Art. 8-quater. Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi (( 1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero)) (( a seguito delle frane verificatesi in localita' Ivanchic nel )) (( comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui )) (( all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. )) (( 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del )) (( medesimo decreto-legge. ))
Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 4 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), e' il seguente: "Art. 4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, e' concesso: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti; b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'art. 3. 3. Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che saranno stabiliti dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. 4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai soggetti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo beneficiato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Ai proprietari delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. 6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni". "Art. 15 (Norma di copertura). - Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1. 3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche: a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1; b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434; c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni. 4. All'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. 6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comunicontabilita' speciali sono utilizzate dai presidentifunzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori. 7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo. 8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".