Art. 6-bis.
           Disposizioni in materia di fabbricati demoliti
            a tutela della pubblica e privata incolumita'
(( 1. All'articolo 15-sexies,     comma 3, del decreto-legge 29 ))
(( dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle           ))
(( indennita' di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per ))
(( il subito detrimento".                                         ))
 
          Riferimenti normativi:
            -   Il  testo     dell'art.  15-sexies,  comma    3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26    febbraio  1996,   n. 74
          (Interventi  urgenti a   favore delle   zone  colpite    da
          eccezionali   eventi   calamitosi   del  1995  e  ulteriori
          disposizioni  riguardanti  precedenti  alluvioni,   nonche'
          misure urgenti in  materia  di  protezione  civile),  cosi'
          come   modificato   dalla presente legge di conversione, e'
          il seguente:
            "3.   Per   il   recupero   del    patrimonio    edilizio
          danneggiato    dal bradisismo   nell'area   flegrea  e  dal
          terremoto  del  1980,  di  cui all'art.  1, commi  1-ter  e
          1-quater,      del decretolegge  7 novembre 1983,  n.  623,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla legge 23 dicembre
          1983,  n.  748,  nonche'  per   la   corresponsione   delle
          indennita' di espropriazione   o  per il subito  detrimento
          dei  fabbricati demoliti   a    tutela  della   pubblica  e
          privata   incolumita',  il Dipartimento della    protezione
          civile  e' autorizzato  a trasferire al comune di  Pozzuoli
          gli stanziamenti  indicati nella tabella  D della legge  23
          dicembre 1994,  n. 725,  e nella tabella  D della  legge 28
          dicembre 1995, n. 550".