Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Per le attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a
rischio di  cui all'articolo  1, comma  1, e per  le esigenze  di cui
all'articolo  2, comma  2, e'  autorizzata la  spesa di  lire 100.000
milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unita' previsionale
di  base dello  stato di  previsione  del Ministero  del tesoro,  del
bilancio  e della  programmazione economica;  la ripartizione  tra le
regioni e' effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4
della legge  18 maggio  1989, n. 183,  e successive  modificazioni ed
integrazioni, d'intesa  con la  Conferenza permanente per  i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia
di cui  all'articolo 1, comma 2,  e' autorizzata la spesa  di lire ((
110.000 milioni  )) per  l'anno 1998  e di  lire 495.000  milioni per
ciascuno  degli anni  1999 e  2000 da  iscriversi su  apposita unita'
previsionale  di  base  dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente.
  3.  Per   l'attivita'  prevista   dall'articolo  2,  comma   7,  e'
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
20.000 milioni per  ciascuno degli anni 1999 e 2000  da assegnarsi al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
  4. All'onere  di cui ai  commi 1, 2,  e 3, pari  complessivamente a
lire (( 220.000  milioni )) per l'anno 1998 e  a lire 515.000 milioni
per  ciascuno degli  anni 1999  e 2000,  si provvede,  quanto a  lire
110.000 milioni  per l'anno 1998 e  a lire 320.000 milioni  annui per
ciascuno  degli anni  1999 e  2000, mediante  riduzione proporzionale
delle quote disponibili  alla data di entrata in  vigore del presente
decreto degli accantonamenti iscritti nel  fondo speciale di cui alla
tabella  B  allegata  alla  legge  27  dicembre  1997,  n.  450,  con
esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate
di ammortamento  mutui, per limiti  di impegno, per disegni  di legge
gia'  approvati dal  Consiglio dei  Ministri alla  data del  3 giugno
1998, nonche' per provvedimenti per i quali le commissioni competenti
per materia di bilancio della Camera  dei deputati e del Senato della
Repubblica  abbiano espresso  parere favorevole  alla medesima  data;
quanto a lire (( 110.000 milioni ))  per l'anno 1998 e a lire 195.000
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti  nell'ambito delle unita' previsionali  di base
4.2.1.1.  e  7.2.1.1.  "piani  di  disinquinamento"  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente  per l'anno 1998, intendendosi
corrispondentemente  ridotta l'autorizzazione  di spesa  di cui  alla
legge  28 agosto  1989, n.  305,  come rideterminata  dalla legge  27
dicembre 1997, n. 450.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo 2, commi 4 e
5, valutati complessivamente in lire  1.950 milioni per l'anno 1998 e
in lire 18.000 milioni annui  a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante   corrispondente  parziale   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  all'unita'
previsionale di  base di  parte corrente denominata  "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Per  la prosecuzione  degli interventi urgenti  ed indifferibili
necessari a fronteggiare l'emergenza  nella regione Campania connessa
agli eventi calamitosi del 5 e  6 maggio 1998, nonche' per i maggiori
oneri  sostenuti in  occasione  della crisi  sismica  iniziata il  26
settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, e' autorizzata la spesa
di  lire  ((  130  miliardi   ))  da  iscriversi  sul  capitolo  7615
dell'unita'  previsionale di  base  "Fondo  della protezione  civile"
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno finanziario 1998.
  7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo
pari a lire 3 miliardi e'  destinato agli interventi urgenti sui beni
del  patrimonio storicoartistico  della regione  Campania danneggiati
dagli  eventi calamitosi  del 5  e 6  maggio 1998,  individuati dalle
competenti  sovrintendenze  per  i beni  ambientali,  architettonici,
artistici e storici e da  ricomprendere nel piano di cui all'articolo
4,  comma  2,  e  l'importo  di lire  27  miliardi  e'  assegnato  al
commissario delegato di cui  all'ordinanza del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della  protezione civile, n. 2669 del 1
ottobre  1997,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235  dell'8
ottobre 1997, per  la prosecuzione degli interventi  urgenti sui beni
del patrimonio storicoartistico disposti dalla medesima ordinanza.
(( 8. All'onere derivante dall'attuazione  del comma 6 si provvede,))
(( quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione                  ))
(( dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato    ))
(( dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione ))
(( del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   ))
(( economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge ))
(( 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante    ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio     ))
(( triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di    ))
(( base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di          ))
(( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della       ))
(( programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo      ))
(( scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio   ))
(( dei Ministri. ))                                                ))
  9.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
            -  L'art.   4 della  legge 18  maggio 1989, n.  183, gia'
          citata, e' riportato in nota all'art. 1.
            -  La    legge  27  dicembre    1997,  n.    450,   reca:
          "Disposizioni   per la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1998)".
            - La legge 29 agosto  1989, n. 305, reca: "Programmazione
          triennale per la tutela dell'ambiente".
            -  L'ordinanza  n.  2669  reca: "Integrazione e modifiche
          all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre  1997 relativa  agli
          interventi  nelle  regioni Marche   e Umbria  in  relazione
          alla crisi  sismica  iniziata il  26 settembre 1997".
            -  L'art.  48  della  legge   20  maggio  1985,  n.  222,
          recante:  "Disposizioni  sugli enti  e beni    eclesiastici
          in  Italia  e per  il sostentamento del  clero cattolico in
          servizio  nelle diocesi", cosi' recita:
            "Art.  48 -  Le  quote  di cui   all'art.   47,   secondo
          comma,    sono utilizzate:   dallo Stato   per   interventi
          straordinari   per fame   nel  mondo,  calamita'  naturali,
          assistenza   ai rifugiati, conservazione di beni culturali,
          dalla Chiesa cattolica    per  esigenze  di    culto  della
          popolazione,   sostentamento   del   clero,      interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo".