Art. 6-bis. Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita' (( 1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 )) (( dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle )) (( indennita' di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per )) (( il subito detrimento". ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile), cosi' come modificato dalla presente legge di conversione, e' il seguente: "3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'art. 1, commi 1-ter e 1-quater, del decretolegge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonche' per la corresponsione delle indennita' di espropriazione o per il subito detrimento dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita', il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550".