ALLEGATO PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa I servizi di investimento rientrano tra le attivita' finanziarie esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate in Italia, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "T.U.F.") subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi. Le presenti istruzioni fissano le procedure che le banche devono osservare per essere autorizzate e i criteri di valutazione che la Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - art. 10, comma 3, il quale stabilisce che le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna; - art. 51, il quale stabilisce che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto; e dai seguenti articoli del T.U.F.: - art. 1, comma 5, che definisce i "servizi di investimento"; - art. 18, comma 1, che riserva alle banche e alle imprese di investimento l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento; - art. 19, comma 4, che prevede che la Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia. Si segnalano, inoltre, altre disposizioni rilevanti per la prestazione dei servizi di investimento: - direttiva 77/780/CEE, relativa agli enti creditizi: - direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio, e recante modifica della direttiva 77/780/CEE; - direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari; - Parte II, Titolo II, Capo II, del T.U.F., che disciplina lo svolgimento dei servizi di investimento, e relativi provvedimenti di attuazione. __________ (1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d), del T.U.); - "banche comunitarie", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b), del T.U.); - "mercati regolamentati", i mercati disciplinati dalla Parte III, Titolo I, Capo I, del T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione; - "strumenti finanziari", gli strumenti definiti dall'art. 1, comma 2, del T.U.F. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia. SEZIONE II PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 1. Prestazione dei servizi di investimento Nell'ambito dell'oggetto sociale bancario rientra lo svolgimento dei servizi di investimento. Per i servizi di investimento si intende: - negoziazione per conto proprio; - negoziazione per conto terzi; - collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; - ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle banche e alle imprese di investimento (1), nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza che ne disciplinano l'esercizio (2). La Banca d'Italia autorizza la prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia. Per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento prestati da altri intermediari tali banche devono essere autorizzate all'esercizio del servizio di collocamento. Inoltre, le banche si attengono a quanto prestito nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare (3), che stabilisce regole di organizzazione amministrativa e contabile, al fine di assicurare la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attivita' esercitate dalla banca. 2. Procedura autorizzativa Nella domanda di autorizzazione, le banche indicano i servizi per i quali e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione; l'istanza e' corredata da una relazione illustrativa, approvata dal competente organo aziendale, concernente: - le attivita' che la banca intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione e' richiesta, descrivendo se ed in quale misura tali attivita' si estendono agli strumenti finanziari innovativi; per l'attivita' di negoziazione andranno altresi' indicati i mercati regolamentati sui quali si intende iniziare ad operare; per l'attivita' di collocamento, e con riferimento a ogni tipologia di prodotti, se il collocamento avviene con o senza garanzia. - la struttura tecnico-organizzativa e il sistema dei controlli interni che la banca intende porre in essere in relazione, in particolare: a) agli obbiettivi prefissati, dettagliando le risorse e le strutture destinate allo scopo; b) sul controllo dei rischi; c) al rispetto degli obblighi derivanti dal T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione. - l'analisi costi/benefici in relazione all'ingresso nei nuovi settori di operativita'. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 60 giorni dalla sua ricezione. Il termine e' interrotto se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente; il termine puo' essere sospeso, dandone comunicazione agli interessati, qualora la Banca d'Italia richieda ulteriori elementi informativi. Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operativita'. __________ (1) Il T.U.F. consente, inoltre, alle societa' di gestione del risparmio di svolgere il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati e il collocamento. (2) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F., e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi si applicano anche alle banche comunitarie. (3) Cfr., inoltre, Titolo IV, Capitolo 1 e 3, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. Alle banche comunitarie si applicano esclusivamente le disposizioni indicate nel paragrafo 2.4 della Premessa alle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. 3. Criteri di valutazione Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta, oltre alla complessiva situazione tecnica, l'idoneita' degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni della banca istante ad assicurare che lo svolgimento dei servizi di investimento avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e della normativa che ne disciplina l'esercizio. Essa tiene conto, tra l'altro, dei riflessi che l'ingresso in tali settori di operativita' puo' comportare sulla struttura dei costi e sulla gestione dei rischi. La Banca d'Italia valuta in particolare, in relazione al tipo di attivita': a) il sistema dei controlli interni, con riferimento: all'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi; all'affidabilita' e all'efficacia funzionale del sistema informativo- contabile; b) l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si intendono destinare al settore; c) per l'attivita' di negoziazione, l'idoneita' della struttura tecnico-organizzativa della banca ad adeguarsi alle procedure che presiedono al funzionamento dei mercati regolamentati di strumenti finanziari; d) per l'attivita' di gestione, la coerenza dell'assetto organizzativo rispetto alle regole di separatezza amministrativa e contabile. 4. Rinuncia alle autorizzazioni Le banche che intendono rinunciare a una o piu' delle autorizzazioni ne danno comunicazione alla Banca d'Italia. 5. Revoca delle autorizzazioni La Banca d'Italia puo' revocare le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di investimento qualora la banca non abbia iniziato ad operare entro il termine di un anno dalla data di rilascio delle autorizzazioni medesime.