Art. 2. Il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, la cui conformita' alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, prima del 30 settembre 1998, puo' essere messo in commercio, venduto ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1998 Il Ministro: Bersani