Art. 6.
                   Interventi a favore dei comuni
  1. Ai  comuni di cui  all'articolo 3,  comma 1, sono  assegnati dal
Ministero dell'interno,  per l'anno  1998, contributi pari  ai minori
accertamenti, strettamente connessi agli eventi  calamitosi del 5 e 6
maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili,
la tassa  sui rifiuti  solidi urbani  e l'imposta  sulla pubblicita',
ciascun   tributo  singolarmente   considerato.  I   contributi  sono
assegnati  sulla base  di  analitiche  certificazioni verificate  dal
Ministero dell'interno.
  2. Per  l'anno 1998  ai comuni  di cui  al comma  1 e'  concesso un
ulteriore  contributo pari  al  ((  30 per  cento  )) dei  contributi
ordinari  e  consolidati  assegnati  ai  comuni  per  l'anno  1997  e
dell'imposta  comunale sugli  immobili al  4  per mille  a suo  tempo
detratta.  (( Gli  oneri derivanti  dal presente  comma sono  posti a
carico dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo  8, comma 6.
))
  3. Ai  pagamenti a carico del  bilancio dello Stato a  favore degli
enti di  cui al  comma 1  non si  applicano, per  l'anno in  corso, i
limiti previsti dal comma 2  dell'articolo 47 della legge 27 dicembre
1997, n.  449. Fermo restando  il monitoraggio degli  andamenti della
spesa dei suddetti  enti territoriali, per gli stessi  non si applica
inoltre   la  sospensione   dei  pagamenti   prevista  dal   comma  5
dell'articolo 48 della stessa legge.
  4. Ai  comuni di  cui al comma  1 e' comunicata  la terza  rata dei
trasferimenti  erariali  relativi  all'anno  1998,  indipendentemente
dalla presentazione della  certificazione prevista dalla disposizione
di cui all'articolo  9, comma 6, del decreto-legge  31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30.
  5.   Agli  oneri   derivanti   dal   presente  articolo,   valutati
complessivamente   in  lire   13   miliardi,  si   provvede  con   le
disponibilita'  di cui  all'articolo 8,  comma 6.  Gli incrementi  di
contributi di cui al  presente articolo hanno carattere straordinario
e  non  costituiscono  base  di calcolo  per  la  determinazione  dei
contributi degli anni successivi.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Gli  articoli 47, comma 2, e  48, comma 5, della legge
          27 dicembre  1997,  n.    449,  recante  "Misure    per  la
          stabilizzazione  della finanza pubblica", cosi' recitano:
            "Art.    47,   comma   2.   Le    disposizioni   di   cui
          all'art.  9  del decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.
          669,    convertito,    con modificazioni, dalla   legge  28
          febbraio    1997,  n. 30,   sono prorogate per gli anni dal
          1998 al 2000 nei confronti degli  enti  locali  diversi  da
          quelli    indicati   nel   comma   1 con   estensione,   ai
          comuni  con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,   della
          stessa  base  di  calcolo  stabilita   per gli   altri enti
          locali; le    scadenze  e    i  riferimenti  temporali  ivi
          indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno".
            "Art.  48, comma  5.  In attesa  delle  indicazioni delle
          predette  Conferenze  e  della    adozione  delle  relative
          misure,  le    regioni  e  gli  enti   locali   interessati
          sospendono  i  pagamenti ad eccezione di quelli che possono
          arrecare danni  patrimoniali all'ente   o a   soggetti  che
          intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali".
            -  L'art.  9,  comma 6, del   D.Lgs. 31 dicembre 1996, n.
          669,   recante:      "Disposizioni   urgenti   in   materia
          tributaria,  finanziaria  e contabile a completamento della
          manovra di  finanza  pubblica    per  l'anno  1997",  cosi'
          recita:
            "6.  Nella  comunicazione    relativa  alla  scadenza  di
          ottobre, di cui al comma 3, sono  esclusi  gli  enti    che
          entro  il  15  settembre 1997 non abbiano   presentato   al
          Ministero   dell'interno   la   certificazione relativa  al
          bilancio  preventivo   1997, e   al conto  consuntivo 1995.
          Detti  enti  sono  inclusi  in     apposite   comunicazioni
          suppletive   solo   ad   avvenuta  presentazione  di  dette
          certificazioni".