Art. 4.
                  Piani di insediamenti produttivi
            e rilocalizzazione delle attivita' produttive
  1. I  comuni di cui  all'articolo 3,  comma 1, entro  trenta giorni
dalla data  di entrata in  vigore del presente  decreto, individuano,
sentita l'unita' operativa  del Gruppo nazionale per  la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche del Consiglio  nazionale delle ricerche, di
cui all'articolo  4, comma  2, dell'ordinanza n.  2787 del  21 maggio
1998, (( che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree
in condizioni  di sicurezza destinate agli  insediamenti produttivi e
sanitari, ai fini della rilocalizzazione  in queste ultime aree delle
attivita' produttive  e di quelle  che operano nel  settore sanitario
ubicate nelle  zone a rischio di  cui all'articolo 1, comma  2, della
stessa  ordinanza.  ))  La  deliberazione e'  pubblicata  nel  Foglio
annunci legali,  in due  quotidiani a  tiratura nazionale,  nonche' a
mezzo di  manifesti di  avviso alla popolazione,  (( ed  e' approvata
dalle  province, ove  gia' delegate,  con delibera  consiliare, entro
trenta giorni dalla ricezione;  decorso tale termine la deliberazione
si  intende approvata;  )) l'approvazione  costituisce variante  agli
strumenti  urbanistici  a tutti  gli  effetti  di legge.  Scaduto  il
termine di cui  al presente comma per  l'adozione della deliberazione
da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.
  2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle
opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi
nel piano di cui all'articolo 2  dell'ordinanza indicata al comma 1 e
sono realizzati,  nei limiti delle risorse  finanziarie ivi previste,
previa  delibera del  Comitato  di cui  all'articolo  3 della  stessa
ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le
seguenti priorita':
  a) attivita'  produttive distrutte  o gravemente  danneggiate dagli
eventi  calamitosi  del  5  e  6   maggio  1998  o  i  cui  manufatti
costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  b) altre attivita' produttive ubicate nelle aree a rischio;
  c) nuovi insediamenti produttivi;
  c-bis) (( insediamenti sanitari.  ))
  3.  Alle imprese   industriali,   artigianali,  agroindustriali, ((
commerciali, )) turisticoalberghiere  e  agrituristiche,    che    in
conseguenza degli eventi calamitosi del 5  e 6 maggio 1998 sono state
distrutte o hanno subito danni  agli immobili, impianti, macchinari e
scorte in  misura superiore  al 50  per cento  del loro  valore, sono
concessi  finanziamenti agevolati,  a  condizione  che dette  imprese
rilocalizzino le proprie attivita' in  condizione di sicurezza, al di
fuori  delle zone  a rischio  di cui  al comma  1, nell'ambito  dello
stesso  comune  o  di  comuni  limitrofi.  Detti  finanziamenti  sono
concessi   in   aggiunta   a   quanto   previsto   dall'articolo   20
dell'ordinanza indicata al comma 1  e sono rapportati al danno subito
da beni immobili,  impianti, macchinari e scorte e agli  oneri per la
rilocalizzazione,  relativi  all'acquisizione  di aree  idonee,  alla
realizzazione degli insediamenti e  al trasferimento di attrezzature,
impianti produttivi  e abitazioni funzionali all'impresa  stessa, nel
limite della pari capacita' produttiva,  nonche' per la demolizione e
il  ripristino  delle aree  dismesse.  ((  Le  aree di  risulta  sono
acquisite )) al  patrimonio indisponibile del comune.  Resta a carico
del beneficiario un onere non inferiore  al 2 per cento della rata di
ammortamento. I  benefici sono  complessivamente concessi fino  al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al
75 per  cento per spesa prevista  non superiore a lire  10 miliardi e
fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi.
I finanziamenti sono concessi  anche alle imprese che contestualmente
ampliano  la propria  capacita'  produttiva o  attuano interventi  di
innovazione  tecnologica, fermi  restando i  relativi oneri  a carico
dell'impresa medesima.
  4. Il  commissario delegato,  di cui all'articolo  2 dell'ordinanza
indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui
all'articolo  3  della  stessa ordinanza,  stabilisce,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
procedure e modalita'  per l'erogazione dei benefici di  cui al comma
3. Con le stesse modalita' si  determinano criteri e procedure per la
concessione di  finanziamenti agevolati alle imprese  che documentino
di  aver subito,  in conseguenza  dell'evento franoso,  una riduzione
delle proprie attivita'  produttive. All'erogazione dei finanziamenti
provvede il  presidente della regione Campania,  avvalendosi anche di
enti  e societa'  a partecipazione  regionale. Al  fine di  agevolare
l'accesso  al  credito, la  regione  Campania  puo' erogare  appositi
contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti
nel territorio regionale.
  5. A fronte di un fabbisogno  stimato, per gli interventi di cui al
presente  articolo,  in  lire  30  miliardi,  il  Dipartimento  della
protezione  civile   e'  autorizzato  a  concorrere   con  contributi
pluriennali di lire 4 miliardi annui,  a decorrere dal 1998 e fino al
2007, per la  copertura degli oneri di ammortamento dei  mutui che la
regione  Campania e'  autorizzata  a contrarre,  anche  in deroga  al
limite  di  indebitamento  stabilito   dalla  normativa  vigente.  Al
relativo  onere si  provvede  con utilizzo  delle  proiezioni di  cui
all'autorizzazione di spesa  disposta dalla tabella C  della legge 27
dicembre 1997, n. 450, riguardante  il finanziamento del fondo per la
protezione  civile, che  viene  corrispondentemente  ridotto di  pari
importo.  ((  Eventuali risorse  residue,  una  volta completati  gli
interventi di  cui al presente  articolo, vengono utilizzate  per gli
interventi di  cui alla  citata ordinanza del  Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21
maggio 1998. ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  L'art.    4,  comma  2, dell'ordinanza   n. 2787, gia'
          citata  in nota all'art. 3, cosi' recita:
            "2. Il GNDCI del  CNR,  attraverso  la  specifica  unita'
          operativa gia' costituita presso l'Universita' di  Salerno,
          assicura  la  prosecuzione  delle    indagini     e   delle
          attivita'   di  supporto   tecnico    e   di  monitoraggio,
          finalizzate    alla   gestione dei   piani   di  emergenza,
          predisponendo   anche l'attivazione   di    idonei  presidi
          territoriali.   L'unita' operativa,  provvede, altresi',  a
          individuare,  tra     venti  e  quarantacinque      giorni,
          avvalendosi    anche    della  collaborazione   dei servizi
          tecnici nazionali e dei segretari generali delle  autorita'
          di  bacino    territorialmente competenti,   gli interventi
          urgenti per  la riduzione del rischio    idrogeologico  nei
          territori  dei  comuni di cui all'art.  1  e a  fornire  le
          relative  linee  di indirizzo  per  le progettazioni".
            - Gli articoli 20, 2 e 3 della medesima ordinanza,  cosi'
          recitano:
            "Art. 20.  - 1.  Per favorire  l'immediata ripresa  delle
          attivita'  produttive,  industriali,  agricole, zootecniche
          e  agroindustriali, artigianali,   commerciali,  turistiche
          e  di    servizi  gravemente danneggiate,   il  commissario
          delegato  e'    autorizzato  ad    erogare ad ogni soggetto
          interessato, sulla base di  apposita  perizia  giurata,  un
          contributo rapportato al danno subito fino  al 30 per cento
          del  danno  medesimo  e  con un massimo di 300   milioni di
          lire. Per i danni fino a 10      milioni    la      perizia
          giurata         potra'      essere        sostituita     da
          autocertificazione  ai sensi  della legge  4 gennaio  1968,
          n.  15, e successive modificazioni.
            2. Il commissario provvede a  definire i criteri  per  la
          concessione   dei    contributi,  tenendo    conto    delle
          disponibilita' stabilite   nel piano  finanziario  adottato
          dal comitato di cui all'art. 3.
            3.    Il  contributo    costituisce    anticipazione   su
          eventuali    future  provvidenze  a      qualunque   titolo
          corrisposte a  favore delle attivita' di cui al comma 1".
            "Art.    2. -   1. Il  presidente della  regione Campania
          e'  nominato  commissario  delegato    per  gli  interventi
          disciplinati  dalla presente ordinanza,  con esclusione  di
          quelli affidati  ai  prefetti di  cui all'art. 9.
            2.  Il    commissario  delegato provvede all'approvazione
          del piano di interventi infrastrutturali di emergenza e  di
          quelli  di  somma  urgenza relativi alla prima sistemazione
          idrogeologica nonche' all'attuazione  del  piano  stesso  e
          all'erogazione      delle   somme  occorrenti  ai  soggetti
          attuatori  secondo  criteri    e  modalita'  stabilite  dal
          comitato di cui all'art. 3.
            3. Gli  interventi previsti dal  piano devono comprendere
          anche  le  opere  necessarie a   prevenire il ripetersi dei
          rischi e  danni per la popolazione e le infrastrutture,  in
          concomitanza  di  eventi  analoghi a quelli   verificatisi,
          nonche'  le piu'  urgenti indagini  e attivita' progettuali
          per  avviare  il    riassetto  idrogeologico   delle   aree
          interessate.  Il   piano devetenere, altresi', conto  delle
          connessioni con gli interventi,   se  ancora  realizzabili,
          gia'   previsti nel piano infrastrutturale di  emergenza di
          cui  alle ordinanze n. 2499  del 25 gennaio 1997 e n.  2558
          del      30   aprile   1997,   e  successive  modifiche  ed
          integrazioni;   il   piano dovra'   raccordarsi    con    i
          programmi    delle autorita'   di bacino   territorialmente
          competenti.   Il  piano    dovra'  prevedere  stralci    da
          predisporre  tra venti e  quarantacinque giorni dalla  data
          della   presente   ordinanza, relativi  agli interventi  di
          somma urgenza,  necessari  per  la  riduzione  del  rischio
          idrogeologico  e  per  il  ripristino, ove possibile, dello
          stato dei luoghi.
            4. Per  l'attuazione del  piano sono  utilizzabili, oltre
          ai fondi previsti   dalla    presente    ordinanza,   anche
          eventuali      risorse  finanziarie  comunitarie,  statali,
          regionali e degli enti locali.
            5. Per l'espletamento  dei propri compiti il  commissario
          si  avvale   degli   uffici   regionali   e   delle   altre
          amministrazioni interessate.
            6.  Il  piano  di cui al  comma 2 viene sottoposto, anche
          per stralci, alla presa   d'atto del    Dipartimento  della
          protezione civile  e puo' essere rimodulato e integrato con
          la stessa procedura.
            7.   Il   commiassario  costituisce  presso  ogni  comune
          gruppi   di rilevamento con il  compito  di    censire  gli
          edifici  pubblici  e  privati  con  inagibilita' totale   e
          parziale  e  quelli  da     demolire   perche'   non   piu'
          recuperabili.  I  gruppi  sono  costituiti da tecnici della
          regione, delle   province, dei    comuni  e    del    Corpo
          nazionale    dei vigili  del fuoco,  ed operano  sulla base
          di schede   predisposte  dal    gruppo  di  lavoro  di  cui
          all'art.  4,  comma  1.  I sindaci   provvedono, sulla base
          delle indicazioni dei gruppi di  rilevamento,  ad  emettere
          ordinanze  di  sgombero    totale    o  parziale    o    di
          demolizione. Gli  interventi  di demolizione sono  eseguiti
          prioritariamente   dalle squadre   del  Corpo  nazione  dei
          vigili  del fuoco   e dal genio militare, secondo programmi
          coordinati  dai  centri  operativi  misti  territorialmente
          competenti".
            "Art.      3.   -    1.   E'    istituito  un    comitato
          presieduto       dal  Sottosegretario  di  Stato   per   il
          coordinamento  della  protezione  civile  o suo delegato, e
          composto  dal  presidente  della  regione   Campania,   dai
          prefetti,    dai presidenti  delle province  e dai  sindaci
          dei  comuni danneggiati  o  loro delegati.  Alle   riunioni
          del  comitato    possono  essere invitati rappresentanti di
          amministrazioni pubbliche e private interessate.  Le  spese
          per   la   partecipazione   alle   riunioni   del  comitato
          gravano   sui  bilanci  degli  enti   di  appartenenza  dei
          componenti.    Per l'espletamento   dei  propri compiti  il
          comitato    si  avvale  delle    competenti  strutture  del
          Dipartimento  della protezione civile.
            2.  Il  Comitato promuove  l'organica  collaborazione  di
          tutte     le  istituzioni  interessate,  predispone,  entro
          novanta giorni dalla data della   presente ordinanza,    il
          piano    di cui   all'art.   2, comma   2, avvalendosi  del
          gruppo   di   lavoro   di cui   all'art.   4,   comma    1,
          individua    i   soggetti   attuatori   degli   interventi,
          provvede  alla ripartizione  delle risorse  disponibili   e
          vigila  sulla    attuazione  degli  interventi  di cui agli
          articoli 2, 19 e 20".