Art. 7-quinquies.
           Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano
(( 1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa ))
(( determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito   ))
(( alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per ))
(( assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico,    ))
(( degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi       ))
(( idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi            ))
(( dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il        ))
(( coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio     ))
(( 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione    ))
(( degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del     ))
(( titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto   ))
(( di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere    ))
(( connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di ))
(( cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,   ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.    ))
(( 341.                                                            ))
(( 2. Il  commissario delegato, per gli interventi di  cui al comma))
(( 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le  ))
(( deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e  ))
(( provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal    ))
(( citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995,           ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.     ))
(( 3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano ))
(( provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con  ))
(( propria ordinanza.                                              ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  titolo  VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219
          (Conversione   in   legge,   con      modificazioni,    del
          decreto-legge  19   marzo 1981,   n. 75, recante  ulteriori
          interventi  in  favore   delle popolazioni   colpite  dagli
          eventi   sismici   del   novembre    1980  e  del  febbraio
          1981.  Provvedimenti  organici  per  la   ricostruzione   e
          lo   sviluppo  dei territori  colpiti),  reca:  "Intervento
          statale  per  l'edilizia  a Napoli.".
            - Il testo   dell'art. 22  del  decreto-legge  23  giugno
          1995,  n. 244, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          8 agosto  1995, n.  341 (Misure  dirette  ad  accelerare il
          completamento    degli    interventi  pubblici    e      la
          realizzazione    dei    nuovi     interventi   nelle   aree
          depresse), e' il seguente:
            "Art.  22    (Disposizioni  in  materia di   alloggi    e
          di    opere  infrastrutturali  per l'intervento a Napoli ex
          titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.  219).  - 1. Gli
          alloggi  realizzati in Napoli e nei  comuni  contermini  ai
          sensi  del  titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.  219
          ed    indicati nel   decreto del   Ministro del  bilancio e
          della   programmazione   economica   4    novembre    1994,
          pubblicato     nel  supplemento  ordinario    n.  178  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 305    del  31  dicembre  1994,  sono
          acquisiti,   all'atto   del   trasferimento,   i  primi  al
          patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri  al
          patrimonio  dell'Istituto autonomo   per le  case popolari,
          di  seguito denominato IACP, della provincia  di Napoli. Il
          comune di Napoli    e  l'IACP  della  provincia  di  Napoli
          subentrano  in  tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
          in  atto. Il comune di  Napoli, e l'IACP procedono,   entro
          il  termine  di  cui    al comma 2, al completamento  delle
          operazioni ancora in corso, ivi   compreso l'intervento  di
          recupero    edilizio  nel  comune  di Afragola indicato nel
          suddetto decreto ministeriale  ed  al  collaudo  definitivo
          delle opere ove non intervenuto.
            2.  Le opere  di urbanizzazione  primaria e  secondaria e
          le   altre   opere   infrastrutturali,   individuate  negli
          allegati al citato decreto  del  Ministro  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  4  novembre  1994,   sono
          acquisite  all'atto  del trasferimento  al  demanio o    al
          patrimonio    indisponibile    dei   comuni,       enti   o
          amministrazioni indicati negli   allegati  stessi,   previa
          consegna      degli    atti      tecnici,   amministrativi,
          contabili  prodotti    dalla  amministrazione    cedente  e
          constatazione    dello  stato    di    consistenza    della
          infrastruttura.    I comuni, gli enti e le  amministrazioni
          subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi  e  passivi
          in    atto,  procedono  al  completamento  delle operazioni
          ancora in corso ed  al collaudo definitivo delle opere  ove
          non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
            3.  Gli  alloggi e le opere  di cui ai  commi 1 e 2  sono
          trasferiti nello stato di  fatto e di diritto   in  cui  si
          trovano    al  momento  del  trasferimento.    I   collaudi
          definitivi  potranno  riguardare   anche singole opere    o
          gruppi  di    opere strettamente connesse  e funzionali tra
          loro  e destinate  al medesimo  ente. A   tal fine,    ogni
          rapporto  concessorio  unitario  puo'  essere    scisso, se
          necessario,  in  relazione  ai  soggetti  destinatari   che
          cureranno i successivi adempimenti.
            4.  In  relazione a  quanto disposto ai  commi 1 e  2, le
          somme non ancora  trasferite  ai  comuni,   agli enti    ed
          alle   amministrazioni richiamate,  le  somme  non   ancora
          utilizzate  dagli  stessi  come individuate negli  allegati
          a),  b)  e c)     del decreto del Ministro del  bilancio  e
          della  programmazione economica  4  novembre  1994, nonche'
          quelle indicate   al    comma  3    dell'articolo    3  del
          medesimo  decreto  ministeriale, sono trasferite al  comune
          di Napoli e all'IACP della  provincia di  Napoli   ed  agli
          altri    enti  e    amministrazioni,  secondo le rispettive
          competenze.
            5. I   beni mobili gia'   in dotazione  alle    strutture
          commissariali,   come  inventariati  dalle    stesse,  sono
          trasferiti al   comune di Napoli  per  il  ramo  citta'  di
          Napoli  e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di
          competenza.
            5  -bis.    Restano  validi  gli atti   e i provvedimenti
          adottati dai  commissari    straordinari   del     Governo,
          anche    tramite  loro funzionari delegati, sulla  base del
          d.-l. 13 marzo 1987,  n. 79, del d.-l. 28 aprile 1987,   n.
          155, del d.-l. 27 giugno  1987, n. 243, del d.-l. 28 agosto
          1987,  n. 354, del d.-l. 9 ottobre  1987, n. 415, del d.-l.
          3 dicembre 1987, n. 492, del  d.-l. 8 febbraio 1988, n. 28,
          del d.-l. 12 aprile 1988, n. 115, del d.-l. 28 giugno 1988,
          n.  237,  e del d.-l.  22  ottobre 1988,  n.  450,  e  sono
          fatti salvi  i  rapporti giuridici  sorti  e gli    effetti
          prodotti    al   29 marzo  1989.  Sono altresi'  validi gli
          atti,  i  provvedimenti e   i   rapporti sorti   a  seguito
          delle       procedure    straordinarie    adottate      dai
          funzionari incaricati del  CIPE  sulla  base  dei  medesimi
          decretilegge.
            6.   Il     termine  del     30  giugno  1990    previsto
          dall'articolo  5 della legge  31 maggio  1990,  n.  128, e'
          ulteriormente  prorogato al   31 dicembre   1995  per    la
          conclusione  delle    procedure  concorsuali.   Il predetto
          termine  e'   da  considerare   perentorio  ai   fini   del
          riconoscimento  dell'intervento  finanziario   dello  Stato
          previsto dall'art.  12, comma  5,  della  legge 28  ottobre
          1986,  n. 730,  e successive modificazioni e integrazioni.
            7.  Entro  il  31  dicembre 1995   il comune di Napoli e'
          autorizzato ad assumere, in  seguito  all'espletamento  del
          concorso  previsto dall'art.   12, legge  28 ottobre  1986,
          n.  730,    il  personale    convenzionato  dai  commissari
          straordinari  del  Governo ed ancora in  servizio alla data
          di indizione del  concorso medesimo. Detto personale,    ai
          sensi  della  medesima normativa, e'   iscritto in un ruolo
          speciale ad esaurimento da istituirsi presso  il comune  di
          Napoli.  Per   la predetta finalita' e' assegnata al comune
          di Napoli,  a titolo di concorso statale  nella  spesa,  la
          complessiva  somma di lire  3 miliardi, in ragione  di lire
          1,5 miliardi per   ciascuno degli anni 1995  e  1996.    Il
          termine  del  31 dicembre 1995 e' da considerare perentorio
          ai fini del riconoscimento del concorso  finanziario  dello
          Stato    previsto  dall'art.  12,  comma  5, della legge 28
          ottobre 1986, n.  730,  e    successive  modificazioni.  Al
          relativo  onere   si provvede,  quanto a lire  1,5 miliardi
          per l'anno 1995, mediante utilizzo  delle    disponibilita'
          del capitolo 8908 dello stato  di previsione  del Ministero
          del    tesoro  per    l'anno  1995   e, quanto a lire   1,5
          miliardi per l'anno  1996, mediante corrispondente utilizzo
          delle   proiezioni  per  l'anno  1996   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini del  bilancio  triennale  1995/1997, al
          medesimo  capitolo,      intendendosi   corrispondentemente
          ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di cui   all'art. 17,
          comma 3, della legge  11 marzo 1988, n.  67.
            8.  Le  somme    disponibili  per  il  completamento  del
          programma  di  cui al  titolo VIII  della  legge  14 maggio
          1981,  n  219, iscritte  al capitolo 8908  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1995   e
          corrispondenti  capitoli    per  gli anni   successivi, non
          ancora  trasferite alla  data  del 31   dicembre   1995  al
          funzionario  incaricato  dal CIPE ai sensi dell'articolo 84
          della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate
          ad  apposito  capitolo  da  istituire  nello    stato    di
          previsione    del    Ministero   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica     ai  fini     del   successivo
          trasferimento  agli  enti  e  amministrazioni  indicate nel
          decreto del Ministro del bilancio e della    programmazione
          economica  4 novembre  1994 e  nella presente disposizione.
          Le  predette somme possono essere  utilizzate anche per far
          fronte  al  fabbisogno  derivante    dai maggiori oneri per
          incremento   dell'aliquota   IVA,   per   definizione   del
          contenzioso  e  per le spese di avvio gestionale e di primo
          impianto  da parte dei comuni e dell'IACP di  Napoli.    Il
          Ministro  del    tesoro  e' autorizzato ad   apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            9. Il termine del 30 giugno 1995 di  cui agli articoli 1,
          4 e 5 del decreto  del  Ministro  del  bilancio    e  della
          programmazione  economica 4 novembre 1994  e' prorogato  al
          31  dicembre 1995.  I termini   di cui all'art.  6    dello
          stesso decreto  ministeriale sono prorogati  di sei mesi.
            9-bis.    Le  controversie  derivanti dai  rapporti posti
          in essere ai sensi del titolo VIII della  legge  14  maggio
          1981,  n.  219, e successive modificazioni, e pendenti alla
          data del  31  dicembre  1995,  restano  nella    competenza
          dell'Avvocatura    dello Stato che   agisce in difesa degli
          enti proprietari.
            10.  Restano ferme   le disposizioni   del decreto    del
          Ministro  del bilancio  e  della  programmazione  economica
          4   novembre   1994,   non incompatibili con  le norme  del
          presente    decreto  e     comunque  quelle   attinenti   a
          trasferimenti di fondi".