L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni   e   successive  modificazioni   ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme  di   pericolosita'  sociale,  e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto  1982, n.  576 e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  14  novembre  1991  di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  assicurativa nei rami I,
V e VI  e riassicurativa nel ramo  I di cui al punto  A della tabella
allegata  al  citato  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174
rilasciato alla societa'  Roma vita S.p.a., con sede in  Torino, v ia
Dellala n. 8;
  Vista  l'istanza presentata  dalla  Roma vita  S.p.a.,  in data  27
aprile 1998  con la quale  la predetta  impresa ha chiesto  di essere
autorizzata ad estendere  l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo  III  di  cui  alla   tabella  A)  dell'allegato  I  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la delibera  con la  quale in  consiglio di  amministrazione
dell'Istituto,  nella   seduta  del   2  luglio  1998,   ritenuta  la
sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato
decreto  legislativo   17  marzo  1995,   n.  174,  si   e'  espresso
favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla
Roma vita S.p.a.;
  Vista  la  delibera   assunta  dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti  della societa'  Roma vita  S.p.a., in  data 1  giugno 1998
concernente la modifica dello statuto sociale;
  Considerato  che   non  sussistono  elementi  ostativi   in  ordine
all'accoglimento della predetta modifica  allo statuto della societa'
di cui trattasi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  Roma vita  S.p.a., con  sede in  Torino, via  Dellala n.  8, e'
autorizzata ad estendere  l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo  III  di  cui  alla   tabella  A)  dell'allegato  I  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.