(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "TERRA D'OTRANTO".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  d'Otranto"  e'
riservata all'olio di oliva  extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1.  La denominazione  di origine  controllata "Terra  D'Otranto" e'
riservata  all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti, da  sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina  di  Nardo'  e  Ogliarola  (localmente  denominata  Ogliarola
Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresi', concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  1.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio  extravergine di  oliva,  di cui  all'art.  1, comprende  i
territori   olivati  atti   a   conseguire  le   produzioni  con   le
caratteristiche  qualitative previste  nel  presente disciplinare  di
produzione,  compresi  nell'intero  territorio  amministrativo  delle
province di  Lecce e  nel territorio della  provincia di  Taranto con
esclusione  dei  seguenti   comuni:  Ginosa,  Laterza,  Castellaneta,
Palagianello, Palagiano,  Mottola, Massafra,  Crispiano, Statte  e la
porzione del  Comune di Taranto censita  al catasto con la  lettera A
nonche', nei  seguenti comuni della provincia  di Brindisi: Brindisi,
Cellino  S. Marco,  Erchie,  Francavilla  Fontana, Latiano,  Mesagne,
Oria,  Sandonaci,  San  Pancrazio Salentino,  San  Pietro  Vernotico,
Torchiarolo e Torre S. Susanna.
  La zona geografica sopracitata si  estende ad arco insinuandosi fra
i  mari Jonio  ed Adriatico,  dalle Murge  tarantine e  dalle estreme
pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce,
per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1. Le condizioni  ambientali e di coltura  degli oliveti, destinati
alla produzione  dell'olio extravergine di  oliva di cui  all'art. 1,
devono esssere  quelle tradizionali  e caratteristiche della  zona e,
comunque,  atte  a  conferire  alle olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative.
  Sono  pertanto   idonei  gli   oliveti  situati  entro   un  limite
altimetrico di 517  metri s.l.m., i cui terreni,  di origine calcarea
del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed
estesi  sedimenti   calcareosabbiosiargillosi  del  Pliocene   e  del
Pleistocene, appartengono  alle terre brune o  rosse, spesso presenti
in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura  devono essere  quelli tradizionalmente  usati o,  comunque,
atti a non modificare le  caratteristiche delle olive e dell'olio. E'
consentita una densita' massima di 400 piante per ettaro.
  2.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione  di origine, di cui all'art. 1,
deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
  3.  La produzione  massima di  olive degli  oliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1, non puo' superare kg 12.000 per ettaro
per gli impianti  intensivi. La resa massima delle olive  in olio non
puo' superare il 20%.
  4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso  accurata cernita purche' la  produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
  5. La  denuncia di  produzione delle  olive deve  essere presentata
secondo  le procedure  previste dal  decreto ministeriale  4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
  6. Alla  presentazione della denuncia  di produzione delle  olive e
della  richiesta  di certificazione  di  idoneita'  del prodotto,  il
richiedente   deve  allegare   la  certificazione   rilasciata  dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai  sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della  legge 5 febbraio 1992, n. 169,  comprovante che la
produzione e la  trasformazione delle olive sono  avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione  di  origine  controllata "Terra  d'Otranto"  comprende
l'intero  territorio amministrativo  dei comuni  indicati al  punto 1
dell'art. 3.
  2.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di oliva  a denominazione di origine di  cui all'art. 1,
deve avvenire direttamente dalla pianta.
  3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1,  sono  ammessi soltanto  i  processi  meccanici  e fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alteraziorie  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
  4. Le operazioni di oleificazione  devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a  denominazione  di  origine   controllata  "Terra  d'Otranto"  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
  odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;
  sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test: >= 6,5;
    numero perossidi: <= 14 MeqO2/kg;
    K232: <= 2,10;
    K270: <= 0,170;
    acido linoleico: <= 13%;
    acido linolenico: <= 0,70;
    acido oleico: >= 70%;
    valore del campesterolo: <= 3,50;
    trilinoleina: <= 0,30.
  2. Altri parametri non  espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
  3.  In ogni  campagna olearia  il Consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  degli oli  di  cui all'art.  1,  da utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell' esame organolettico.
  4.  E'  in facolta'  del  Ministro  per  le politiche  agricole  di
modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.
  5.  La designazione  degli oli  alla fase  di confezionamento  deve
essere effettuata  solo a  seguito dell'espletamento  della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4  novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione di origine  controllata di cui all'art. 1, e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista  dal presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore.
  2. E' consentito  l'uso veritiero di nomi,  ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
  3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il  riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola  o nell'associazione  di aziende  olivicole o  nell'impresa
olivicola situate  nell'area di produzione  e' consentito solo  se il
prodotto e'  stato ottenuto  esclusivamente con olive  raccolte negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda   e  se  l'oleificazione  e  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
  4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a  denominazione di  origine controllata  di cui  all'art. 1,  devono
avvenire  nell'ambito  della  zona geografica  delimitata  al  punto1
dell'art. 3.
  5.  L'uso  di altre  indicazioni  geografiche  consentite ai  sensi
dell'art. 1,  punto 2, del  decreto ministeriale 4 novembre  1993, n.
573,  riferite a  comuni, frazioni,  tenute, fattorie  da cui  l'olio
effettivamente  deriva   deve  essere  riportato  in   caratteri  non
superiori alla meta'  di quelli utilizzati per  la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
  6.  Il  nome della  denominazione  di  origine controllata  di  cui
all'art.  1,  deve figurare  in  etichetta  con caratteri  chiari  ed
indelebili  con colorimetria  di ampio  contrasto rispetto  al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi' rispettare  le norme  di etichettatura  previste dalla
vigente legislazione.
  7.  L'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1,  deve essere
immesso al  consumo in  recipienti in  vetro o  in banda  stagnata di
capacita' non superiore a litri 5.
  8.  E' obbligatorio  indicare in  etichetta l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.