Art. 2.
               Potenziamento delle strutture tecniche
        per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente
  1.  (( Entro  due  mesi ))  dalla  data di  entrata  in vigore  del
presente  decreto, qualora  non abbiano  gia' provveduto,  le regioni
costituiscono e rendono operativi i  comitati per i bacini di rilievo
regionale ai sensi  delle lettere a) ed h) del  comma 1 dell'articolo
10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le
regioni competenti, per i  bacini interregionali, procedono entro tre
mesi  ai medesimi  adempimenti.  (( Decorsi  i  predetti termini,  il
Consiglio dei Ministri, su proposta  del Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 1,  comma 1,  e sentita la  Conferenza permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  conferisce  entro trenta  giorni  l'attribuzione  delle
relative  funzioni  in  via  sostitutiva.   ))  Le  regioni  nel  cui
territorio   ricadano   bacini   idrografici  definiti   di   rilievo
interregionale ai  sensi dell'articolo 15  della citata legge  n. 183
del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli
ai  bacini  di  rilievo  regionale  residuali,  costituendo  un'unica
autorita' di  bacino interregionale o regionale.  La composizione dei
comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale
di cui  all'articolo 12,  comma 3,  della medesima  legge n.  183 del
1989, e' integrata  dal Ministro delegato per  il coordinamento della
protezione civile.
  2. Per  lo svolgimento delle  funzioni di indagine,  monitoraggio e
controllo  in  prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  le  regioni
possono  destinare   unita'  di   personale  tecnico   trasferito  in
attuazione del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112. Nel limite
della disponibilita' finanziaria di cui  al comma 1 dell'articolo 8 e
nell'ammontare  massimo  di  lire  20 miliardi,  le  regioni  possono
assumere,  anche in  deroga  ai propri  ordinamenti  e con  procedure
d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo
determinato, (( da  destinare con priorita' alle  autorita' di bacino
di rilievo interregionale e regionale  e per l'attuazione dei compiti
di  cui al  presente comma  e di  cui al  comma 1.  Nel limite  della
disponibilita'  finanziaria e  nell'ammontare massimo  di lire  1.500
milioni le autorita' di bacino  di rilievo nazionale sono autorizzate
ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto
di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo
di trenta unita'. ))
  3. Le autorita' di bacino  di rilievo nazionale sono autorizzate, a
decorrere  dal 1  gennaio 1999,  secondo  le procedure  e nei  limiti
indicati dall'articolo  39 della  legge 27 dicembre  1997, n.  449, a
provvedere  alla  totale copertura  dei  posti  vacanti nelle  piante
organiche,  diminuiti   del  numero   di  unita'  del   personale  ((
inquadrato, )) di cui all'articolo 16,  comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 253,  secondo le procedure previste  dall'articolo 12, comma
8-quater,          del    decreto-legge   5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
  (( 4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e controllo dei ))
(( rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del        ))
(( presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'   ))
(( autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento ))
(( per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del           ))
(( Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive ))
(( modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto       ))
(( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito             ))
(( dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,   ))
(( entro il limite massimo del totale dei posti in organico gia'   ))
(( complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti,        ))
(( secondo le seguenti modalita':                                  ))
  (( a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni ))
(( dalla pubblicazione nella    Gazzetta Ufficiale    della legge  ))
(( di conversione del presente decreto, del personale in servizio  ))
(( in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante              ))
(( corrispondente soppressione dei posti in organico presso le     ))
(( amministrazioni o gli enti di provenienza, nonche' del          ))
(( personale a contratto a tempo determinato;                      ))
  (( b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della ))
(( legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto ))
(( dal comma 16 del medesimo articolo 39.                          ))
        4-bis. (( Ai soli fini della predisposizione delle ))
(( graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli ))
(( del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai    ))
(( sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3      ))
(( febbraio 1993, n. 29, e' considerata titolo preferenziale       ))
(( l'anzianita' di servizio prestato in carriera direttiva,        ))
(( ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis,    comma 1,      ))
(( lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,       ))
(( introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995,   ))
(( n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.            ))
  5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attivita' di
propria  competenza di  cui al  presente  decreto, si  avvale di  una
segreteria   tecnica   composta   da   venti   esperti   di   elevata
qualificazione. Gli  esperti sono  nominati con decreto  del Ministro
dell'ambiente per  un periodo di  due anni; con decreto  del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti
a detti esperti.
  6. L'Agenzia  nazionale per  la protezione dell'ambiente,  entro il
limite delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a
(( cinquanta )) rapporti di  collaborazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6,  del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.  29. L'Agenzia
puo' altresi' avvalersi, entro il  predetto limite finanziario, di un
contingente  massimo   di  ((   cinquanta  ))  unita'   di  personale
appartenente alle  amministrazioni dello  Stato, agli  enti pubblici,
anche  economici,  ed  alle  societa' a  partecipazione  pubblica  in
liquidazione;    tale   personale    e'   posto,    previo   consenso
dell'interessato, in  posizione di comando, distacco,  aspettativa, o
comunque  messo a  disposizione  dell'Agenzia  entro quindici  giorni
dalla richiesta, secondo le  disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
I relativi  costi restano  ad esclusivo carico  delle amministrazioni
pubbliche  di  appartenenza;  sono interamente  rimborsati  quelli  a
carico delle societa' private e degli enti pubblici economici.
  7.  Entro  novanta giorni  dalla  data  di  entrata in  vigore  del
presente  decreto,  il  Comitato  dei  Ministri di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le province autonome, adotta un programma
per     il    potenziamento     delle     reti    di     monitoraggio
meteoidropluviometrico,  mirato alla  realizzazione di  una copertura
omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla
base  del censimento  degli  strumenti e  delle  reti esistenti,  dal
Servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale,  d'intesa  con  il
Dipartimento della protezione civile,  sentite le autorita' di bacino
di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa
dalle  catastrofi   idrogeologiche  del  Consiglio   nazionale  delle
ricerche. Il  programma contiene un piano  finanziario triennale, nei
limiti  delle   risorse  di   cui  all'articolo   8,  comma   3,  con
l'indicazione  analitica dei  costi  di realizzazione  e di  gestione
delle  reti. Queste  ultime  assicurano l'unitarieta',  a livello  di
bacino  idrografico,  dell'elaborazione  in   tempo  reale  dei  dati
rilevati dai  sistemi di monitoraggio, nonche'  un sistema automatico
atto  a garantire  le funzioni  di preallarme  e allarme  ai fini  di
protezione civile.
        7-bis. (( Le regioni che non ne siano datate possono ))
(( provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto, alla           ))
(( costituzione dell'ufficio geologico regionale che puo' essere   ))
(( volto a garantire, tramite adeguati profili                     ))
(( tecnicoprofessionali, il soddisfacimento di esigenze           ))
(( conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento,        ))
(( nonche' il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti ))
(( locali.                                                         ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  L'art.    10, comma 1, lettere  a) e h), della  citata
          legge numero 183/1989, cosi' recita:
            "1.   Le   regioni, ove   occorra   d'intesa   tra  loro,
          esercitano    le  funzioni ad esse trasferite e delegate ai
          sensi della presente legge, ed  in  particolare  quelle  di
          gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
            a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
            b) - g) (Omissis);
            h)  attivano   la costituzione  di comitati per  i bacini
          di  rilievo  regionale  e  di  rilievo  interregionale    e
          stabiliscono   le   modalita'  di  consultazione  di  enti,
          organismi, associazioni e privati  interessati,  in  ordine
          alla redazione dei piani di bacino".
            - L'art. 15 della citata legge n. 183/1989, cosi' recita:
            "Art. 15 (Bacini di rilievo  interregionale). - 1. Bacini
          di rilievo interregionale sono:
               a) per il versante adriatico:
               1) Lemere (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
               2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
               3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
               4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
               5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
               6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
               7) Sangro (Abruzzo, Molise);
               8) Trigno (Abruzzo, Molise);
               9) Saccione (Molise, Puglia);
               10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
               11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
               b) per il versante ionico:
               1) Bradano (Puglia, Basilicata);
               2) Sinni (Basilicata, Calabria;
               c) per il versante tirrenico:
               1) Magra (Liguria, Toscana);
               2) Fiora (Toscana, Lazio);
               3) Sele (Campania, Basilicata);
               4) Noce (Basilicata, Calabria);
               5) Lao (Basilicata, Calabria).
            2.   Nei    predetti   bacini   sono   trasferite    alle
          regioni    territorialmente   competenti   le      funzioni
          amministrative relative alle opere  idrauliche  e  delegate
          le  funzioni  amministrative relative alle risorse idriche.
          Le  regioni    esercitano  le  predette    funzioni  previa
          adozione di specifiche intese.
            3.  Le  regioni  territorialmente competenti definiscono,
          d'intesa:
            a)   la   formazione   del   comitato istituzionale    di
          bacino  e  del comitato tecnico;
            b) il piano di bacino;
            c) la programmazione degli interventi;
            d)   le   modalita'   di   svolgimento   delle   funzioni
          amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese  la
          progettazione,   la   realizzazione,  la  gestione    e  il
          finanziamento  degli incentivi, degli   interventi e  delle
          opere.
            4.   Qualora  l'intesa  di  cui  al  comma  2  non  venga
          conseguita entro un anno   dalla   data di    entrata    in
          vigore     della  presente    legge,    il  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri, previa diffida  ad adempiere entro
          trenta giorni, istituisce, su   proposta del  Ministro  dei
          lavori  pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il
          comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a)".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni ed enti locali per la riforma   della      pubblica
          amministrazione  per   la  semplificazione amministrativa";
          l'art. 12, comma 3, cosi' recita:
            "3.  Il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro
          dei lavori pubblici,   ovvero dal   Ministro  dell'ambiente
          per  quanto  attiene al risanamento delle acque,  la tutela
          dei   suoli      dall'inquinamento   e   la    salvaguardia
          dell'ecosistema    fluviale,  ed e' composto:  dai Ministri
          predetti;dai Ministri dell'agricoltura  e delle  foreste  e
          per   i  beni  culturali    ed    ambientali,    ovvero  da
          sottosegretari   delegati;   dai  presidenti  delle  giunte
          regionali  delle  regioni il cui territorio e' maggiormente
          interessato,    ovvero    da    assessori  delegati;    dal
          segretario  generale     dell'autorita'   di   bacino   che
          partecipa con voto consultivo".
            -  Per  il  titolo  del  D.Lgs. n. 112/1988, vedi in nota
          all'art. 1.
            -  L'art. 39  della legge  n. 449  del 27  dicembre 1997,
          recante:   "Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica", cosi' recita:
            "Art. 39     (Disposizioni  in materia  di assunzioni  di
          personale  delle   amministrazioni  pubbliche  e  misure di
          potenziamento  e  di incentivazione  del parttime).       -
          1.  Al  fine  di assicurare  le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse  per  il  migliore  funzionamento
          dei   servizi   compatibilmente   con   le   disponibilita'
          finanziarie    e    di    bilancio,    gli   organi      di
          vertice      delle amministrazioni   pubbliche sono  tenuti
          alla  progammazione triennale del fabbisogno  di personale,
          comprensivo delle  unita' di  cui alla legge 2 aprile 1968,
          n. 482.
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo, fatto   salvo quano previsto  per il
          personale    della  scuola  dell'art.    40,  il     numero
          complessivo    dei dipenenti   in servizio   e' valutato su
          basi statistiche  omogenee, secondo criteri    e  parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il  Ministro   del     tesoro,
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno 1998,  il predetto  decreto e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
          1997.  Per  l'anno  1999,  viene  assicurata   un'ulteriore
          riduzione   complessiva del personale in servizio alla data
          del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo 0,5  per
          cento  rispetto al  numero delle   unita' in   servizio  al
          31 dicembre 1998.
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali   indicati dall'art.  35 del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni.   Le
          disposizioni    del presente   articolo si applicano  anche
          alle   assunzioni    previste   da   norme    speciali    o
          derogatorie.
            4.  Nell'ambito  della programmazione di cui  ai commi da
          1  a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800  unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
            5.   Per   il   potenziamento    delle    attivita'    di
          controllo  dell'amministrazione   finanziaria   si provvede
          con  i  criteri e   le modalita'   di   cui al   comma    8
          all'assunzione  di 2.400  unita'  di personale.
            6.  Al fine  di  potenziare la  vigilanza in  materia  di
          lavoro      e   previdenza,      si   provvede     altresi'
          all'assunzione di  300 unita'   di personale  destinate  al
          servizio  ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
          del Ministero del lavoro  e della previdenza sociale  e  di
          300    unita'    di   personale  destinate    all'attivita'
          dell'Istituto  nazionale  della    previdenza  sociale;  il
          predetto    Istituto  provvede  a  destinare  un numero non
          inferiore di unita' al servizio ispettivo.
            7.   Con   regolamento da   emanare   su    proposta  del
          Presidente   del Consiglio dei Ministri  e del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale, di  concerto    con  il
          Ministro per la funzione  pubblica e con il  Ministro   del
          tesoro,    del    bilancio      e    della   programmazione
          economica, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della presente    legge,    previo    parere  delle
          competenti   commissioni parlamentari, ai sensi   dell'art.
          17,  comma  2, della   legge 23 agosto 1988,  n. 400,  sono
          indicati  i criteri  e le  modalita', nonche'   i  processi
          formativi,  per  disci-  plinare il  passaggio,  in  ambito
          regionale,  del  personale  delle    amministrazioni  dello
          Stato, anche in deroga alla  normativa vigente in   materia
          di  mobilita'    volontaria  o  concordata,   al   servizio
          ispettivo   delle  direzioni  regionali  e provinciali  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8.   Le   assunzioni  sono  effettuate   con  i  seguenti
          criteri  e modalita':
            a)    i    concorsi    sono     espletati     su     base
          circoscrizionale  corrispondente   ai territori   regionali
          ovvero   provinciali, per   la  provincia    autonoma    di
          Trento,         o     compartimentale,     in     relazione
          all'articolazione    periferica  dei    dipartimenti    del
          Ministero  delle finanze;
            b)    il   numero   dei   posti   da mettere  a  concorso
          nella    settima  qualifica    funzionale    in    ciascuna
          circoscrizione   territoriale   e' determinato  sulla  base
          della   somma   delle   effettive   vacanze    di  organico
          riscontrabili    negli   uffici       aventi   sede   nella
          circoscrizione territoriale   medesima,  fatta    eccezione
          per    quelli  ricompresi   nel territorio della  provincia
          autonoma    di  Bolzano,  con     riferimento  ai   profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale, ferma restando, per  le ultime due  qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti    da  mettere  a  concorso   viene effettuata con le
          stesse   modalita', avendo    a  riferimento  il    profilo
          professionale  medesimo  e   quello di  ingegnere direttore
          coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c) i   concorsi consistono in    una  prova  attitudinale
          basata    su  una serie   di quesiti   a  risposta multipla
          mirati all'accertamneto  del grado di   cultura generale  e
          specifica,  nonche'  delle    attitudini  ad  acquisire  le
          professionalita' specialistiche  nei    settori  giuridico,
          tecnico,     informatico,      contabile,    economico    e
          finanziario,     per   svolgere      le   funzioni      del
          corrispondente    profilo  professionale.   I candidati che
          hanno superato positivamente  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
            d)  la  prova attitudinale  deve svolgersi esclusivamnete
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)  ciascun  candidato  puo'   partecipare  ad  un   sola
          procedura concorsuale.
            9.  Per   le graduatorie   dei concorsi  si applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, settimo  e ottavo  comma,  della
          legge  4    agosto 1975, n.  397, in materia di graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico, nonche' quelle di cui al  comma 2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3    febbraio 1993,   n. 29,   e
          successive  modificazioni ed integrazioni.
            10. Per assicurare  forme piu' efficaci di   contrasto  e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua   all'interno del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2, lettera   b), del decreto del    Presidente  della
          Repubblica  27   marzo 1992,   n. 287, due  aree funzionali
          composte da personale  di  alta professionalita'  destinato
          ad     operare  in     sede   regionale,      nel   settore
          dell'accertamento  e  del contenzioso.  Nelle aree predette
          sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi  in
          ambito      periferico,   il      personale   destinato  al
          Dipartimento delle entrate ai sensi  del comma  5,  nonche'
          altri    funzionari  gia' addetti agli  specifici  settori,
          scelti  sulla  base  della loro  esperienza professionale e
          formativa,  secondo  criteri  e    modalita'  di  carattere
          oggettivo.
            11.  Dopo  l'immissione in servizio del  personale di cui
          al comma 5, si    procede  alla    riduzione  proporzionale
          delle  dotazioni   organiche delle   qualifiche  funzionali
          inferiori  alla    settima    nella    misura   complessiva
          corrispondente  al   personale effettivamente   assunto nel
          corso  del  1998  ai  sensi  del    comma  4,   provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli.
            12. (Omissis).
            13.   Le  graduatorie  dei  concorsi per  esami,  indetti
          ai  sensi dell'art. 28,  comma 2, del  decreto  legislativo
          3  febbraio    1993, n.   29, e   successive modificazioni,
          conservano validita'  per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
            14. Per far   fronte  alle  esigenze  connesse  con    la
          salvaguardia  dei  beni    culturali  presenti   nelle aree
          soggette a  rischio sismico   il Ministero   per    i  beni
          culturali    e    ambientali,  nell'osservanza    di quanto
          disposto  dai commi 1  e 2,   e' autorizzato, nei    limiti
          delle  dotazioni  organiche  complessive, ad   assumere 600
          unita' di personale anche   in eccedenza    ai  contingenti
          previsti  per    i singoli   profili professionali,   ferme
          restando  le  dotazioni  di ciascuna  qualifica funzionale.
          Le  assunzioni  sono    effettuate  tramite   concorsi   da
          espletare    anche su   base regionale  mediante una  prova
          attitudinale basata  su    una   serie   di    quesiti    a
          risposta    multipla  mirati all'accertamento del  grado di
          cultura generale  e specifica, nonche' delle attitudini  ad
          acquisire    le professionalita' specialistiche nei settori
          tecnico, scientifico,   giuridico, contabile,  informatico,
          per  svolgere   le funzioni   del   corrispondente  profilo
          professionale.  I candidati che hanno  superato  con  esito
          positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere  un
          colloquio   interdisciplinare.   Costituisce  titolo     di
          preferenza  la  partecipazione per  almeno  un   anno,   in
          corrispondente  professionalita',  ai piani   o progetti di
          cui all'art.  6  del   decreto-legge  21  marzo   1988,  n.
          86,    convertito,   con modificazioni,   dalla legge    20
          maggio 1988,  n.  160, e  successive modificazioni.
            15. Le amministrazioni dello Stato  possono assumere, nel
          limite  di  200   unita'   complessive, con   le  procedure
          previste  dal    comma    3,  personale  dotato    di  alta
          professionalita',    anche  al  di    fuori della dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma 5, della    legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a  seguito    di    provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di nuove    e  specifiche
          competenze  alle   stesse amministrazioni  dello Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di   cui al presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16.    Le assunzioni   di  cui ai  commi  precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita'  di idonei   in   concorsi
          gia'  espletati le  cui graduatorie  siano state  approvate
          a    decorrere dal  1 gennaio  1994 secondo quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le  disposizioni di cui all'art. 22, comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17. Il termine  del 31 dicembre 1997, previsto  dall'art.
          12,  comma 3,   del   decreto-legge 31  dicembre  1996,  n.
          669,   convertito,   con modificazioni,  dalla    legge  28
          febbraio  1997,  n.    30,  in    materia  di  attribuzione
          temporanea  di    mansioni   superiori,   e   ulteriormente
          differito    alla    data    di   entrata in   vigore   dei
          provvedimenti      di   revisione   degli       ordinamenti
          professionali e, comunque,  non oltre il 31 dicembre 1998.
            18. Fermo  quando disposto  dall'art. 1, comma  57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una percentuale   non
          inferiore al  10  per  cento  delle  assunzioni    comunque
          effettuate  deve avvenire   con contratto di lavoro a tempo
          parziale, con  prestazione lavorativa non superiore  al  50
          per    cento  di  quella  a    tempo  pieno.  Una ulteriore
          percentuale di assunzioni non inferiore al 10    per  cento
          deve  avvenire  con  contratto  di   formazione   e lavoro,
          disciplinato   ai    sensi  dell'art.    44    del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni.
            19.  Le    regioni, le province autonome   di Trento e di
          Bolzano, gli enti   locali,   le   camere   di   commercio,
          industria,    artigianato   e agricoltura, le aziende e gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
          enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti  ai  principi
          di   cui   al  comma     1  finalizzandoli  alla  riduzione
          programmata delle spese di personale.
            20.   Gli enti   pubblici   non economici    adottano  le
          determinazioni  necessarie per   l'attuazione dei  principi
          di  cui ai   commi 1   e 18, adeguando,  ove  occorra,    i
          propri ordinamenti con  l'obiettivo di una riduzione  delle
          spese  per    il    personale.   Agli enti   pubblici   non
          economici con  organico superiore  a 200 unita'  si applica
          anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei   Ministri ed  il
          Ministero del tesoro, del bilancio  e della  programmazione
          economica  possono    avvalersi di personale comandato   da
          altre  amministrazioni  dello     Stato,   in   deroga   al
          contingente    determinato ai sensi   della legge 23 agosto
          1988, n.  400, per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al  fine dell'attuazione della legge  15 marzo  1997,
          n.    59,  la  Presidenza del   Consiglio dei Ministri   e'
          autorizzata, in   deroga ad ogni altra  disposizione,    ad
          avvalersi,  per non piu'  di un triennio, di un contingente
          integrativo di   personale in posizione  di  comando  o  di
          fuori  ruolo,  fino  ad    un  massimo di cinquanta unita',
          appartenente alle amministrazioni di cui agli  articoli  1,
          comma  2,  e  2,  commi  4 e 5, del   decreto legislativo 3
          febbraio  1993, n. 29, nonche'  ad enti pubblici economici.
          Si applicano le disposizioni  previste dall'art.  17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
          al presente   comma  mantiene    il  trattamento  economico
          fondamentale  e  accessorio delle  amministrazioni o  degli
          enti   di appartenenza   e i  relativi  oneri  rimangono  a
          carico    di  tali  amministrazioni  o  enti.  Il  servizio
          prestato  presso  la Presidenza  del Consiglio dei Ministri
          e' valutabile ai fini della progressione della  carriera  e
          dei concorsi.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          28  novembre  1996, n. 608, le parole:  "31 dicembre  1997"
          sono  sostituite dalle   seguenti: "31 dicembre  1998".  Al
          comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
          come    modificato  dall'art.   6, comma   18, lettera  c),
          della legge 15  maggio 1997,   n. 127,   le  parole:    "31
          dicembre    1997" sono sostituite   dalle   seguenti:   "31
          dicembre      1998".      L'eventuale  trasformazione   dei
          contratti    previsti  dalla citata legge   n. 549 del 1995
          avviene nell'ambito della programmazione di   cui ai  commi
          1, 2 e 3 del presente articolo.
            24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della  legge  23  dicembre  1996,     n.   662,   l'entita'
          complessiva   di giovani iscritti alle liste di leva di cui
          all'art. 37 del decreto del Presidente dlla Repubblica   14
          febbraio    1964,  n.   237, da   ammettere annualmente  al
          servizio ausiliario di  leva nelle Forze di    polizia,  e'
          incrementato  di 3.000   unita', da  assegnare alla Polizia
          di Stato,   all'Arma dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   in  proporzione  alle  rispettive
          dotazioni organiche.
            25. Al fine di incentivare  la trasformazone del rapporto
          di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo   pieno a  tempo
          parziale  e  garantendo in  ogni  caso  che  cio'   non  si
          ripercuota  negativamente  sulla funzionalita'  degli  enti
          pubblici  con    un  basso  numero  di dipendenti, come   i
          piccoli    comuni     e  le     comunita'     montane,   la
          contrattazione   collettiva   puo'     prevedere  che     i
          trattamenti  accessori    collegati  al  raggiungimento  di
          obiettivi  o  alla  realizzazione  di  progetti, nonche' ad
          altri  istituti  contrattuali  non collegati  alla   durata
          della  prestazione   lavorativa siano  applicati  in favore
          del personale  a tempo   parziale anche   in  misuua    non
          frazionata    o  non   direttamente proporzionale al regime
          orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto  dall'art.
          6 del  decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito, con
          modificazioni,    dalla  legge   28 maggio   1997, n.  140,
          devono  essere emanati entro  novanta giorni dalla  data di
          entrata in  vigore della presente legge.  In  mancanza,  la
          tasformazione del rapporto di lavoro a tempo  parziale puo'
          essere   negata esclusivamente nel caso  in cui l'attivita'
          che  il  dipendente   intende  svolgere   sia   in   palese
          contrasto  con  quella svolta   presso l'amministrazione di
          appartenenza o  in  concorrenza  con  essa,  con   motivato
          provvedimento    emanato d'intesa fra  l'amministrazione di
          appartenenza e la  Presidenza del Consiglio di  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica.
            26. Le  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno   a tempo  parziale, respinte  prima  della
          data  di entrata  in vigore   della presente   legge,  sono
          riesaminate d'ufficio  secondo i criteri  e  le   modalita'
          indicati   al   comma   25,  tenendo  conto dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
            27. Le  disposizioni dell'art.  1. commi  58 e  59, della
          legge 23 dicembre  1996, n.  662, in  materia di   rapporto
          di    lavoro  a   tempo parziale, si applicano al personale
          dipendente delle regioni e degli enti locali   finche'  non
          diversamente  disposto   da ciascun   ente con proprio atto
          normativo.
            28. Nell'esercizio  dei compiti  attribuiti dall'art.  1,
          comma  62,  della   legge 23   dicembre 1996,   n. 662,  il
          Corpo  della guardia   di finanza  agisce  avvalendosi  dei
          poteri  di  polizia  tributaria  previsti  dal  decreto del
          Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
          decreto   del Presidente della  Repubblica  29    settembre
          1973,  n.    600.  Nel  corso  delle  verifiche    previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non  e'  opponibile  il  segreto d'ufficio".
            - L'art. 16,  comma 2, della legge 7  agosto    1990,  n.
          253,  recante:    "Disposizioni  integrative della legge 18
          maggio 1989  n.  183,  recante  norme  per    il  riassetto
          organizzativo  e funzionale della  difesa del suolo", cosi'
          recita:
            "2.  Fino alla  data di emanazione del  decreto di cui al
          comma 1 e comunque   solo   a   partire   dal   1   gennaio
          1991,   ciascun  comitato istituzionale delle  autorita' di
          bacino  di    rilievo  nazionale  fissa,  su  proposta  del
          segretario  generale,  la  propria    pianta  organica  del
          personale  con  annesso  regolamento  entro  il  limite  di
          quaranta  unita',  elevato  a  sessanta  per l'autorita' di
          bacino del Po".
            - L'art.  12, comma 8-quater,      del   D.L.  5  ottobre
          1993,  n.  398, recante: "Disposizioni per  l'accelerazione
          degli investimenti a sostegno dell'occupazione e  per    la
          semplificazione  dei  procedimenti,  in  materia edilizia",
          cosi' recita:
            "8-quater.     Al  fine  di garantire   la  funzionalita'
          delle  autorita'    di   bacino   di    rilievo   nazionale
          nell'esercizio  delle attivita' di competenza e di   quelle
          attribuite  ai  sensi  del presente articolo,  il  Ministro
          dei  lavori  pubblici  puo' bandire  pubblici concorsi  per
          l'assunzione  del  personale  dirigenziale   e direttivo di
          livello VIII  e VII necessario   per la   copertura  e  nei
          limiti  delle  piante  organiche come determinate dall'art.
          16, comma 2, della legge 7   agosto 1990,   n. 253.    Alla
          copertura  degli    organici  puo'    farsi  altresi' luogo
          mediante passaggio diretto nei  ruoli delle  autorita'  del
          personale   attualmente  in  servizio  presso  le  medesime
          autorita' di bacino   in posizione   di  comando    o    di
          collocamento  fuori ruolo,  e comunque mediante processi di
          mobilita'.  Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni
          per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per  l'anno  1994  e
          in  lire 7.500  milioni annui  a decorrere dall'anno  1995,
          si provvede   mediante  corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio   triennale
          1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato    di  previsione
          della    spesa  del Ministero del  tesoro per l'anno  1993,
          all'uopo     parzialmente   utilizzando    l'accantonamento
          relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -   Il   D.P.R.   n.  106    del  5  aprile  1993,  reca:
          "Regolamento concernente   la    riorganizzazione    ed  il
          potenziamento   dei  Servizi tecnici  nazionali nell'ambito
          della  Presidenza  del Consiglio   dei Ministri,  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183".
            -  L'art.   6  del  D.Lgs.   3  febbraio  1993,  n.   29,
          recante:     "Razionalizzazione         dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia   di   pubblico impiego, a  norma
          dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,   n. 421",  cosi'
          recita:
            "Art. 6    (Individuazione di uffici e piante organiche).
          -  1.    Nelle  amministrazioni    dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento   autonomo,   e    nelle            universita'
          l'individuazione       degli    uffici      di      livello
          dirigenziale  generale  e  delle    relative  funzioni   e'
          disposta  mediante regolamento  governativo,   su  proposta
          del   Ministro  competente, d'intesa con la  Presidenza del
          Consiglio di   Ministri - Dipartimento  della      funzione
          pubblica     e     con     il    Ministro    del    tesoro.
          L'individuazione   degli     uffici    corrispondenti    ad
          altro   livello dirigenziale e  delle relative  funzioni e'
          disposta     con  regolamento  adottato      dal   Ministro
          competente,  d'intesa con  il Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il   Ministro del tesoro, su proposta del
          dirigente generale competente.
            2. Il parere del Consiglio di    Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui  al   comma 1   e' reso   entro trenta
          giorni dalla    ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale
          termine,  il regolamento puo' comunque essere adottato.
            3.  Nelle    amministrazioni  di  cui    al  comma  1, la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei  carichi  di lavoro ed   e'   approvata   con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su
          proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il
          Ministero   del   tesoro   e   con  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,      previa      informazione      alle
          organizzazioni     sindacali maggiormente   rappresentative
          sul   piano  nazionale.   Qualora  la definizione     delle
          piante   organiche  comporti   maggiori   oneri finanziari,
          si provvede con legge.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero   degli   affari     esteri,  nonche'     per  le
          amministrazioni  che esercitano competenze    istituzionali
          in  materia    di    difesa   e sicurezza   dello Stato, di
          polizia e  di giustizia, sono  fatte salve  le  particolari
          disposizioni     dettate  dalle    normative  di   settore,
          in   quanto compatibili.
            5.  L'art.  5,  comma  3,  del    decreto  legislativo 30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento  civile,
          va  interpretato  nel  senso  che  al   predetto  personale
          non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
            6.  Le    attribuzioni del Ministero dell'universita'   e
          della ricerca scientifica e  tecnologica relative  a  tutto
          il  personale    tecnico  e amministrativo   universitario,
          compresi  i  dirigenti, sono  devolute all'universita'   di
          appartenenza.     Parimenti     sono     attribuite    agli
          osservatori   astronomici,    astrofisici    e    Vesuviano
          tutte   le attribuzioni   del  Ministero   dell'universita'
          e    della    ricerca scientifica e  tecnologica in materia
          di  personale,  ad    eccezione  di  quelle   relative   al
          reclutamento del personale di ricerca.
            7.     Per   il    personale  delle   universita',  degli
          osservatori astronomici e    degli  enti  di    ricerca,  i
          trasferimenti         sono    disposti    dall'universita',
          dall'osservatorio      o        ente,       a       domanda
          dell'interessato    e  previo    assenso  dell'universita',
          osservatorio o ente   di  appartenenza:    i  trasferimenti
          devono  essere   comunicati al Ministero   dell'universita'
          e    della   ricerca   scientifica   e tecnologica".
            - Il testo dell'art. 28, comma 9, del D.Lgs.  3  febbraio
          1993,  n.  29  (Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  e'  il
          seguente:
            "9.  Nella  prima  applicazione del   presente decreto e,
          comunque, non oltre tre anni  dalla data della sua  entrata
          in    vigore,  la  meta'  dei  posti  della    qualifica di
          dirigente conferibili  mediante il concorso per esami    di
          cui  al    comma 2   e' attribuita attraverso  concorso per
          titoli di servizio professionali e di cultura integrato  da
          colloquio.    Al  concorso   sono ammessi a   partecipare i
          dipendenti in  possesso di diploma  di laurea,  provenienti
          dalla ex  carriera direttiva  della stessa  amministrazione
          od  ente,  ovvero assunti   tramite concorso per esami   in
          qualifiche   corrispondenti,  e   che  abbiano     maturato
          un'anzianita  di  nove  anni  di effettivo  servizio  nella
          predetta  carriera   o qualifica.   Il   decreto di  cui al
          comma  6 definisce  i criteri per la    composizione  delle
          commissioni  esaminatrici  e per la valutazione dei titoli,
          prevedendo   una valutazione preferenziale  dei  titoli  di
          servizio  del personale  che appartenga alle  qualifiche ad
          esaurimento di cui  agli articoli 60 e 61 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15,
          legge 9 marzo 1989, n.  88. Per   lo stesso  periodo,    al
          personale  del    Ministero  dell'interno  non compreso tra
          quello indicato  nel  comma  4  dell'art.  2,  continua  ad
          applicarsi  l'art.    1-bis  del decretolegge   19 dicembre
          1984,  n. 858, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          17 febbraio 1985, n. 19".
            -  Il testo dell'art. 14-bis,    comma 1, lettera b), del
          D.Lgs.   3 aprile    1996,  n.  96    (Trasferimento  delle
          competenze      dei  soppressi  Dipartimento     per    gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno   e Agenzia  per
          la  promozione   dello sviluppo   del Mezzogiorno,  a norma
          dell'art.  3  della  legge  19 dicembre  1992,   n.   488),
          introdotto  dall'art.    9 del   decreto-legge 8   febbraio
          1995,  n. 32,   convertito dalla legge 7  aprile  1995,  n.
          104, e' il seguente:
            "Art.  14-bis(Trattamento economico  del personale). - 1.
          Il personale di cui   all'art.  14,  comma  1,  nonche'  il
          personale che sia gia' volontariamente, anche  a seguito di
          domanda    di  revoca  espressa entro il 28  febbraio 1994,
          cessato dal servizio dopo  la data del 12 ottobre 1993    e
          che  ne faccia  apposita domanda  entro il  31 luglio 1994,
          puo'    optare  alternativamente  per  uno    dei  seguenti
          trattamenti economici:
            a) (Omissis);
            b)   ricongiungimento del    servizio  prestato    presso
          l'Agenzia    e di quello prestato successivamente alla data
          del 12 ottobre 1993 con  il  servizio    prestato    presso
          l'amnnnistrazione    di   assegnazione.   Al dipendente  e'
          attribuito   lo   stipendio   iniziale   della    qualifica
          attribuitagli   ai   fini  dell'inquadramento,  comprensivo
          dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di  un
          importo,  calcolato  secondo le   modalita'   previste  per
          le  qualifiche  dirigenziali  statali, corrispondente    ai
          bienni    di  anzianita'   nell'ultima  qualifica rivestita
          e valutata  ai fini  dell'inquadramento alla  data del   13
          ottobre  1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione
          come sopra determinata,   e'     attribuito   un    assegno
          personale    pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi
          successivo  miglioramento,  pari   alla differenza  tra  la
          predetta  retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso
          la soppressa  Agenzia per   la promozione   dello  sviluppo
          del  Mezzogiorno,   ma   comunque   non  superiore  a  lire
          1.500.000   lorde mensili.      Le    altre      indennita'
          eventualmente   spettanti    presso l'amministrazione    di
          destinazione,    diverse       dall'indennita'  integrativa
          speciale,     sono     corrisposte    solo   nella   misura
          eventualmente eccedente l'importo  del    predetto  assegno
          personale. Ai fini previdenziali si  applica l'art. 6 della
          legge    7  febbraio 1979, n. 29.   Il trattamento di  fine
          rapporto costituito presso   l'INA,  di  cui  all'art.  14,
          comma  4,    e' corrisposto al momento della cessazione dal
          servizio        presso         l'amministrazione         di
          assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita.
          I   servizi   gia'  coperti  dall'iscrizione  previdenziale
          presso l'INA non sono  riscattabili ai fini dell'indennita'
          di buonuscita".
            - I commi 8 e 16 dell'art.   39 della legge  n.  449/1997
          gia' citata, cosi' recitano:
            "8.   Le   assunzioni,  sono  effettuate con  i  seguenti
          criteri  e modalita':
            a)    i    concorsi    sono     espletati     su     base
          circoscrizionale  corrispondente   ai territori   regionali
          ovvero   provinciali, per   la provincia    autonoma,    di
          Trento,      o      compartimentale,      in      relazione
          all'articolazione    periferica  dei    dipartimenti    del
          Ministero  delle finanze;
            b)    il   numero   dei   posti   da mettere  a  concorso
          nella    settima  qualifica    funzionale    in    ciascuna
          circoscrizione   territoriale   e' determinato  sulla  base
          della   somma   delle   effettive   vacanze    di  organico
          riscontrabili    negli   uffici       aventi   sede   nella
          circoscrizione territoriale   medesima,  fatta    eccezione
          per    quelli  ricompresi   nel territorio della  provincia
          autonoma    di  Bolzano,  con     riferimento  ai   profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale, ferma restando,  per le ultime  due qualifiche,
          la    disponibilta'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti   da mettere a concorso    viene  effettuata  con  le
          stesse    modalita',  avendo    a  riferimento il   profilo
          professionale medesimo e   quello di   ingegnere  direttore
          coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c)  i    concorsi  consistono in   una prova attitudinale
          basata  su una serie   di quesiti   a    risposta  multipla
          mirati  all'accertamento   del grado di  cultura generale e
          specifica,  nonche'  delle    attitudini  ad  acquisire  le
          professionalita'  specialistiche  nei    settori giuridico,
          tecnico,    informatico,      contabile,    economico     e
          finanziario,      per   svolgere      le   funzioni     del
          corrispondente   profilo professionale.   I  candidati  che
          hanno  superato  positivamente  la  prova attitudinale sono
          ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
            d) la prova attitudinale   deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)   ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale".
            "16.  Le assunzioni  di cui   ai commi   precedenti  sono
          subordinate  all'indisponibilita'   di idonei  in  concorsi
          gia'  espletati le  cui graduatorie  siano state  approvate
          a  decorrere dal  1 gennaio  1994 secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama le  disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724".
            - L'art. 7, comma 6, del gia' citato  D.Lgs.  3  febbraio
          1993, n. 29, cosi' recita:
            "6.    Per esigenze   cui   non  possono far  fronte  con
          personale   in servizio,   le  amministrazioni    pubbliche
          possono    conferire incarichi individuali    ad    esperti
          di  provata    competenza,    determinando  preventivamente
          durata,       luogo,    oggetto    e      compenso    della
          collaborazione".