Art. 4.
  I  sostituti  d'imposta di  cui  agli  articoli  1,  2 e  3  devono
consegnare  le  buste per  il  tramite  di  un ufficio  della  "Poste
italiane S.p.a." o delle  banche convenzionate, indipendentemente dal
domicilio fiscale del sostituto d'imposta di cui agli articoli 1 e 3,
o dalle sedi dell'amministrazione dello Stato di cui all'art. 2.
  Le  buste devono  essere consegnate  utilizzando l'apposito  modulo
redatto  secondo  il facsimile  di  cui  all'allegato A  al  presente
decreto.  Le buste  devono  essere consegnate  raggruppate in  pacchi
chiusi  contenenti fino  a  100  pezzi. Su  ciascun  pacco di  buste,
numerato  progressivamente, deve  essere  apposta  la dicitura  "Mod.
730-1 e scheda  per la destinazione del quattro  per mille dell'IRPEF
redditi 1997" e devono essere  indicati il codice fiscale, il cognome
e  nome o  la  denominazione  e il  domicilio  fiscale del  sostituto
d'imposta ovvero la sede dell'amministrazione dello Stato.
  Sia gli  uffici postali che  le banche convenzionate sono  tenuti a
rilasciare  anche se  non richiesta,  una ricevuta  per la  fornitura
effettuata.