IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE) n.  1065/97 della  Commissione relativo
alla registrazione della denominazione  di origine protetta dell'olio
extravergine di  oliva "Cilento" ai  sensi dell'art. 17  del predetto
regolamento  (CEE) n.  2081/92,  in  quanto denominazione  consacrata
dall'uso  e   preesistente  l'entrata   in  vigore   della  normativa
comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che la denominazione  di origine protetta "Cilento" per
l'olio  extravergine  di  oliva  e' stata  registrata  ai  sensi  del
richiamato regolamento della Commissione n.  1065 del 12 giugno 1997,
nel quadro della procedura  semplificata dell'art. 17, registro (CEE)
n. 2081/92,  e che  tale procedura non  prevede la  pubblicazione del
relativo   disciplinare  di   produzione  nella   Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza impellente  di pubblicare  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione
di  origine controllata  per l'olio  extravergine di  oliva "Cilento"
affinche' le  disposizioni, contenute nel disciplinare  di produzione
approvato in  sede comunitaria,  siano accessibili,  per informazione
ergaomnes, sul territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  "Cilento", registrata  in sede  comunitaria, nell'ambito
delle  "Denominazioni  di   Origine  Protetta"  dell'Unione  Europea,
riservata  all'olio extravergine  di oliva,  con regolamento  (CE) n.
2325/97  della  Commissione  dell'Unione  europea,  e'  riportato  in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di  oliva  con  la  denominazione di  origine  controllata  "Cilento"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto, anche  la menzione  "Denominazione di Origine  Protetta" in
conformita'  dell'art. 8  del  Regolamento (CEE)  n.  2081/92 e  sono
tenuti al  rispetto di tutte  le condizioni previste  dalla normativa
vigente in materia.
   Roma, 6 agosto 1998
                                                   Il Ministro: Pinto