Art. 3. Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva 1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. (( Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini. )) 2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi (( e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato )) alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni. 2-bis. (( La esecuzione delle procedure giudiziarie )) (( finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici )) (( comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai )) (( sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata )) (( agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge )) (( di conversione del presente decreto. )) (( 3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio )) (( civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei )) (( comuni di cui al comma 1, anche se gia' incorporati ed in )) (( servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, )) (( come coadiutori del personale delle amministrazioni dello )) (( Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni )) (( di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono )) (( ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi )) (( fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede piu' )) (( vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al )) (( servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni )) (( 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei )) (( comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano )) (( state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di )) (( inagibilita' totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal )) (( servizio militare di leva o dal servizio civile e se gia' in )) (( servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato. )) (( 3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del )) (( decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si )) (( applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi )) (( per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo )) (( civile realtivamente all'anno 1998. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998; citata nell'art. 1, cosi' recita: "1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni di Quindici provincia di Avellino, S. Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998". - L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia' citata nell'art. 1, cosi' recita: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli, 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni in materia tributaria, finanziaria e contabile a complemento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", cosi' recita: "Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi. 2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento precisto dal presente comma. 3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziari con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: ''Polizia di Stato'' sono inserite le parole: ''della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato''". - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569 (Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996), e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sulla leva). - 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente agli anni 1996 e 1997, residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".