Art. 2.
  1. Nel territorio di cui al precedente art. 1 sono vietati:
  a) la cattura,  l'uccisione, il danneggiamento e  il disturbo della
fauna selvatica;
  b)   la  raccolta   delle  specie   vegetali  spontanee,   nonche',
l'introduzione  di specie  estranee,  vegetali  animali, che  possano
alterare  l'equilibrio  naturale,  fatti   salvi  gli  interventi  di
sistemazione   e  di   consolidamento   ai   fini  della   stabilita'
geomorfologica del territorio;
  c) la realizzazione di impianti di discarica per lo smaltimento dei
rifiuti;
  d)  l'introduzione  da  parte  di  privati  di  armi,  esplosivi  e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;.
  e) l'accensione di fuochi all'aperto;
  f) il  campeggio al  di fuori  delle strutture  ricettive esistenti
autorizzate;
  g)  la  raccolta e  il  danneggiamento  di materiale  archeologico,
paleoetnologico, paleontologico;
  h) l'apertura  e l'esercizio  di nuove cave  o la  riattivazione di
quelle dismesse;
  i) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
  l)  il  taglio  e   la  manomissione  delle  associazioni  vegetali
spontanee ad esclusione  degli interventi strettamente indispensabili
a garantirne la conservazione;
  m) l'esecuzione di nuove costruzioni  e la trasformazione di quelle
esistenti;
  n)   qualsiasi  mutamento   dell'utilizzazione   dei  terreni   con
destinazione diversa da quella  agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici
ed idrogeotermici;
  o) l'uso di fitofarmaci di prima e seconda categoria nell'esercizio
dell'attivita' agricola.