Art. 8-quinquies.
           Perdite subite in conseguenza di eventi sismici
(( 1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del ))
(( decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con          ))
(( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve       ))
(( intendersi riferita al secondo periodo del comma 3              ))
(( dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,      ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22        ))
(( dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo  ))
(( 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, ))
(( n. 358.                                                         ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il   testo dell'art. 3,  comma 5-ter, del decretolegge
          27 ottobre 1997, n. 364, convertito,  con    modificazioni,
          dalla  legge 17 dicembre 1997,  n. 434  (Interventi urgenti
          a  favore delle  zone colpite  da ripetuti  eventi  sismici
          nelle  regioni Marche  e  Umbria),  e'  il seguente:
            "5-ter.     L'ultimo periodo del comma 3  dell'art. 8 del
          testo unico  delle delle  imposte sui   redditi,  approvato
          con  decreto   del Presidente della  Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917,   e successive modificazioni,    non    trova
          applicazione    per   le   perdite subite,   in conseguenza
          degli eventi sismici, dalle  imprese ubicate nei  comuni  e
          nei territori disastrati individuati ai  sensi dell'art. 1,
          commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694  del 13 ottobre
          1997, nonche' dalle unita'  produttive ubicate  nei  comuni
          e     nei  territori    danneggiati  individuati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1,  della medesima ordinanza che    alla
          data  del  26  settembre  1997  avevano sede  operativa  in
          immobili oggetto di ordinanze   sindacali di  sgombero  per
          inagibilita'  totale  o parziale, e comunque per il periodo
          di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997".
            - Il   testo dell'art.  8,  comma    3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22   dicembre 1986,   n. 917
          (Approvazione del  testo unico delle imposte  sui redditi),
          come  da ultimo modificato  dall'art. 8, comma  1,  lettera
          a),  del decreto  legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e' il
          seguente:
            "3. Le   perdite derivanti    dall'esercizio  di  imprese
          commerciali  e  quelle  derivanti dalla partecipazione   in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti
          nei periodi    di  imposta  e    per  la    differenza  nei
          successivi,  ma  non oltre il  quinto, per l'intero importo
          che trova capienza  in essi.  La presente  disposizione non
          si applica   per le perdite     determinate    a      norma
          dell'art.   79.  Si   applicano  le disposizioni  del comma
          1-bis    dell'art. 102   e, limitatamente  alle societa' in
          nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle  di  cui
          al comma 1-ter del citato art. 102".