Art. 5. Altri interventi a favore delle attivita' produttive e del lavoro autonomo 1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unita' produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite: a) le iniziative riferite alle unita' produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' produttive; b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive. 1-bis. (( L'inserimento di cui al comma 1 e' operato )) (( d'ufficio per le istanze gia' avanzate ai sensi dell'articolo )) (( 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. )) (( 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente )) (( decreto qualora non siano state gia' oggetto di un )) (( provvedimento di esclusione. )) 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. 3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1. 3-bis. (( Per i patti territoriali e i contratti d'area che )) (( comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, )) (( comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno )) (( delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 )) (( del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e )) (( della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di )) (( approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un )) (( iter amministrativo preferenziale. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 2, del D.-L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", cosi' recita: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in ''equivalente sovvenzione netto'' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo". - L'art. 6, comma 4, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante: "Regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese", cosi' recita: "4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti cinque indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprendore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e); 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in ''equivalente sovvenzione netto'' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo. 3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati". - L'art. 9-septies, comma 4, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", cosi' recita: "4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnicoeconomico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato". - L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 gia' citata, e' riportato in nota all'art. 3.