Art. 4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono consegnare le buste per il tramite di un ufficio della "Poste italiane S.p.a." o delle banche convenzionate, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta di cui agli articoli 1 e 3, o dalle sedi dell'amministrazione dello Stato di cui all'art. 2. Le buste devono essere consegnate utilizzando l'apposito modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A al presente decreto. Le buste devono essere consegnate raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a 100 pezzi. Su ciascun pacco di buste, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Mod. 730-1 e scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF redditi 1997" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta ovvero la sede dell'amministrazione dello Stato. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare anche se non richiesta, una ricevuta per la fornitura effettuata.