Art. 7-ter. Borse di lavoro (( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di convesione del presente decreto, le imprese site nei )) (( comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti )) (( e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto )) (( legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facolta' di presentare )) (( la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto )) (( legislativo, di disponibilita' ad accogliere presso le proprie )) (( sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS e' )) (( autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare )) (( le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, )) (( inserendole con priorita' nelle graduatorie provinciali )) (( esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione )) (( loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le )) (( modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo )) (( n. 280 del 1997. ))
Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno), e' il seguente: "Art. 5 (Campo e condizioni di applicazione). - 1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attivita' D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita' professionali ed imprenditoriali). 2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' le attivita' riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all'art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti. 3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di disponibilita' di cui all'art. 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non piu' di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attivita' G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non piu' di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro quota. 4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilita' di cui all'art. 6, comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini del presente comma e' fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti di riallineamento. 5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attivita' svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro. 6. La durata delle borse di lavoro e' articolata nel modo seguente: a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata e' di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea; b) presso le imprese con piu' di 15 dipendenti, la durata e' rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di undici mesi; c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata e' sempre di dodici mesi. 7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'art. 14, comma 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalita' comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attivita' previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese e' a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non piu' di otto ore giornaliere". "Art. 6 (Procedure). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'art. 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, un'apposita dichiarazione di disponibilita', secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro. 2. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione di disponibilita' di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Nell'ammissione alla possibilita' di attivare le borse di lavoro, hanno priorita' le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo; b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attivita' formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affiancamento, in qualita' di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno. 4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attivita', le dimensioni dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorita' di cui al comma 3 e l'ambito provinciale. 5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, l'INPS e' autorizzato, nei limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorita' di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilita' l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro. 6. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'art. 1, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per piu' di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge".