Art. 8-ter.
Disposizioni  a  favore dei proprietari  dei territori resi liberi ai
   sensi dell'articolo   4-quinquies   del decreto-legge   19  maggio
   1997,  n.    130, convertito, con   modificazioni, dalla legge  16
   luglio 1997, n. 228.
(( 1. All'articolo  4-quinquies    del  decreto-legge 19 maggio  ))
(( 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16     ))
(( luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma  ))
(( 6-bis e' aggiunto il seguente:                                 ))
(( "6-ter.    Nei casi di  avvenuta delocalizzazione previsti   ))
(( dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ))
(( ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato        ))
(( dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei    ))
(( limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di       ))
(( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della       ))
(( programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale   ))
(( di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda     ))
(( estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al    ))
(( fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a      ))
(( condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad   ))
(( interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il             ))
(( finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e    ))
(( all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di ))
(( rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,         ))
(( all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di     ))
(( mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti          ))
(( all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono     ))
(( essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.     ))
(( L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea         ))
(( manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha     ))
(( attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del  ))
(( procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e   ))
(( le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito       ))
(( centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese       ))
(( artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con ))
(( il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono   ))
(( disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro,  ))
(( del bilancio e della programmazione economica, di concerto con  ))
(( il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei      ))
(( lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il         ))
(( Ministro delegato per il coordinamento della protezione         ))
(( civile".                                                        ))
 
          Riferimenti normativi:
            -   Il   decreto-legge   19   maggio   1997,   n.    130,
          convertito,    con  modificazioni,     dalla   legge     16
          luglio  1997,   n.  228,    reca:   "Disposizioni   urgenti
          per   prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi boschivi sul
          territorio  nazionale,  nonche'  interventi   in materia di
          protezione  civile,  ambiente e  agricoltura".  Si  riporta
          il  testo dell'art. 4-quinquies,  come  risulta  modificato
          dalla presente legge di conversione:
            "Art.     4-quinquies  (Rilocalizzazione    di  attivita'
          produttive collocate in  aree a rischio di    esondazione).
          -  1.   I titolari di imprese   industriali,   artigianali,
          commerciali,     di     servizi,  turisticoalberghiere  con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce fluviali soggette  a
          vincolo  derivante dalle  delibere adottate   dal  comitato
          istituzionale  delle autorita'   di bacino del fiume Po  ai
          sensi degli articoli 17 e 18  della legge 18  maggio  1989,
          n.    183, e dell'art. 12 del    decreto-legge  5   ottobre
          1993,   n.  389,    convertito,   con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre   1993, n. 493,  possono, entro due anni
          dalla    data  di  entrata  in  vigore  della    legge   di
          conversione  del  presente   decreto, accedere   ai crediti
          agevolati  destinati alle attivita' produttive  danneggiate
          dagli eventi alluvionali    che  hanno  colpito    l'Italia
          settentrionale  nel  novembre 1994,  di  cui  agli articoli
          2  e  3  del  decreto -legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35, e successive modificazioni,    allo  scopo  di
          rilocalizzare    in  condizioni di   sicurezza la   propria
          attivita'   al di   fuori delle    citate  fasce  fluviali,
          nell'ambito del  territorio del medesimo comune  o di altri
          comuni    distanti non   piu'   di trenta  chilometri,  nel
          limite  delle risorse  residue assegnate  al   Mediocredito
          centrale  S.p.a. e  alla Cassa per il  credito alle imprese
          artigiane    S.p.a.  -  Artigiancassa,  ai sensi dei citati
          articoli  2  e  3  del  decreto-legge  n.  691  del   1994,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
            2.   I   finanziamenti   ricomprendono  gli     oneri  di
          acquisizione  di  aree  idonee,  di   realizzazione   degli
          insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e  degli
          impianti   produttivi, nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa  stessa  nel   limite  della   pari   capacita'
          produttiva   nonche'   di  demolizione    e  di  ripristino
          delle   aree dismesse. Tali finanziamenti    sono  concessi
          fino  al 95  per cento per spesa prevista  non superiore  a
          lire   due miliardi,   fino al   75  per  cento  per  spesa
          prevista  non superiore a lire dieci  miliardi e fino al 50
          per  cento  per  spesa  prevista  superiore  a  lire  dieci
          miliardi.
            3.  I  finanziamenti  di  cui   al presente articolo sono
          concessi  anche  alle    imprese    che     contestualmente
          ampliano    la   propria   capacita' produttiva   o attuano
          interventi di  innovazione tecnologica,   fermi restando  i
          relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
            4.   I  titolari  di  imprese  industriali,  commerciali,
          artigianali e di servizi  di cui  al comma  1,  che abbiano
          fruito dei  finanziamenti previsti  dal   decreto-legge  n.
          691  del   1994,  convertito,  con modificazioni,     dalla
          legge  n.   35   del   1995,  e   successive modificazioni,
          in  quanto    danneggiate  dagli   eventi alluvionali   del
          novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui  al
          comma    1    ed    il   precedente   finanziamento   viene
          contestualmente  estinto   con   oneri   a   carico   delle
          disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1.
            5.    Le  condizioni    e  le   modalita' dell'intervento
          agevolativo del Mediocredito   centrale   S.p.a. e    della
          Cassa    per il   credito   alle imprese artigiane S.p.a. -
          Artigiancassa, sui finanziamenti concessi dalle  banche  ai
          sensi  del  presente articolo sono  stabilite, ove non gia'
          disciplinate, con   decreto del Ministro del    tesoro,  di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori   pubblici, con il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          e    con  il Ministro delegato  per il coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la   gestione  delle agevolazioni
          si  applica l'art.  3 della legge   26 novembre   1993,  n.
          489.
            6.  I   limiti e le  condizioni di cui  all'art. 3, comma
          214, della legge 23  dicembre 1996, n.  662, e  all'art.  8
          del    decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.    30,
          riguardanti  i  pagamenti  ed    i  prelevamenti  sui conti
          aperti presso  la Tesoreria  dello Stato  non si  applicano
          ai fondi  pubblici assegnati  alla  Cassa per  il   credito
          alle    imprese  artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa, ed al
          Mediocredito centrale S.p.a.
            6-bis.    Nei  limiti delle risorse disponibili, iscritte
          nello stato di  previsione del Ministero   del tesoro,  del
          bilancio    e della programmazione   economica   all'unita'
          previsionale di  base  3.2.1.8 "Sviluppo  dell'esportazione
          e  della domanda estera",  ai titolari di aziende agricole,
          singole  e  associate,  comprese  le  cooperative  per   la
          raccolta,  trasformazione,  commercializzazione   e vendita
          dei prodotti agricoli  che  intendono  rilocalizzare     la
          propria  attivita',  si applicano  i commi  1,  2,  3 e  4,
          limitatamente alle  disposizioni relative alla possibilita'
          di accedere ai finanziamenti  di cui agli articoli  2  e  3
          del      decreto-legge    19   dicembre   1994,   n.   691,
          convertito, con modificazioni,   dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo.
            6-ter.  Nei    casi di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal presente articolo, i  proprietari  dei  territori  resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A  e B del pianostralcio
          adottato dall'Autorita' di bacino  del  fiume  Po,  possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale   di   base   3.2.1.8   "Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera",  ai  crediti
          agevolati di cui al presente articolo al  fine  di  avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il 5 per cento degli stessi venga destinato  ad  interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende   gli   oneri   relativi   alla   bonifica    e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi di rinaturalizzazione della porzione allo  scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto di mezzi  e  scorte  ad  essa  destinati,  nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni medesimi.   L'esercente l'attivita'  agricola  deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno  sulle  quali  ha   attuato   gli   interventi   di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento  agevolativo  del   Mediocredito   centrale
          S.p.a.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia'  disciplinate  con  il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate con un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con il Ministro per le politiche agricole, con  il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile".