Art. 6. Interventi a favore dei comuni 1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicita', ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. 2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 e' concesso un ulteriore contributo pari al (( 30 per cento )) dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. (( Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6. )) 3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge. 4. Ai comuni di cui al comma 1 e' comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.
Riferimenti normativi: - Gli articoli 47, comma 2, e 48, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' recitano: "Art. 47, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno". "Art. 48, comma 5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali". - L'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", cosi' recita: "6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997, e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni".