza piu'  o meno  elevata di
scheletro di  calcare; negli areali dove  l'argilla e' preponderante,
si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.
  7.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine   di  oliva   a   denominazione   di  origine   "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica  "Alto Tavoliere", deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
  8.  La produzione  massima di  olive degli  oliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata  "Dauno", accompagnata  dalla  menzione geografica  "Alto
Tavoliere", non puo'  superare kg 10.000 per ettaro  per gli impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
20%.
  9.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine   di  oliva   a   denominazione   di  origine   "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
  10. La  produzione massima  di olive  degli oliveti  destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata  "Dauno", accompagnata  dalla menzione  geografica "Basso
Tavoliere", non puo'  superare kg 10.000 per ettaro  per gli impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
24%.
  11.  La raccolta  delle olive  destinate alla  produzione dell'olio
extravergine   di  oliva   a   denominazione   di  origine   "Dauno",
accompagnata  dalla   menzione  geografica  "Gargano",   deve  essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
  12. La  produzione massima  di olive  degli oliveti  destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata   "Dauno",   accompagnata   dalla   menzione   geografica
"Gargano", non  puo' superare  kg 9.000 per  ettaro per  gli impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
25%.
  13.  La raccolta  delle olive  destinate alla  produzione dell'olio
extravergine   di  oliva   a   denominazione   di  origine   "Dauno",
accompagnata dalla  menzione geografica "Sub-Appennino",  deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
  14. La  produzione massima  di olive  degli oliveti  destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata   "Dauno",   accompagnata   dalla   menzione   geografica
"Sub-Appennino", non puo'  superare kg 8.000 per  ettaro per impianti
intensivi. La resa  massima delle olive in olio non  puo' superare il
22%.
  15.  Anche  in annate  eccezionalmente  favorevoli  la resa  dovra'
essere riportata  attraverso accurata  cernita purche'  la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
  16. La  denuncia di produzione  delle olive deve  essere presentata
secondo  le procedure  previste dal  decreto ministeriale  4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
  17. Alla presentazione  della denuncia di produzione  delle olive e
della  richiesta  di certificazione  di  idoneita'  del prodotto,  il
richiedente   deve  allegare   la  certificazione   rilasciata  dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai  sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della  legge 5 febbraio 1992, n. 169,  comprovante che la
produzione e la  trasformazione delle olive sono  avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazionme  di origine  controllata  "Dauno", accompagnata  dalla
menzione  geografica   "Alto  Tavoliere",  comprende   il  territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
  2.  La zona  di oleificazione.  dell'olio extravergine  di oliva  a
denominazione  di  origine  controllata "Dauno",  accompagnata  dalla
menzione  geografica  "Basso   Tavoliere",  comprende  il  territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
  3.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione  di  origine  controllata "Dauno",  accompagnata  dalla
menzione geografica "Gargano", comprende il territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
  4.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione  di  origine  controllata "Dauno",  accompagnata  dalla
menzione   geografica   "Sub-Appennino",  comprende   il   territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.
  5.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di oliva  a denominazione di origine di  cui all'art. 1,
deve avvenire solo per brucatura.
  6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1,  sono  ammessi soltanto  i  processi  meccanici  e fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli   senza  alcuna  alterazione  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
  7. Le operazioni di oleificaziome  devono avvenire entro tre giorni
dalla raccolta delle olive.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Dauno",  accompagnata dalla
menzione geografica  "Alto Tavoliere", deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
  odore:  di  fruttato  medio  con  sensazione  di  frutta  fresca  e
mandorlato dolce;
    sapore: fruttato;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 6,5;
    numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
    polifenoli totali: >= 100 ppm.
  2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Dauno",  accompagnata dalla
menzione geografica "Basso Tavoliere",  deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: di fruttato;
  sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 6,5;
    numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
    polifenoli totali: >= 100ppm.
  3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Dauno",  accompagnata dalla
menzione   geografica  "Gargano",   deve  rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
    sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 6,5;
    numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
    polifenoli totali: >= 100 ppm.
  4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione  di origine  controllata "Dauno",  accompagnata dalla
menzione  geografica "Sub-Appennino",  deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;
    sapore: fruttato;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 6,5;
    numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
    polifenoli totali: >= 100 ppm.
  5. Altri parametri non  espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
  6.  In ogni  campagna olearia  il Consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  degli oli  di  cui all'art.  1,  da utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
  7. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto  i  limiti  analitici
soprariportati.
  8.  La designazione  degli oli  alla fase  di confezionamento  deve
essere effettuata  solo a  seguito dell'espletamento  della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4  novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione di origine  controllata di cui all'art. 1, e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista  dal presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
  2. E' consentito  l'uso veritiero di nomi,  ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
  3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il  riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola  o nell'associazione  di aziende  olivicole o  nell'impresa
olivicola situate  nell'area di produzione  e' consentito solo  se il
prodotto e'  stato ottenuto  esclusivamente con olive  raccolte negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda   e  se  l'oleificazione  e  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
  4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a  denominazione di  origine controllata  di cui  all'art. 1,  devono
avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.
  5. Ogni  menzione geografica, autorizzata all'art.  1, del presente
disciplinare, deve  essere riportata in etichetta  con dimensione non
superiore  a  quella   dei  caratteri  con  cui   viene  indicata  la
denominazione di origine controllata "Dauno".
  6.  L'uso  di altre  indicazioni  geografiche  consentite ai  sensi
dell'art. 1,  punto 2  del decreto ministeriale  4 novembre  1993, n.
573,  riferite a  comuni, frazioni,  tenute, fattorie  da cui  l'olio
effettivamente  deriva   deve  essere  riportato  in   caratteri  non
superiori alla meta'  di quelli utilizzati per  la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
  7.  Il  nome della  denominazione  di  origine controllata  di  cui
all'art.  1,  deve figurare  in  etichetta  con caratteri  chiari  ed
indelebili  con colorimetria  di ampio  contrasto rispetto  al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi' rispettare  le norme  di etichettatura  previste dalla
vigente legislazione.
  8.  L'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1,  deve essere
immesso al  consumo in  recipienti in  vetro o  in banda  stagnata di
capacita' non superiore a litri 5.
  9.  E' obbligatorio  indicare in  etichetta l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.