Art. 5-bis.
            Misure a favore della proprieta' coltivatrice
(( 1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e' ))
(( autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di   ))
(( acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte    ))
(( dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore   ))
(( di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e ))
(( braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa,         ))
(( residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3,      ))
(( comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese   ))
(( nelle zone colpite o in zone contermini.                        ))
(( 2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti  al ripristino o ))
(( alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento  ))
(( fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere     ))
(( dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per          ))
(( l'acquisizione dei terreni.                                     ))
(( 3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per ))
(( l'escuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la  ))
(( Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di   ))
(( credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo  ))
(( importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici      ))
(( regionali.                                                      ))