Art. 4. Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attivita' produttive 1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unita' operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, (( che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attivita' produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. )) La deliberazione e' pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonche' a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, (( ed e' approvata dalle province, ove gia' delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata; )) l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva. 2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorita': a) attivita' produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque; b) altre attivita' produttive ubicate nelle aree a rischio; c) nuovi insediamenti produttivi; c-bis) (( insediamenti sanitari. )) 3. Alle imprese industriali, artigianali, agroindustriali, (( commerciali, )) turisticoalberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attivita' in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. (( Le aree di risulta sono acquisite )) al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalita' si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attivita' produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e societa' a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale. 5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania e' autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. (( Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787, gia' citata in nota all'art. 3, cosi' recita: "2. Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unita' operativa gia' costituita presso l'Universita' di Salerno, assicura la prosecuzione delle indagini e delle attivita' di supporto tecnico e di monitoraggio, finalizzate alla gestione dei piani di emergenza, predisponendo anche l'attivazione di idonei presidi territoriali. L'unita' operativa, provvede, altresi', a individuare, tra venti e quarantacinque giorni, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi tecnici nazionali e dei segretari generali delle autorita' di bacino territorialmente competenti, gli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori dei comuni di cui all'art. 1 e a fornire le relative linee di indirizzo per le progettazioni". - Gli articoli 20, 2 e 3 della medesima ordinanza, cosi' recitano: "Art. 20. - 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo rapportato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e con un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni la perizia giurata potra' essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 2. Il commissario provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle disponibilita' stabilite nel piano finanziario adottato dal comitato di cui all'art. 3. 3. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attivita' di cui al comma 1". "Art. 2. - 1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di cui all'art. 9. 2. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di quelli di somma urgenza relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonche' all'attuazione del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai soggetti attuatori secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di cui all'art. 3. 3. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita' progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. Il piano devetenere, altresi', conto delle connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, gia' previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui alle ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni; il piano dovra' raccordarsi con i programmi delle autorita' di bacino territorialmente competenti. Il piano dovra' prevedere stralci da predisporre tra venti e quarantacinque giorni dalla data della presente ordinanza, relativi agli interventi di somma urgenza, necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e per il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi. 4. Per l'attuazione del piano sono utilizzabili, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali. 5. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario si avvale degli uffici regionali e delle altre amministrazioni interessate. 6. Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e puo' essere rimodulato e integrato con la stessa procedura. 7. Il commiassario costituisce presso ogni comune gruppi di rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati con inagibilita' totale e parziale e quelli da demolire perche' non piu' recuperabili. I gruppi sono costituiti da tecnici della regione, delle province, dei comuni e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed operano sulla base di schede predisposte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1. I sindaci provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di sgombero totale o parziale o di demolizione. Gli interventi di demolizione sono eseguiti prioritariamente dalle squadre del Corpo nazione dei vigili del fuoco e dal genio militare, secondo programmi coordinati dai centri operativi misti territorialmente competenti". "Art. 3. - 1. E' istituito un comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, e composto dal presidente della regione Campania, dai prefetti, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni danneggiati o loro delegati. Alle riunioni del comitato possono essere invitati rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale delle competenti strutture del Dipartimento della protezione civile. 2. Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate, predispone, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, il piano di cui all'art. 2, comma 2, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, individua i soggetti attuatori degli interventi, provvede alla ripartizione delle risorse disponibili e vigila sulla attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20".