Art. 3.
      Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva
  1. Nei  confronti dei soggetti  che, alla  data del 5  maggio 1998,
erano residenti  o avevano sede  operativa nei comuni  individuati ai
sensi  dell'articolo   1,  comma   1,  dell'ordinanza   del  Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 26  maggio 1998, sono sospesi, sino al
31  dicembre 1998,  i  termini di  prescrizione  e quelli  perentori,
legali  e   convenzionali,  sostanziali  e   processuali  comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione  ed eccezione, in scadenza nel
periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi
per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi,
mobiliari o  immobiliari, nonche'  ad ogni  titolo di  credito avente
forza esecutiva creato prima del 5  maggio 1998 e alle rate dei mutui
di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi',
sospesi  per  il predetto  periodo  i  termini di  notificazione  dei
processi verbali, di  esecuzione del pagamento in  misura ridotta, di
svolgimento di attivita' difensiva e  per la presentazione di ricorsi
amministrativi  e giurisdizionali,  relativamente ai  procedimenti di
erogazione  delle sanzioni  amministrative pecuniarie.  Sono comunque
eseguite immediatamente le contestazioni  dell'illecito e le consegne
dei  relativi  processi  verbali   al  trasgressore.  Le  sospensioni
relative ai termini  previsti dalle norme vigenti  per l'esercizio da
parte dell'Amministrazione  finanziaria dei poteri di  accertamento e
di  verifica   di  dichiarazioni  e  di   versamenti  effettuati  dai
contribuenti   sono   disciplinate   con   ordinanze   del   Ministro
dell'interno, delegato per il  coordinamento della protezione civile,
ai sensi  dell'articolo 5 della  legge 24  febbraio 1992, n.  225. Le
camere  di commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  curano
gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che
hanno subito protesti  nel periodo di sospensione  dei termini, anche
ad  istanza di  chi  ha richiesto  la levata  del  protesto. ((  Alla
ripresa  del  decorso  dei  termini  di cui  al  presente  comma,  il
compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di
sanzioni per il periodo di sospensione dei termini. ))
  2.  Le  controversie  relative all'esecuzione  di  opere  pubbliche
comprese  in  programmi  di  ricostruzione di  territori  colpiti  da
calamita' naturali  non possono essere devolute  a collegi arbitrali.
Sono fatti salvi i lodi gia' emessi (( e le controversie per le quali
sia stata  gia' notificata la  domanda di  arbitrato )) alla  data di
entrata  in  vigore  del   presente  decreto.  Per  l'esecuzione  dei
provvedimenti giurisdizionali  e dei lodi arbitrali  emessi a seguito
delle controversie relative all'esecuzione  di opere pubbliche di cui
al  presente   comma,  il  termime  previsto   dall'articolo  14  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 28  febbraio 1997, n.  30, e'  fissato in
centottanta giorni.
        2-bis. (( La esecuzione delle procedure giudiziarie ))
(( finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici        ))
(( comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai      ))
(( sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata        ))
(( agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge   ))
(( di conversione del presente decreto.                            ))
  (( 3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio ))
(( civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei ))
(( comuni di cui al comma 1, anche se gia' incorporati ed in       ))
(( servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, ))
(( come coadiutori del personale delle amministrazioni dello       ))
(( Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni ))
(( di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono         ))
(( ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi   ))
(( fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede piu'  ))
(( vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al        ))
(( servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni  ))
(( 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei    ))
(( comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano    ))
(( state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di             ))
(( inagibilita' totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal  ))
(( servizio militare di leva o dal servizio civile e se gia' in    ))
(( servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato.           ))
  ((   3-bis.    I benefici previsti dall'articolo 4 del ))
(( decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si          ))
(( applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi ))
(( per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo      ))
(( civile realtivamente all'anno 1998.                             ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  L'art.    1, comma 1,   dell'ordinanza n.  2787 del 21
          maggio 1998; citata nell'art. 1, cosi' recita:
            "1. Gli interventi previsti    dalla  presente  ordinanza
          sono   riferiti  ai  territori  dei  comuni  di    Quindici
          provincia  di  Avellino,  S.  Felice  a  Cancello     della
          provincia    di Caserta,  Bracigliano, Sarno  e Siano della
          provincia   di   Salerno, gravemente   danneggiati    dagli
          eventi  calamitosi  verificatisi  nei  giorni  5 e 6 maggio
          1998".
            -  L'art. 5  della  legge 24  febbraio 1992,   n.    225,
          gia'  citata nell'art. 1, cosi' recita:
            "Art.  5     (Stato di emergenza e  potere di ordinanza).
          - 1. Al verificarsi degli eventi  di cui all'art. 2,  comma
          1,  lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, ovvero, per   sua
          delega ai sensi dell'art. 1,  comma 2, del Ministro per  il
          coordinamento  della protezione civile,  delibera lo  stato
          di   emergenza,   determinandone     durata  ed  estensione
          territoriale in stretto riferimento alla qualita'  ed  alla
          natura  degli  eventi. Con le medesime modalita' si procede
          alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza  al  venir
          meno dei relativi presupposti.
            2.  Per  l'attuazione  degli    interventi  di  emergenza
          conseguenti alla dichiarazione di   cui al  comma  1,    si
          provvede,  nel quadro   di quanto previsto  dagli articoli,
          12, 13,  14,  15 e  16, anche   a mezzo   di  ordinanze  in
          deroga  ad  ogni   disposizione vigente, e nel rispetto dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
            3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per
          sua  delega ai sensi dell'articolo  1, comma 2, il Ministro
          per il coordinamento della protezione civile, puo'  emanare
          altresi' ordinanze finalizzate ad evitare    situazioni  di
          pericolo  o    maggiori  danni   a persone   o a cose.   Le
          predette  ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  qualora non siano di diretta sua
          emanazione.
            4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento della protezione civile, per  l'attuazione
          degli    interventi  di  cui  ai commi 2 e 3   del presente
          articolo, puo' avvalersi    di  commissari  delegati.    Il
          relativo   provvedimento   di  delega    deve  indicare  il
          contenuto  della  delega  dell'incarico,  i  tempi   e   le
          modalita' del suo esercizio.
            5.    Le   ordinanze   emanate   in deroga   alle   leggi
          vigenti  devono contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme    a    cui  si    intende  derogare  e devono essere
          motivate.
            6.  Le   ordinanze   emanate   ai sensi   del    presente
          articolo    sono pubblicate   nella   Gazzetta    Ufficiale
          della  Repubblica  italiana, nonche' trasmesse  ai  sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
            -  L'art.  14   del  D.L.  31  dicembre  1996,   n.  669,
          recante:     "Disposizioni     in    materia    tributaria,
          finanziaria  e  contabile  a complemento della  manovra  di
          finanza pubblica per l'anno 1997", cosi' recita:
            "Art.   14      (Esecuzione   forzata  nei  confronti  di
          pubbliche amministrazioni).      - 1. Le    amministrazioni
          dello  Stato  e gli enti pubblici non  economici completano
          le  procedure      per   l'esecuzione   dei   provvedimenti
          giurisdizionali    e  dei lodi arbitrali   aventi efficacia
          esecutiva e  comportanti l'obbligo  di pagamento  di  somme
          di  danaro  entro  il    termine di sessanta   giorni dalla
          notificazione   del titolo  esecutivo.    Prima  di    tale
          termine    il   creditore non  ha diritto  di procedere  ad
          esecuzione   forzata   nei   confronti    delle    suddette
          amministrazioni    ed enti,   ne' possono  essere posti  in
          essere  atti esecutivi.
            2. Nell'ambito delle  amministrazioni  dello  Stato,  nei
          casi  previsti  dal  comma   1, il   dirigente responsabile
          della  spesa, in   assenza di disponibilita'    finanziarie
          nel      pertinente    capitolo,    dispone    il pagamento
          mediante emissione  di  uno speciale  ordine di   pagamento
          rivolto    all'istituto   tesoriere da  regolare  in  conto
          sospeso.   La reintegrazione   dei   capitoli  avviene    a
          carico    del fondo   previsto dall'art.  7 della  legge  5
          agosto  1978,    n.    468,   in deroga   alle prescrizioni
          dell'ultimo  comma. Con decreto del   Ministro  del  tesoro
          sono      determinate   le     modalita'     di   emissione
          nonche'  le   le caratteristiche  dello   speciale   ordine
          di  pagamento  precisto  dal presente comma.
            3.   L'impignorabilita'  dei   fondi   di  cui   all'art.
          1,   del decreto-legge 25 maggio 1994,  n. 313, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22 luglio  1994,  n.  460,
          e'  estesa,   con   decorrenza dall'esercizio   finanziario
          1993,   anche    alle    somme    destinate    ai  progetti
          finanziari  con  il  fondo  nazionale  di intervento per la
          lotta alla droga, istituito   con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  alle  somme
          destinate alle spese di  missione  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  nonche' a quelle destinate agli organi
          istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della  legge  24  ottobre
          1977, n. 801.
            4.  Nell'art.  1,  comma 1, del   decreto-legge 25 maggio
          1994, n. 313, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          22  luglio  1994,    n.  460,  dopo le parole: ''Polizia di
          Stato''  sono   inserite   le   parole:   ''della   Polizia
          penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato''".
            -  Il  testo  dell'art. 4 del   decreto-legge 6 settembre
          1996, n. 467, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          7  novembre 1996,  n. 569 (Proroga e sospensione di termini
          per   i   soggetti   colpiti   dagli   eventi   alluvionali
          verificatisi    nelle   province di  Lucca,  Massa-Carrara,
          Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996), e' il seguente:
            "Art.  4   (Disposizioni  sulla  leva).         - 1.   Ai
          soggetti  interessati  alla  chiamata  alle  armi    per il
          servizio militare di leva o il servizio sostitutivo  civile
          relativamente  agli anni 1996 e 1997, residenti  nei comuni
          di cui  all'art. 1,  comma 1,  sono estese  le disposizioni
          di cui  all'art. 12 del decreto-legge  24 novembre 1994, n.
          646, convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge    21
          gennaio 1995, n. 22".