Art. 8-ter. Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228. (( 1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio )) (( 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 )) (( luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma )) (( 6-bis e' aggiunto il seguente: )) (( "6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti )) (( dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, )) (( ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato )) (( dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei )) (( limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di )) (( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della )) (( programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale )) (( di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda )) (( estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al )) (( fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a )) (( condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad )) (( interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il )) (( finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e )) (( all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di )) (( rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, )) (( all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di )) (( mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti )) (( all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono )) (( essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. )) (( L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea )) (( manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha )) (( attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del )) (( procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e )) (( le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito )) (( centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese )) (( artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con )) (( il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono )) (( disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, )) (( del bilancio e della programmazione economica, di concerto con )) (( il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei )) (( lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il )) (( Ministro delegato per il coordinamento della protezione )) (( civile". ))
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, reca: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura". Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies, come risulta modificato dalla presente legge di conversione: "Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turisticoalberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto -legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ed al Mediocredito centrale S.p.a. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile".