(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
             PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (1)
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
   I  servizi  di investimento rientrano tra le attivita' finanziarie
esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate  in  Italia,  il
d.lgs.  24  febbraio  1998,  n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione  finanziaria,  di   seguito   denominato
"T.U.F.")  subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia
l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi.
   Le presenti istruzioni fissano le procedure che le  banche  devono
osservare  per  essere  autorizzate e i criteri di valutazione che la
Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo.
2. Fonti normative
   La materia e' regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
-    art.  10, comma 3, il quale stabilisce che le banche esercitano,
   oltre all'attivita' bancaria, ogni  altra  attivita'  finanziaria,
   secondo la disciplina propria di ciascuna;
-    art.  51,  il  quale stabilisce che le banche inviino alla Banca
   d'Italia, con le modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  le
   segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e  documento
   richiesto;
   e dai seguenti articoli del T.U.F.:
-  art. 1, comma 5, che definisce i "servizi di investimento";
-   art. 18, comma 1, che riserva  alle  banche  e  alle  imprese  di
   investimento  l'esercizio professionale nei confronti del pubblico
   dei servizi di investimento;
-  art. 19, comma 4, che prevede  che  la  Banca  d'Italia  autorizza
   l'esercizio  dei  servizi  di  investimento  da parte delle banche
   autorizzate in Italia.
   Si  segnalano,  inoltre,  altre  disposizioni  rilevanti  per   la
prestazione dei servizi di investimento:
-  direttiva 77/780/CEE, relativa agli enti creditizi:
-  direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni
   legislative,  regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso
   all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio,  e  recante
   modifica della direttiva 77/780/CEE;
-    direttiva  93/22/CEE,  relativa  ai  servizi di investimento nel
   settore dei valori mobiliari;
-   Parte II, Titolo II, Capo  II,  del  T.U.F.,  che  disciplina  lo
   svolgimento  dei servizi di investimento, e relativi provvedimenti
   di attuazione.
          __________
          (1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Definizioni
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
-  "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali
   in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2,  lett.  d),
   del T.U.);
-      "banche   comunitarie",   le   banche  aventi  sede  legale  e
   amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario  diverso
   dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b), del T.U.);
-    "mercati regolamentati", i mercati disciplinati dalla Parte III,
   Titolo I, Capo I, del  T.U.F.  e  dai  relativi  provvedimenti  di
   attuazione;
-   "strumenti finanziari", gli strumenti definiti dall'art. 1, comma
   2, del T.U.F.
4. Destinatari della disciplina
   Le presenti disposizioni si applicano alle banche  autorizzate  in
Italia.
                             SEZIONE II
               PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
1. Prestazione dei servizi di investimento
   Nell'ambito  dell'oggetto  sociale bancario rientra lo svolgimento
dei servizi  di  investimento.  Per  i  servizi  di  investimento  si
intende:
-  negoziazione per conto proprio;
-  negoziazione per conto terzi;
-    collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
   fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
-  gestione su base individuale di  portafogli  di  investimento  per
   conto terzi;
-  ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
   L'esercizio  professionale  nei confronti del pubblico dei servizi
di  investimento  e'  riservato  alle  banche  e  alle   imprese   di
investimento   (1),  nel  rispetto  delle  regole  di  trasparenza  e
correttezza che ne disciplinano l'esercizio (2).
   La  Banca  d'Italia  autorizza  la  prestazione  dei  servizi   di
investimento  da  parte  delle  banche  autorizzate  in  Italia.  Per
l'offerta  fuori  sede  di  strumenti  finanziari  e  di  servizi  di
investimento prestati da altri intermediari tali banche devono essere
autorizzate all'esercizio del servizio di collocamento.
   Inoltre,  le  banche si attengono a quanto prestito nel Titolo II,
Capitolo 2, paragrafo  4,  delle  Istruzioni  di  vigilanza  per  gli
Intermediari  del  Mercato  Mobiliare  (3),  che stabilisce regole di
organizzazione amministrativa e contabile, al fine di  assicurare  la
separatezza  tra  il  servizio  di  gestione  su  base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre
attivita' esercitate dalla banca.
2. Procedura autorizzativa
   Nella domanda di autorizzazione, le banche indicano i servizi  per
i  quali  e'  richiesto il rilascio dell'autorizzazione; l'istanza e'
corredata da una relazione  illustrativa,  approvata  dal  competente
organo aziendale, concernente:
-    le attivita' che la banca intende svolgere nel settore operativo
   per il quale l'autorizzazione e' richiesta, descrivendo se  ed  in
   quale misura tali attivita' si estendono agli strumenti finanziari
   innovativi;  per  l'attivita'  di  negoziazione  andranno altresi'
   indicati i mercati regolamentati sui quali si intende iniziare  ad
   operare; per l'attivita' di collocamento, e con riferimento a ogni
   tipologia  di  prodotti,  se  il  collocamento avviene con o senza
   garanzia.
-    la  struttura  tecnico-organizzativa  e il sistema dei controlli
   interni che la banca intende porre  in  essere  in  relazione,  in
   particolare:   a)  agli  obbiettivi  prefissati,  dettagliando  le
   risorse e le strutture destinate allo scopo; b) sul controllo  dei
   rischi;  c)  al rispetto degli obblighi derivanti dal T.U.F. e dai
   relativi provvedimenti di attuazione.
-   l'analisi costi/benefici  in  relazione  all'ingresso  nei  nuovi
   settori di operativita'.
   L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza
non  sia  espressamente respinta entro 60 giorni dalla sua ricezione.
Il termine e' interrotto  se  la  documentazione  presentata  risulta
incompleta  o  insufficiente; il termine puo' essere sospeso, dandone
comunicazione agli interessati, qualora la  Banca  d'Italia  richieda
ulteriori elementi informativi.
   Le    banche    comunicano    alla    Banca    d'Italia   l'inizio
dell'operativita'.
          __________
            (1)  Il  T.U.F.  consente,  inoltre,  alle  societa'   di
          gestione  del risparmio di svolgere il servizio di gestione
          su base individuale di portafogli di investimento per conto
          terzi, e agli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          previsto  dall'art.  107 del T.U. la negoziazione per conto
          proprio di strumenti finanziari derivati e il collocamento.
            (2) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F., e
          relativi  provvedimenti  di  attuazione.  Le   disposizioni
          concernenti  lo  svolgimento dei servizi si applicano anche
          alle banche comunitarie.
            (3) Cfr., inoltre, Titolo  IV,  Capitolo  1  e  3,  delle
          Istruzioni  di  vigilanza  per gli Intermediari del Mercato
          Mobiliare.   Alle   banche   comunitarie    si    applicano
          esclusivamente  le  disposizioni indicate nel paragrafo 2.4
          della  Premessa  alle  Istruzioni  di  vigilanza  per   gli
          Intermediari del Mercato Mobiliare.
3. Criteri di valutazione
   Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  la  Banca  d'Italia
valuta, oltre alla complessiva situazione tecnica, l'idoneita'  degli
assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni della banca
istante  ad assicurare che lo svolgimento dei servizi di investimento
avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e  della
normativa  che  ne  disciplina  l'esercizio.  Essa  tiene  conto, tra
l'altro, dei riflessi che l'ingresso in tali settori di  operativita'
puo'  comportare  sulla  struttura  dei  costi  e  sulla gestione dei
rischi.
   La Banca d'Italia valuta in particolare, in relazione al  tipo  di
attivita':
a) il sistema dei controlli interni, con riferimento: all'adeguatezza
   dei  sistemi  di  rilevazione, misurazione e controllo dei rischi;
   all'affidabilita'   e   all'efficacia   funzionale   del   sistema
   informativo- contabile;
b)  l'adeguatezza  delle  risorse  umane  e tecniche che si intendono
   destinare al settore;
c) per  l'attivita'  di  negoziazione,  l'idoneita'  della  struttura
   tecnico-organizzativa  della banca ad adeguarsi alle procedure che
   presiedono al funzionamento dei mercati regolamentati di strumenti
   finanziari;
d)   per   l'attivita'   di   gestione,   la   coerenza  dell'assetto
   organizzativo rispetto alle regole di separatezza amministrativa e
   contabile.
4. Rinuncia alle autorizzazioni
   Le  banche  che  intendono  rinunciare  a   una   o   piu'   delle
autorizzazioni ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.
5. Revoca delle autorizzazioni
   La Banca d'Italia puo' revocare le autorizzazioni allo svolgimento
dei  servizi  di  investimento qualora la banca non abbia iniziato ad
operare entro il termine di un anno  dalla  data  di  rilascio  delle
autorizzazioni medesime.