Art. 8-quater.
          Disposizioni a favore dei proprietari di immobili
                    situati nel comune di Assisi
(( 1. Ai  proprietari di immobili oggetto di  ordinanze di sgombero))
(( a seguito delle frane verificatesi in localita' Ivanchic nel    ))
(( comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui            ))
(( all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.    ))
(( 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del         ))
(( medesimo decreto-legge.                                        ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  degli  articoli 4 e 15 del decreto-legge 30
          gennaio 1998, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in
          favore  delle  zone  terremotate delle regioni   Marche   e
          Umbria   e   di   altre   zone      colpite    da    eventi
          calamitosi), e' il seguente:
            "Art.  4    (Interventi a   favore dei   privati per beni
          immobili  e  mobili).    -  1.  Per  gli    interventi   di
          ricostruzione o  di recupero degli immobili
            privati  distrutti   o danneggiati   dalla crisi sismica,
          da attuarsi secondo i criteri  e nei limiti  dei  parametri
          di  cui all'articolo 2, e' concesso:
            a)  per    gli immobili distrutti,  un contributo pari al
          costo  delle  strutture,  degli   elementi   architettonici
          esterni   e   delle  parti  comuni  dell'intero    edificio
          relativi  alla  ricostruzione,  da  realizzare  nell'ambito
          dello    stesso insediamento  e nel limite  delle superfici
          preesistenti;
            b)  per  gli     immobili  gravemente   danneggiati,   un
          contributo pari al costo  degli interventi  sulle strutture
          e  per    il  ripristino    degli elementi   architettonici
          esterni  e  delle  parti comuni  dell'intero edificio.
            2.  Le  disposizioni  di  cui   al   comma   1,   lettera
          b),    trovano applicazione per soglie di  danneggiamento e
          vulnerabilita' superiori a quelle  riportate  nell'allegato
          A del  presente decreto,  salvo il caso in cui  gli edifici
          siano  ricompresi nei   programmi integrati di cui all'art.
          3.
            3.  Per  gli    altri  immobili   privati   che     hanno
          subito    danni  significativi    alle strutture   portanti
          principali,   nei limiti   che  saranno  stabiliti    dalle
          regioni,  d'intesa  con    il Dipartimento della protezione
          civile e con il Ministero dei lavori pubblici, e'  concesso
          un  contributo  a  fondo  perduto  pari    ai  costi per la
          riparazione delle strutture, ivi compreso  il miglioramento
          sismico e   comunque fino ad  un    massimo  di    lire  60
          milioni  per   ciascuna unita   immobiliare. Il limite  del
          contributo e'  innalzato  a  lire  120 milioni   per    gli
          immobili   privati   destinati  ad  ospitare  comunita'   o
          attivita' turisticoricettive,    comprese    quelle     che
          offrono   servizi   di agriturismo.
            4.  I    contributi  di  cui   ai commi   1, 2 e   3 sono
          concessi  solo ai soggetti proprietari,  alla data del   26
          settembre  1997,    di  immobili  distrutti   o danneggiati
          dalla  crisi    sismica.  Il    proprietario  che,   avendo
          beneficiato    di   tali    contributi,   aliena   il   suo
          diritto sull'immobile ricostruito o  riparato, a favore  di
          privati,  prima  di  cinque anni dalla  data di concessione
          del  contributo, e' dichiarato decaduto  dalle  provvidenze
          ed    e'  tenuto    al    rimborso delle   somme percepite,
          maggiorate degli interessi  legali, da versare  all'entrata
          del bilancio dello Stato.
            5.  Ai  proprietari  delle unita' immobiliari   di cui ai
          commi 1, 2, 3 e 4 e   destinate  ad  abitazione  principale
          alla data  del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo
          pari  all'80 per cento del costo delle rifiniture  e  degli
          impianti  interni,  calcolato  sulla  base   dei  parametri
          di cui all'art. 2,  comma 3, qualora il reddito complessivo
          del  nucleo  familiare  del  proprietario, risultante dalla
          dichiarazione dei redditi per  l'anno  1996,  calcolati  ai
          sensi  delle leggi regionali emanate  in  attuazione  della
          delibera  Cipe   del   13   marzo   1995, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 122 del 27
          maggio  1995,  non   superi l'importo  di lire 21  milioni.
          Tale contributo e' fissato al  60  per    cento  del  costo
          suddetto  per  redditi  superiori a 21  milioni e fino a 30
          milioni e al 40 per  cento per i redditi  superiori a    30
          milioni  e  fino a  50  milioni. Qualora  il reddito derivi
          esclusivamente da lavoro  dipendente o da   pensione e  sia
          inferiore  all'importo  di  due    pensioni minime Inps, il
          contributo e' elevato al  90  per  cento  del  costo  delle
          rifiniture interne e degli impianti.
            6.  Ai    soggetti  residenti    che  hanno    subito, in
          conseguenza della crisi   sismica, la   distruzione   o  il
          danneggiamento    grave  di    beni mobili e di beni mobili
          registrati,  in loro proprieta' alla data del 26  settembre
          1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40
          per  cento  del valore del   danno subito, accertato con le
          modalita' di cui all'art. 5, comma 4,  nel  limite  massimo
          complessivo   di   lire   50  milioni  per  ciascun  nucleo
          familiare.
            7.  I contributi  di cui   al   presente articolo,    nel
          rispetto    dei parametri di cui  all'art. 2, sono concessi
          dai comuni  sulla base di modalita' e  procedure  definite,
          d'intesa, dalle regioni".
            "Art.   15    (Norma di  copertura).  -  Per l'attuazione
          degli interventi di   ricostruzione di  cui    al  presente
          decreto,    le regioni sono  autorizzate a  contrarre mutui
          con  la Banca  europea per  gli investimenti, il  Fondo  di
          sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa  depositi
          e  prestiti    ed   altri   enti creditizi   nazionali   od
          esteri,   in   deroga   al     limite   di    indebitamento
          stabilito    dalla normativa   vigente.   Il   Dipartimento
          della  protezione  civile  e' autorizzato a concorrere  con
          contributi ventennali, pari  a lire 100  miliardi  annui  a
          decorrere  dal  1999   e a lire 20 miliardi a decorrere dal
          2000 fino al 2019.
            2. All'onere di cui al comma 1,  pari a lire 100 miliardi
          annui per gli anni 1999-2018  e a lire 20 miliardi annui  a
          decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di      cui   al
          decreto-legge  3  maggio  1991,    n.  142, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 3  luglio 1991,  n. 195,  cosi'
          come determinata dalla  tabella C  della legge 27  dicembre
          1997,  n. 450, volta  ad  assicurare il  finanziamento  del
          Fondo della    protezione  civile.  In    sede  di    prima
          attuazione le  regioni sono  autorizzate a stipulare  mutui
          ventennali    nel      limite   del   predetto   contributo
          pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per
          le Marche e    di    lire    52    miliardi   annui     per
          l'Umbria.    Sulla    base dell'accertamento definitivo dei
          danni,  da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e
          d'intesa   con il  Dipartimento  della  protezione  civile,
          entro  sei    mesi  dalla  data  di entrata in   vigore del
          presente decreto, si  provvede con  decreto del  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri alla ripartizione    definitiva
          delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.
            3.    All'attuazione    degli  interventi   di   cui   al
          presente  decreto concorrono anche:
            a)   le  risorse    derivanti  dalla     riprogrammazione
          dei   fondi dell'Unione europea di cui  alla delibera della
          Conferenza  permanente  per  i   rapporti tra lo  Stato, le
          regioni  e le province   autonome in data    20    novembre
          1997,    nel      rispetto    dei   vincoli   posti   dalla
          disciplina  comunitaria,    e  delle  correlative   risorse
          provenienti  dal cofinanziamento   nazionale,  ivi  incluse
          quelle  stanziate  con  i provvedimenti d'emergenza di  cui
          all'art. 1;
            b)  le disponibilita'   finanziarie non utilizzate e  non
          connesse  ad  interventi   di   emergenza   relativi   alle
          autorizzazioni  di  spesa  di  cui al    decreto-legge   27
          ottobre  1997,   n.  364,   convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
            c) l'importo di   lire 200 miliardi da  assegnarsi    con
          delibera   Cipe   in  attuazione  del  protocollo  d'intesa
          sottoscritto dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
          dai presidenti delle regioni.
            4.  All'art.  2,  comma  203,  lettera b), della legge 23
          dicembre 1996, n.   662,  e'    aggiunto    in    fine,  il
          seguente      periodo:  "La    gestione  finanziaria  degli
          interventi   per i quali sia   necessario  il  concorso  di
          piu'  amministrazioni  dello  Stato, nonche'  di  queste ed
          altre amministrazioni, enti ed  organismi  pubblici,  anche
          operanti  in  regime privatistico,   puo'  attuarsi secondo
          le    procedure   e le  modalita' previste dall'art. 8  del
          decreto del Presidente  della Repubblica 20 aprile    1994,
          n.   367".   All'art.   10,   comma   5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 20  aprile   1994,   n.  367,
          le   parole:  "d'ufficio"  sono sostituite  dalle seguenti:
          "previa autorizzazione del  Ministero   del   tesoro,   del
          bilancio  e  della  programmazione economica".
            5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali
          ulteriori  disponibilita'    individuate   in   sede     di
          intesa  istituzionale  di programma   di cui   all'art.  2,
          comma    1, sono  utilizzate, ai  sensi dell'art. 2,  comma
          203,  della  legge    23  dicembre  1996,  n.    662,  come
          modificata  dal   comma 4,   mediante apertura di  apposite
          contabilita' speciali    intestate  ai    presidenti  delle
          regioni,  che  operano quali funzionari  delegati  preposti
          all'attuazione   dei   programmi    della  predetta  intesa
          istituzionale di programma.
            6.     Le  disponibilita'    complessivamente   confluite
          nei    fondi comunicontabilita' speciali sono    utilizzate
          dai  presidentifunzionari  delegati  mediante trasferimento
          delle  risorse necessarie ai soggetti attuatori.
            7. La  Cassa depositi  e prestiti   sui mutui    concessi
          entro    il  31 dicembre 1997, i  cui oneri di ammortamento
          sono a  carico dei comuni individuati  ai sensi   dell'art.
          1,    commi  2   e 3,   dell'ordinanza 13 ottobre  1997, n.
          2694,  del    Ministro  dell'interno    delegato  per    il
          coordinamento  della  protezione  civile, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.    241  del 15   ottobre 1997,   e'
          autorizzata a   ridurre le quote interessi    dovute  sulle
          rate    di  ammortamento.  Con    decreto  del Ministro del
          tesoro, del   bilancio e della    programmazione  economica
          saranno  stabilite  percentuali differenziate  di riduzione
          per le rate dovute nel periodo  1 gennaio 1998-31  dicembre
          2002   e      per  quelle  con  scadenza    successiva.  La
          percentuale  di riduzione   prevista per    il  quinquennio
          1998-2002  non  potra' comunque  essere inferiore al 30 per
          cento  delle   quote interessi   dovute   sulle   rate  con
          scadenza  nel medesimo periodo.
            8.   A  decorrere  dall'anno  1999  ulteriori  fabbisogni
          di  spesa connessi con l'attuazione del  programma  di  cui
          all'art.  2,  comma  1, a carico  dello  Stato  o  con   il
          contributo   dello   Stato,   saranno  finanziati  mediante
          appositi   accantonamenti   da   inserire      nella  legge
          finanziaria.
            9.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica   e'  autorizzato  ad  apportare,
          con   propri   decreti,    le  variazioni    di    bilancio
          occorrenti per  l'attuazione  del  presente decreto".