Art. 7-ter.
                           Borse di lavoro
  (( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della ))
(( legge di convesione del presente decreto, le imprese site nei   ))
(( comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti  ))
(( e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto    ))
(( legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facolta' di presentare ))
(( la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto    ))
(( legislativo, di disponibilita' ad accogliere presso le proprie  ))
(( sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS e'            ))
(( autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare ))
(( le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro,       ))
(( inserendole con priorita' nelle graduatorie provinciali         ))
(( esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione  ))
(( loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le  ))
(( modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo  ))
(( n. 280 del 1997.                                                ))
 
          Riferimenti normativi:
            -   Il    testo  degli  articoli  5    e  6  del  decreto
          legislativo 7  agosto  1997,  n.    280  (Attuazione  della
          delega conferita dall'art.  26 della legge 24  giugno 1997,
          n.  196,    in  materia di interventi   a favore di giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno), e' il seguente:
            "Art. 5   (Campo e condizioni di applicazione).     -  1.
          Le  borse  di    lavoro    possono   essere   svolte presso
          imprese    appartenenti     ai  settori  di   attivita'   D
          (manifatturiere),    G   (commercio   all'ingrosso   e   al
          dettaglio;  riparazione  di  autoveicoli,  motocicli  e  di
          beni personali e  per la casa),  H (alberghi e ristoranti),
          I (trasporti,  magazzinaggio    e    comunicazione),      J
          (intermediazione      monetaria      e  finanziaria),     K
          (attivita'  immobiliari,   noleggio,  informatica, ricerca,
          altre attivita' professionali ed imprenditoriali).
            2.  Le  borse di  lavoro   non   possono   riguardare  le
          attivita'    a  carattere stagionale   di cui all'art.   1,
          secondo comma,  lettera a), della  legge  18  aprile  1962,
          n. 230,   elencate   nel   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  7    ottobre  1963,    n.  1525,   e successive
          integrazioni  e   modificazioni,   nonche'   le   attivita'
          riferite   ad intensificazioni produttive  o di servizio in
          determinati e limitati periodi dell'anno,  di cui  all'art.
          1  del decreto-legge  3 dicembre 1977, n. 876,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 3 febbraio 1978, n.  18,  e
          all'art.  8-bis,     comma  2, del decreto-legge 29 gennaio
          1983,  n. 17, convertito,  con modificazioni, dalla   legge
          25 marzo 1983, n. 79, per le quali  si sia fatto ricorso ad
          assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti.
            3.  Le imprese   che possono attivare le borse di  lavoro
          sono  quelle  che,  alla  data  della  dichiarazione     di
          disponibilita' di cui all'art.  6, comma  1, abbiano almeno
          due  dipendenti e   non piu' di  cento, ad eccezione  delle
          imprese   appartenenti   al settore    di    attivita'    G
          (commercio  all'ingrosso    e al dettaglio, riparazione  di
          autoveicoli, motocicli e di beni personali e  per la  casa)
          che  devono avere almeno cinque  dipendenti e  non piu'  di
          cento. Nel   computo numerico   dei limiti  aziendali  sono
          compresi  i  lavoratori assunti con contratto di formazione
          e lavoro,  con contratto di apprendistato  e con  contratto
          di  reinserimento,  mentre non sono ricompresi i lavoratori
          assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto
          a tempo parziale sono considerati pro quota.
            4. Per poter attivare le borse di lavoro le  imprese  non
          devono  aver  licenziato  personale,  salvo  che per giusta
          causa o per raggiungimento dei requisiti  del pensionamento
          di  vecchiaia, nel corso   dei dodici  mesi  precedenti  la
          dichiarazione  di  disponibilita'  di cui all'art. 6, comma
          1, e  i  giovani  impegnati devono  essere   ad  incremento
          del  personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le
          imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media
          degli ultimi dodici mesi non possono    attivare  borse  di
          lavoro.  Il  computo  dei   lavoratori ai fini del presente
          comma e' fatto secondo gli stessi criteri di cui  al  comma
          3.    Le  imprese,  ai    fini del   presente comma, devono
          essere in regola   con   il   versamento  dei    contributi
          previdenziali    ed assistenziali  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni   di   legge,   ivi comprese  le    norme  sul
          condono    previdenziale, e devono   rispettare i contratti
          collettivi nazionali di  lavoro, ivi comprese le condizioni
          particolari ammesse per i contratti di riallineamento.
            5.  L'effetto  incrementale   delle   borse   di   lavoro
          deve   essere mantenuto  durante la  loro durata;  le borse
          di lavoro  non possono essere  utilizzate  in  sostituzione
          di   attivita'   svolte  da  dipendenti,  salvo  che    non
          intervenga   l'effettiva assunzione  dei    giovani,  anche
          durante lo svolgimento delle borse di lavoro.
            6. La durata delle borse di lavoro e' articolata nel modo
          seguente:
            a) presso le  imprese sino a 15 dipendenti, la  durata e'
          di  undici  mesi per   i giovani   senza diploma di  scuola
          secondaria   superiore o laurea  e  di  dieci  mesi  per  i
          giovani  con  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  o
          laurea;
            b)  presso le  imprese  con piu'  di 15  dipendenti,   la
          durata    e'  rispettivamente,  per  le stesse categorie di
          giovani, di dodici mesi e di undici mesi;
            c)   presso le   imprese  appartenenti    all'artigianato
          artistico,  la durata e' sempre di dodici mesi.
            7.  Ai  giovani  impegnati  nelle   borse di lavoro viene
          corrisposto il sussidio  di cui  all'art. 14,  comma 4  del
          decreto-legge  16 maggio 1994, n.    299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge   19 luglio 1994, n.  451, come
          modificato    dal  decreto-legge 1 ottobre   1996, n.  510,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge  28  novembre
          1996,   n.     608.    Tale    sussidio    viene    erogato
          dall'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) a
          seguito di attestazione  mensile,  secondo  le    modalita'
          comunicate   dall'INPS,   da   parte   dell'impresa   della
          effettiva  partecipazione  alle  attivita'  previste,   con
          predisposizione  di   procedure    automatiche  di  accesso
          ai   benefici,  nei  limiti insuperabili   delle    risorse
          preordinate   allo   scopo.  L'orario  di impegno presso le
          imprese e' a  tempo parziale per 20 ore settimanali  e  per
          non piu' di otto ore giornaliere".
            "Art.   6   (Procedure).     -  1. Entro  due mesi  dalla
          data  di entrata in vigore del presente decreto le imprese,
          aventi i requisiti e  le  condizioni  di  cui  all'art.  5,
          presentano   all'INPS,   anche  tramite  le  organizzazioni
          datoriali  di  categoria,    un'apposita  dichiarazione  di
          disponibilita',  secondo  il modello B allegato al presente
          decreto, ad accogliere presso le proprie sedi    i  giovani
          per svolgere le borse di lavoro.
            2.  I  requisiti e le condizioni  di cui all'art. 5  sono
          dichiarati con   apposita  autocertificazione   da    parte
          dell'impresa   nella dichiarazione di disponibilita' di cui
          al  comma  1.  E'  comunque  fatta salva   la facolta'   di
          verificare   la veridicita'    e  la    autenticita'  delle
          attestazioni   prodotte.  In  caso di  falsa  dichiarazione
          si applicano le   disposizioni di cui   all'art.  26  della
          legge  4 gennaio 1968, n. 15.
            3.   Nell'ammissione  alla  possibilita'  di attivare  le
          borse   di lavoro,   hanno   priorita'   le    imprese  che
          abbiano  almeno  uno  dei seguenti requisiti:
            a)  imprese  le  cui dichiarazioni siano presentate dalle
          associazioni   datoriali   unitamente   all'impegno   delle
          medesime  di  erogare almeno 40 ore di  formazione teorica,
          in  modo collettivo, sulla   normativa del lavoro  e  della
          prevenzione  degli  infortuni in raccordo con il sistema di
          formazione    professionale  regionale  o  con    organismi
          convenzionati con il medesimo;
            b)  imprese  artigiane,  il  cui titolare  si  impegni  a
          svolgere  attivita'  formativa,    per  almeno 40   ore con
          esclusione  del semplice affiancamento,   in qualita'    di
          tutore    ovvero  imprese,    appartenenti alla   categoria
          ISTAT  K-74,    il   cui    titolare   sia     un    libero
          professionista che assuma analogo impegno.
            4.   Entro dieci  giorni  dal  termine di  cui  al  comma
          1,  l'INPS comunica  al  Ministero  del   lavoro e    della
          previdenza   sociale  - Direzione  generale  per l'impiego,
          alle   regioni   - assessorati   al  lavoro      ed    alle
          province    interessate,      i    dati     relativi   alle
          prenotazioni  presentate    dalle   imprese,   secondo   il
          settore    di attivita',   le  dimensioni dell'impresa,  la
          durata    delle  borse    di  lavoro,  la  presenza   delle
          condizioni  di  priorita'  di  cui  al  comma  3 e l'ambito
          provinciale.
            5.    Entro    quindici giorni   dalla   emanazione   del
          decreto    di    cui  all'art.  2,  comma  1,  l'INPS    e'
          autorizzato,  nei  limiti  delle  risorse fissate     nello
          stesso,    ad    individuare     le     imprese     ammesse
          all'attivazione  delle  borse di lavoro,  sulla base di una
          graduatoria  provinciale  elaborata,  innanzitutto  tra  le
          imprese  aventi i requisiti di priorita' di cui al comma  3
          e, successivamente, le altre  imprese,  secondo    l'ordine
          cronologico  di presentazione,  ovvero, in  caso di domande
          presentate      nello   stesso     giorno,   secondo     la
          maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica  a  tutte
          le  imprese  che  hanno  inviato    la  dichiarazione    di
          disponibilita'  l'inserimento o  il non inserimento tra  le
          imprese ammesse  alla attivazione delle  borse di lavoro.
            6. Le  imprese, entro trenta  giorni dalla  comunicazione
          di   cui al comma 5,  attivano le borse  di lavoro mediante
          la  scelta nominativa dei giovani  aventi i   requisiti  di
          cui  all'art.    1,  ed    in possesso della       relativa
          certificazione       rilasciata        dalle        sezioni
          circoscrizionali   per l'impiego,  dando comunicazione  dei
          nominativi alle sedi  INPS territorialmente  competenti  ed
          allegando  copia  della  documentazione  comprovante    gli
          adempimenti di cui   all'art. 1, comma  6.  Le    borse  di
          lavoro  non    possono  essere  attivate   per piu'   di un
          parente  o  affine  fino  al  terzo    grado  del  titolare
          dell'impresa  e  non  possono essere attivate nei confronti
          del coniuge".