Art. 8-quinquies. Perdite subite in conseguenza di eventi sismici (( 1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del )) (( decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve )) (( intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 )) (( dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo )) (( 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, )) (( n. 358. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3, comma 5-ter, del decretolegge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), e' il seguente: "5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del testo unico delle delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonche' dalle unita' produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997". - Il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e' il seguente: "3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'art. 102 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato art. 102".