Art. 5.
        Altri interventi a favore delle attivita' produttive
                        e del lavoro autonomo
  1. Ai  fini della  concessione nel 1998  delle agevolazioni  di cui
all'articolo 1, comma  2, del decreto-legge 22 ottobre  1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 dicembre 1992, n. 488,
il  Ministero   dell'industria,  del  commercio   e  dell'artigianato
provvede,  con  riferimento  alle  domande relative  al  primo  bando
pubblicato dopo  la data di  entrata in vigore del  presente decreto,
alla   formazione  di   un'ulteriore  graduatoria   delle  iniziative
ammissibili, relativa  alle unita'  produttive ubicate nei  comuni di
cui  all'articolo  3,  comma   1.  Nelle  predette  graduatorie  sono
inserite:
  a) le  iniziative riferite  alle unita' produttive  sopra indicate,
ivi  incluse  quelle  rivolte alla  delocalizzazione  delle  predette
unita' produttive;
  b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive.
  1-bis. (( L'inserimento di cui al comma 1 e' operato ))
(( d'ufficio per le istanze gia' avanzate ai sensi dell'articolo   ))
(( 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. ))
(( 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente    ))
(( decreto qualora non siano state gia' oggetto di un              ))
(( provvedimento di esclusione.                                    ))
  2.   Le  graduatorie   di  cui   al  comma   1  sono   formate  con
l'utilizzazione  degli indicatori  di  cui all'articolo  6, comma  4,
lettera  a), numeri  1, 2,  3, 4  e 5,  del regolamento  adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
  3. Fino al 31 dicembre  1998, per la concessione delle agevolazioni
previste  dall'articolo  9-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996,  n. 608, e successive  modificazioni, hanno preferenza
le domande  presentate dai soggetti  di cui  al comma 1  della citata
disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.
  3-bis.  (( Per i patti territoriali e  i contratti d'area che ))
(( comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,      ))
(( comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno       ))
(( delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787  ))
(( del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e     ))
(( della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di  ))
(( approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un      ))
(( iter    amministrativo preferenziale.                           ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  L'art.    1, comma 2, del   D.-L. 22 ottobre 1992,  n.
          415, recante:  "Modifiche della  legge 1 marzo    1986,  n.
          64,  in  tema    di  disciplina  organica   dell'intervento
          straordinario  nel   Mezzogiorno",  cosi' recita:
            "2. Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE)  e il  Comitato interministeriale  per  il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di    entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  previa determinazione di
          indirizzo del  Consiglio  dei   Ministri,   definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
            a)    le agevolazioni   sono  calcolate  in ''equivalente
          sovvenzione netto''   secondo i   criteri   e nei    limiti
          massimi consentiti  dalla vigente normativa della Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
            b) la   graduazione dei  livelli    di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per tipologia di iniziative   che    concentri
          l'intervento    straordinario   nelle   aree depresse   del
          territorio   nazionale,   anche   in    riferimento    alle
          particolari    condizioni delle  aree montane,  nei settori
          a maggiore redditivita' anche  sociale  identificati  nella
          stessa delibera;
            c)     le  agevolazioni    debbono    essere  corrisposte
          utilizzando meccanismi che    garantiscano  la  valutazione
          della   redditivita' delle iniziative  ai fini  della  loro
          selezione,     evitino  duplicazioni      di   istruttorie,
          assicurino    la  massima trasparenza mediante  il rispetto
          dell'ordine  cronologico nell'esame  delle  domande ed   il
          ricorso    a  sistemi di monitoraggio  e, per le iniziative
          di piccole dimensioni, maggiore  efficienza   mediante   il
          ricorso  anche  a   sistemi  di tutoraggio;
            d)  gli  stanziamenti    individuati  dal  CIPI  per   la
          realizzazione dei singoli   contratti   di   programma    e
          gli  impegni  assunti  per  le agevolazioni industriali con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati   in relazione   ai   maggiori    importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
            - L'art.  6, comma 4, lettera  a), numeri 1),  2), 3), 4)
          e    5)  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  20  ottobre  1995,  n. 527,
          recante: "Regolamento recante le modalita' e  le  procedure
          per    la  concessione ed erogazione  delle agevolazioni in
          favore  delle attivita'   produttive nelle   aree  depresse
          del Paese", cosi' recita:
             "4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
            a)    si    calcolano,   per   ciascuna   iniziativa,   i
          seguenti  cinque indicatori di  cui al  punto 5,    lettera
          c5)    della  delibera    CIPE 27 aprile 1995 e  successive
          modifiche  e  integrazioni,     sulla  base   degli   esiti
          istruttori   della   banca  concessionaria  e,  per  quanto
          concerne il valore    dell'agevolazione    richiesta,    di
          quanto    indicato dall'imprendore nel modulo di domanda:
            1)    valore        del    capitale   proprio   investito
          nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;
            2)   numero   di   occupati   attivati    dall'iniziativa
          rispetto all'investimento complessivo;
            3) valore  dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
          a quella richiesta;
            4)   punteggio   complessivo   conseguito dall'iniziativa
          sulla  base delle specifiche priorita' regionali di cui  al
          comma 6, lettera e);
            5)   punteggio   complessivo   conseguito dall'iniziativa
          sulla  base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6,
          lettera  f)".
            - Il testo dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  22
          ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  19 dicembre 1992, n.  488  (Modifiche alla  legge  1
          marzo 1986,   n.   64,   in tema   di  disciplina  organica
          dell'intervento  straordinario    nel  Mezzogiorno),  e' il
          seguente:
            "2. Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE)  e il  Comitato interministeriale  per  il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di    entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  previa determinazione di
          indirizzo del  Consiglio  dei   Ministri,   definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
            a)    le agevolazioni   sono  calcolate  in ''equivalente
          sovvenzione netto''   secondo i   criteri   e nei    limiti
          massimi consentiti  dalla vigente normativa della Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
            b) la   graduazione dei  livelli    di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per tipologia di iniziative   che    concentri
          l'intervento    straordinario   nelle   aree depresse   del
          territorio   nazionale,   anche   in    riferimento    alle
          particolari    condizioni delle  aree montane,  nei settori
          a maggiore redditivita' anche  sociale  identificati  nella
          stessa delibera;
            c)     le  agevolazioni    debbono    essere  corrisposte
          utilizzando meccanismi che    garantiscano  la  valutazione
          della   redditivita' delle iniziative  ai fini  della  loro
          selezione,     evitino  duplicazioni      di   istruttorie,
          assicurino    la  massima trasparenza mediante  il rispetto
          dell'ordine  cronologico nell'esame  delle  domande ed   il
          ricorso    a  sistemi di monitoraggio  e, per le iniziative
          di piccole dimensioni, maggiore  efficienza   mediante   il
          ricorso  anche  a   sistemi  di tutoraggio;
            d)  gli  stanziamenti    individuati  dal  CIPI  per   la
          realizzazione dei singoli   contratti   di   programma    e
          gli  impegni  assunti  per  le agevolazioni industriali con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere    aumentati   in relazione   ai   maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.
            3.  Restano  ferme    le disposizioni della legge 1 marzo
          1986, n.  64,  per  gli  interventi  di  agevolazione  alle
          attivita'  produttive  che  alla data di entrata  in vigore
          del decreto-legge 14 agosto  1992, n. 363, risultavano:
            a) inseriti  nei contratti di   programma gia'  approvati
          dal    CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi
          dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
            b)  deliberati  in  linea  tecnica  dall'Agenzia  per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
            c)  relativi  a centri di ricerca  e progetti di ricerca,
          non inclusi nei  contratti  di  programma,  per   i   quali
          e'  stato  emanato  il provvedimento di ammissibilita';
            d)  deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti
          di credito convenzionati con le   regioni stesse  ai  sensi
          dell'art.   9, comma 14, della legge  1 marzo 1986,  n. 64,
          fino alla concorrenza   massima di  lire    200    miliardi
          dello    stanziamento previsto  dal  comma  1  del presente
          articolo;
            e)  richiesti  con  domanda  acquisita  dagli   organismi
          abilitati  anteriormente alla   data di  entrata in  vigore
          del  decreto-legge 14 agosto  1992, n.  363,  ivi  comprese
          quelle      riferite   ad     iniziative  indotte     dalla
          realizzazione   dei   contratti di   programma   e    degli
          accordi   di  programma,  purche'  siano  stati  avviati  a
          realizzazione gli investimenti alla predetta data    ovvero
          riguardino  investimenti  per  i quali risulta stipulato il
          contratto    di  locazione  finanziaria  con  le   societa'
          convenzionate,   quelli  deliberati     o  approvati  dagli
          istituti di credito abilitati".
            - L'art.  9-septies, comma 4, del  D.L. 1 ottobre   1996,
          n.    510,  recante:  "Disposizioni urgenti   in materia di
          lavori socialmente utili,  di    interventi   a    sostegno
          del    reddito    e     nel   settore previdenziale", cosi'
          recita:
            "4.  Per  le   finalita'  di  cui   al   comma   1     la
          Societa'     per  l'imprenditorialita'    giovanile  S.p.a.
          concede  ai  soggetti la  cui proposta sia ritenuta  valida
          da  un  punto    di  vista  tecnicoeconomico,  le  seguenti
          agevolazioni:
            a)   fino   a   trenta  milioni  a  fondo   perduto,  per
          l'acquisto documentato, di attrezzature;
            b) fino a  venti  milioni  di  prestito  restituibile  in
          cinque anni con garanzie  da  acquisire  sull'investimento,
          mediante  iscrizione  di privilegio speciale;
            c) fino  a dieci milioni, a  fondo perduto, per spese  di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
               d) l'affiancamento di un tutor  specializzato".
            -    L'art.   1, comma  1,  dell'ordinanza  n.  2787 gia'
          citata,  e' riportato in nota all'art. 3.