Art. 2.
  Il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica 21  luglio 1982,  n. 675,  la cui  conformita' alle
norme  armonizzate sia  comprovata da  un certificato  rilasciato, ai
sensi  dell'art. 4  del decreto  del Presidente  della Repubblica  21
luglio 1982, n.  727, prima del 30 settembre 1998,  puo' essere messo
in commercio, venduto ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1998
                                                 Il Ministro: Bersani