(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "CILENTO".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione di  origine controllata  "Cilento", e'  riservata
all'olio  di oliva  extravergine  rispondente alle  condizioni ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1. La  denominazione di  origine controllata "Cilento"  deve essere
ottenuta  dalle  seguenti  varieta'  di olivo  presenti,  da  sole  o
congiuntamente, negli  oliveti: Pisciottana, Rotondella,  Ogliarola o
Uogliarola,  Frantoio, Salella,  Leccino per  almeno l'85%.  Possono,
altresi', concorrere altre varieta' presenti nella zona in misura non
superiore al 15%.
  2. L'introduzione di  nuove varieta' nei nuovi  impianti e' ammessa
dalla regione Campania, sentito il  Consorzio di Tutela, a condizione
che  le  medesime  non  alterino  le  peculiari  caratteristiche  del
prodotto.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  Le olive destinate alla  produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione  di origine  controllata "Cilento"  devono essere
prodotte,  nell'ambito  della  provincia di  Salerno,  nei  territori
olivati  idonei alla  produzione  di olio  con  le caratteristiche  e
livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale  zona, riportata  in  apposita  cartografia, comprende  l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
  Agropoli,   Alfano,   Ascea,  Buonabitacolo,   Camerota,   Campora,
Cannalonga, Casalbuono, Casaletto,  Spartano, Casalvelino, Caselle in
Pittari,  Castellabate,  Castelnuovo  Cilento,  Celle  di  Bulgheria,
Centola,  Ceraso, Cicerale,  Cuccaro  Vetere,  Futani, Gioi  Cilento,
Giungano, Ispani, Laureana Cilento,  Laurito Lustra, Magliano Vetere,
Moio  della  Civitella,   Montano  Antilia,  Montecorice,  Monteforte
Cilento,   Montesano  sulla   Marcellana,  Morigerati,   Novi  Velia,
Ogliastro  Cilento, Omignano,  Orria,  Perdifumo, Perito,  Pisciotta,
Pollica, Prignano  Cilento, Roccagloriosa, Rofrano,  Rutino, Salento,
S.  Giovanni a  Piro,  S. Mauro  Cilento, S.  Mauro  la Bruca,  Santa
Marina, Sanza,  Sapri, Serramezzana,  Sessa Cilento,  Stella Cilento,
Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo
della Lucania, Vibonati.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1.  Le condizioni  ambientali  e di  coltura  degli oliveti  devono
essere quelle tradizionali e  caratteristiche della zona e, comunque.
atte  a  conferire alle  olive  ed  all'olio derivato  le  specifiche
caratteristiche. Pertanto,  sono da  considerarsi idonei  gli oliveti
compresi nella  zona di cui al  precedente art. 3, i  cui terreni, di
natura  siliciocalcarei, poveri  di  humus, sono  situati in  massima
parte nelle  zone collinari  ed in piccola  parte sui  fondi vallivi,
prossimi alle foci dei pochi corsi d'acqua.
  2. I  sesti di impianto,  le forme di  allevamento ed i  sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  3.  I  nuovi  impianti  devono essere  di  tipo  specializzato  con
l'utilizzazione per almeno  l'85% delle seguenti varieta',  da sole o
congiuntamente:   Pisciottana,   Rotondella,   Frantoio,   Ogliarola,
Salella.
  4. La  produzione massima di  olive/Ha non puo' superare  kg 11.000
per ettaro negli  oliveti specializzati. La resa massima  di olive in
olio non puo' superare il 22%.
  5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso  accurata cernita purche' la  produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
  6. La  raccolta delle olive e'  effettuata entro il 31  dicembre di
ogni anno.
  7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta puo'
essere  protratta  con  specifico  atto  deliberativo  della  regione
Campania,  sentito il  consorzio di  tutela,  al 30  gennaio di  ogni
campagna oleicola.
  8. La  denuncia di  produzione delle  olive deve  essere presentata
secondo  le procedure  previste dal  decreto ministeriale  4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
  9. Alla  denuncia di  produzione delle olive  e della  richiesta di
certificazione  del   prodotto,  il  richiedente  deve   allegare  la
certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli
ai sensi  dell'art. 5, punto  2, lettera  a), della legge  5 febbario
1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle
olive  sono  avvenute  nella  zona  delimitata  dal  disciplinare  di
produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1. Le  operazioni di  oleificazione e di  confezionamento dell'olio
devono  essere effettuate  nell'ambito dell'intera  area territoriale
dei comuni indicati nel precedente art. 3.
  2.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine  di   oliva  a  denominazione  di   origine  controllata
"Cilento" deve avvenire direttamente dalla  pianta a mano o con mezzi
meccanici.
  3.  Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici  e  fisici atti  a  produrre  oli  che presentino  il  piu'
fedelmente  possibile  le  caratteristiche peculiari  originarie  del
frutto.
  4.  Le olive  devono essere  molite entro  il secondo  giorno dalla
raccolta.
  5.  La regione  Campania istituisce  uno schedario  regionale degli
impianti di molitura e condizionamento degli oli di cui all'art. 1.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1.  L'olio  di  oliva   extravergine  a  denominazione  di  origine
controllata  "Cilento"  all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore: dal verde al giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: di fruttato medio leggero;
  sapore:  fruttato con  media  o  debole sensazione  di  amaro e  di
piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
    K232: <= 2,20;
    polifenoli totali: >= 80.
  2. Altri  parametri chimicofisici  non espressamente  citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
  3. In  ogni campagna  oleicola il Consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  dell'olio  a  denominazione di  origine  controllata
"Cilento" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
  4. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  inserire,   su  richiesta  degli   interessati,  ulteriori
parametrazioni  di carattere  fisicochimico  o  organolettico atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione  di cui all'art. 1, e'  vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree  geografiche comprese nell'area di  produzione di cui
all'art. 3.
  3. E'  tuttavia consentito l'uso  di nomi, ragioni  sociali, marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo e  non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone  di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
  4. L'uso di nomi di aziende,  tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola  situate nell'area di produzione e'
consentito solo se  il prodotto e' stato  ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti   facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
  5.  Il nome  della denominazione  di origine  controllata "Cilento"
deve  figurare  in  etichetta  in caratteri  chiari,  indelebili  con
colorimetria di  ampio contrasto rispetto al  colore dell'etichetta e
tale  da  poter  essere   nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
  6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
"Cilento" ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in vetro,
ceramica, terracotta  o banda stagnata  di capacita' non  superiore a
litri 5.
  7.  E'  obbligatoria  l'indicazione in  etichetta  dell'anno  della
campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.