Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per le attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e' effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire (( 110.000 milioni )) per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 3. Per l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 7, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire (( 220.000 milioni )) per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire (( 110.000 milioni )) per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonche' per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, e' autorizzata la spesa di lire (( 130 miliardi )) da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998. 7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi e' destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi e' assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico disposti dalla medesima ordinanza. (( 8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede,)) (( quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione )) (( dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato )) (( dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione )) (( del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione )) (( economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge )) (( 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante )) (( riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio )) (( triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di )) (( base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di )) (( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della )) (( programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo )) (( scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio )) (( dei Ministri. )) )) 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - L'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' citata, e' riportato in nota all'art. 1. - La legge 27 dicembre 1997, n. 450, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)". - La legge 29 agosto 1989, n. 305, reca: "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente". - L'ordinanza n. 2669 reca: "Integrazione e modifiche all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa agli interventi nelle regioni Marche e Umbria in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997". - L'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e beni eclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", cosi' recita: "Art. 48 - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".