L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A della tabella allegata al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 rilasciato alla societa' Roma vita S.p.a., con sede in Torino, v ia Dellala n. 8; Vista l'istanza presentata dalla Roma vita S.p.a., in data 27 aprile 1998 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo III di cui alla tabella A) dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale in consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 2 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Roma vita S.p.a.; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' Roma vita S.p.a., in data 1 giugno 1998 concernente la modifica dello statuto sociale; Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della societa' di cui trattasi; Dispone: Art. 1. La Roma vita S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo III di cui alla tabella A) dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.