Art. 2. 1. Nel territorio di cui al precedente art. 1 sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica; b) la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche', l'introduzione di specie estranee, vegetali animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, fatti salvi gli interventi di sistemazione e di consolidamento ai fini della stabilita' geomorfologica del territorio; c) la realizzazione di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti; d) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;. e) l'accensione di fuochi all'aperto; f) il campeggio al di fuori delle strutture ricettive esistenti autorizzate; g) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico; h) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse; i) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria; l) il taglio e la manomissione delle associazioni vegetali spontanee ad esclusione degli interventi strettamente indispensabili a garantirne la conservazione; m) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti; n) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici; o) l'uso di fitofarmaci di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attivita' agricola.