(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
 Definizioni, prescrizioni di costruzione e di montaggio, domanda di
 omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, modifica del tipo e
          delle omologazioni, conformita' della produzione
1.            DEFINIZIONI
              Ai sensi della presente direttiva si applicano le
              seguenti definizioni:
1.1.          "Tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di
              frenatura"
              Per "tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di
              frenatura" si intendono i veicoli che non differiscono
              fra loro in modo significativo per i seguenti punti
              essenziali:
1.1.1.        Nel caso dei veicoli a motore,
1.1.1.1.      categoria del veicolo, secondo la definizione data
              nell'articolo 1 della presente direttiva;
1.1.1.2.      massa massima, secondo la definizione data al punto
              1.14;
1.1.1.3.      ripartizione della massa sugli assi;
1.1.1.4.      velocita' massima per costruzione;
1.1.1.5.      impianti di frenatura di tipo differente, in
              particolare presenza o meno dell'impianto di frenatura
              del rimorchio;
1.1.1.6.      numero e disposizione degli assi;
1.1.1.7.      tipo di motore;
1.1.1.8.      numero dei rapporti e loro demoltiplicazione;
1.1.1.9.      rapporto(i) al(i) ponte(i) dell'asse (degli assi)
              propulsore(i);
1.1.1.10.     dimensioni dei pneumatici.
1.1.2.        Nel caso dei rimorchi,
1.1.2.1.      categoria del veicolo, secondo la definizione data
              all'articolo 1 della presente direttiva;
1.1.2.2.      massa massima, secondo la definizione data al punto
              1.14;
1.1.2.3.      ripartizione della massa sugli assi;
1.1.2.4.      impianti di frenatura di tipo differente;
1.1.2.5.      numero e disposizione degli assi;
1.1.2.6.      dimensione dei pneumatici.
1.2.          Impianto di frenatura
              Per "sistema di frenatura" si intende il complesso di
              organi che hanno la funzione di diminuire o annullare
              gradualmente la velocita' di un veicolo in movimento,
              oppure di mantenerlo immobile se esso e' gia' fermo.
              Tali funzioni sono specificate al punto 2.1.2. Il
              sistema e' costituito dal comando, dalla trasmissione e
              dal freno propriamente detto.
1.3.          Frenatura modulabile
              per "frenatura modulabile" si intende una frenatura
              durante la quale, all'interno del campo di
              funzionamento normale dell'impianto, sia al momento
              dell'azionamento che durante il disinnesto dei freni,
              - il conducente puo', in ogni momento, aumentare o
              ridurre la forza frenante agendo sul comando,
              - la forza frenante agisce nello stesso senso
              dell'azione sul comando (funzione monotona),
              - sia possibile procedere senza difficolta' ad una
              regolazione sufficientemente esatta della forza
              frenante.
1.4           Comando
              Per "comando" si intende l'organo direttamente azionato
              dal conducente (o, nel caso di taluni rimorchi, da un
              assistente) per fornire alla trasmissione l'energia
              necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale
              energia puo' essere costituita dalla forza muscolare
              del conducente o provenire da un'altra fonte d'energia
              controllata dal conducente stesso oppure, se del caso,
              puo' essere fornita dall'energia cinetica del
              rimorchio, oppure da una combinazione di questi diversi
              tipi di energia.
1.5.          Trasmissione
              Per "trasmissione" si intende il complesso costituito
              dagli elementi inseriti tra il comando e il freno, che
              li collega funzionalmente. La trasmissione puo' essere
              di tipo meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico,
              oppure misto. Quando la frenatura e' realizzata o
              assistita da una fonte di energia indipendente da
              conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la
              riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte
              della trasmissione.
1.6.          Freno
              Per "freno" si intende l'organo nel quale si sviluppano
              le forze che si oppongono la movimento del veicolo. Il
              freno puo' essere del tipo ad attrito (quando le forze
              sono originate dall'attrito fra due elementi in moto
              relativo, appartenenti entrambi al veicolo), elettrico
              (quando le forze sono generate per azione
              elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma
              non in contatto fra di loro, appartenenti entrambi al
              veicolo), a fluido (quando le forze si sviluppano per
              l'azione di un fluido interposta fra due elementi in
              movimento relativo, appartenenti entrambi al veicolo),
              motore (quando le forze provengono da un aumento
              artificiale dell'azione frenante del motore
              trasmessa alle ruote).
1.7.          Impianti di frenatura di tipo differente
              Per "impianti di frenatura di tipo differente" si
              intendono gli impianti che differiscono per quanto
              riguarda i seguenti punti essenziali:
1.7.1.        impianti i cui elementi presentano caratteristiche
              diverse;
1.7.2.        impianti che presentano caratteristiche diverse nei
              materiali utilizzati per un elemento qualsiasi o i cui
              elementi sono di forma o grandezza diversa;
1.7.3.        impianti i cui elementi sono combinati in modo diverso.
1.8.          Componente di un sistema di frenatura
              Per "componente di un sistema di frenatura" si intende
              uno dei singoli componenti il cui insieme forma
              l'impianto di frenatura.
1.9.          Frenatura continua
              Per "frenatura continua" si intende la frenatura dei
              complessi di veicoli ottenuta con un impianto che
              presenti le seguenti caratteristiche:
1.9.1.        organo di comando unico che il conducente aziona,
              gradualmente, con un'unica manovra dal proprio posto di
              guida;
1.9.2.        l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che
              costituiscono il complesso e' fornita dalla stessa
              fonte di energia (che puo' essere la forza muscolare
              del conducente);
1.9.3.        l'impianto di frenatura assicura, in modo simultaneo od
              opportunamente sfasato, la frenatura dei singoli
              veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro
              posizione relativa.
1.10.         Frenatura semicontinua
              Per "frenatura semicontinua" si intende la frenatura
              dei complessi di veicoli ottenuta con un impianto che
              presenti le seguenti caratteristiche:
1.10.1.       organo di comando unico che il conducente aziona,
              gradualmente, con un'unica manovra dal proprio posto di
              guida;
1.10.2.       l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che
              costituiscono il complesso e' fornita da due diverse
              fonti di energia (una di esse puo' essere la forza
              muscolare del conducente);
1.10.3.       l'impianto di frenatura assicura, in modo simultaneo od
              opportunamente sfasato, la frenatura dei singoli
              veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro
              posizione relativa.
1.11.         Frenatura automatica
              Per "frenatura automatica" si intende la frenatura del
              rimorchio o dei rimorchi che avviene automaticamente in
              caso di distacco di componenti che costituiscono il
              complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di
              rottura degli organi di attacco, senza che risulti
              compromessa l'efficienza della frenatura del resto del
              complesso.
1.12.         Frenatura a inerzia
              Per "frenatura a inerzia" si intende la frenatura
              effettuata utilizzando le forze generate
              all'avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore.
1.13.         Veicolo carico
              Per "veicolo carico" si intende, salvo indicazione
              particolare, il veicolo caricato in modo da raggiungere
              la sua "massa massima".
1.14.         Massa massima
              Per "massa massima" si intende la massa massima
              tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore (questa
              massa puo' essere superiore alla "massa massima
              ammessa").
1.14.1.       Ripartizione della massa sugli assi
              Per "ripartizione della massa sugli assi" si intende la
              ripartizione dell'effetto della gravita' sulla massa
              del veicolo e/o dei suoi componenti sugli assi.
1.14.2.       Carico per ruota o per asse
              Per "carico per ruota o per asse" si intende la
              reazione (forza) statica verticale della superficie
              stradale nell'area di contatto sulla ruota o sulle
              ruote dell'asse.
1.14.3.       Carico statico massimo per ruota o per asse
              Per "carico statico massimo per ruota o per asse" si
              intende il carico statico per ruota o per asse ottenuto
              nella condizione di veicolo carico.
1.15.         Sistema di frenatura a centrale idraulica
              Per "sistema di frenatura a centrale idraulica" si
              intende un sistema di frenatura nel quale l'energia e'
              fornita da un fluido idraulico sotto pressione,
              immagazzinato in uno o piu' accumulatori alimentati da
              uno o piu' generatori di pressione, ciascuno munito di
              un regolatore che limita questa pressione a un valore
              massimo. Questo valore deve essere specificato dal
              costruttore.
1.16.         Tipi di rimorchi delle categorie O3 e O4
1.16.1.       Semirimorchio
              Per "semirimorchio" si intende un veicolo trainato, il
              cui asse o i cui assi sono disposti dietro al
              baricentro del veicolo, caricato in modo uniforme e
              munito di un dispositivo di attacco che consente di
              trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo
              trattore.
1.16.2.       Rimorchio integrale
              Per "rimorchio integrale" si intende un veicolo
              trainato, con almeno due assi, munito di un dispositivo
              di traino che puo' spostarsi verticalmente rispetto al
              rimorchio e che comanda la sterzatura dell'asse o degli
              assi anteriori, ma non trasmette un carico statico
              verticale significativo sul veicolo trattore.
1.16.3.       Rimorchio ad asse centrale
              Per "rimorchio ad asse centrale" si intende un veicolo
              trainato, munito di un dispositivo di traino che non
              puo' spostarsi verticalmente rispetto al rimorchio e
              nel quale l'asse o gli assi sono disposti in
              prossimita' del baricentro del veicolo caricato in modo
              uniforme, cosi' da trasmettere al veicolo trattore un
              carico statico verticale ridotto, non superiore al 10%
              di quello corrispondente alla massa massima del
              rimorchio o a un carico di 1000 daN (si applica il
              valore inferiore).
1.17.         Rallentatore(1)
              Per "rallentatore" si intende un sistema di frenatura
              supplementare in grado di esercitare e di mantenere un
              effetto frenante per un lungo periodo di tempo senza
              riduzioni significative dell'efficienza. Il termine
              "rallentatore" comprende l'intero sistema, incluso il
              dispositivo di comando.

          (1)  Sino a quando non saranno approvate procedure uniformi
              di calcolo degli effetti del rallentatore rispetto alle
              disposizioni   dell'appendice    al    punto    1.1.4.2
              dell'allegato  II, questa definizione non si applica ai
              veicoli muniti di sistemi di frenatura con ricupero  di
              energia.
1.17.1.       Rallentatore indipendente
              Per "rallentatore indipendente" si intende un
              rallentatore il cui dispositivo di comando e' distinto
              da quello del sistema di frenatura di servizio e di
              altri sistemi.
1.17.2.       Rallentatore integrato(1)
              Per "rallentatore integrato" si intende un rallentatore
              il cui dispositivo di comando e' integrato in quello
              del sistema di frenatura di servizio, in modo che sia
              il rallentatore sia il sistema di frenatura di servizio
              siano attivati simultaneamente o opportunamente sfasati
              azionando il dispositivo di comando combinato.

          (1)  Sino a quando non saranno approvate procedure uniformi
              di calcolo degli effetti del rallentatore rispetto alle
              disposizioni   dell'appendice    al    punto    1.1.4.2
              dell'allegato  II,  i veicoli muniti di un rallentatore
              integrato devono essere  muniti  anche  di  un  sistema
              antibloccaggio   conforme   alle  disposizioni  di  cui
              all'allegato X, che agisca almeno sui freni di servizio
              dell'asse   controllato   dal   rallentatore   e    sul
              rallentatore stesso.
1.17.3.       Rallentatore combinato
              Per "rallentatore combinato" si intende un rallentatore
              integrato munito di un dispositivo di esclusione che
              consente di azionare unicamente il sistema di frenatura
              di servizio attraverso il comando combinato.
1.18.         Autobus interurbano
              Per "autobus interurbano" si intende un veicolo
              progettato e attrezzato per il trasporto interurbano,
              che non dispone di spazi specificamente destinati ai
              passeggeri in piedi, ma che puo' trasportare su brevi
              distanze passeggeri in piedi nel corridoio centrale.
1.19.         Autobus da turismo a lungo percorso
              Per "autobus da turismo a lungo percorso" si intende un
              veicolo progettato e attrezzato per viaggi a lungo
              percorso, predisposto in modo da garantire il conforto
              dei passeggeri seduti e che non trasporta passeggeri in
              piedi.
1.20.         Sistema antibloccaggio
              si veda l'allegato X, punto 2.1.
2.            PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO
2.1.          Considerazioni generali
2.1.1.        Impianto di frenatura
2.1.1.1.      L'impianto di frenatura deve essere progettato,
              costruito e montato in modo che, in condizioni normali
              di impiego e malgrado le vibrazioni cui puo' essere
              sottoposto, il veicolo possa rispondere alle
              prescrizioni che seguono.
2.1.1.2.      In particolare, l'impianto di frenatura deve essere
              progettato, costruito e montato in modo da resistere
              agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e'
              esposto.
2.1.1.3.      Le guarnizioni dei freni non devono contenere amianto.
2.1.2.        Funzioni dell'impianto di frenatura
              L'impianto di frenatura definito al punto 1.2 deve
              assicurare le seguenti funzioni:
2.1.2.1.      Sistema di frenatura di servizio
              Il sistema di frenatura di servizio deve consentire al
              conducente di controllare il movimento del veicolo e di
              arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace,
              qualunque siano le condizioni di velocita' e di carico
              e qualunque sia la pendenza ascendente o discendente
              sulla quale il veicolo si trova. La sua azione deve
              essere modulabile. Il conducente deve poter ottenere
              questa frenatura dal proprio posto di guida senza
              togliere le mani dal comando dello sterzo.
2.1.2.2.      Sistema di frenatura di soccorso
              Il sistema di frenatura di soccorso deve consentire di
              arrestare il veicolo entro uno spazio ragionevole in
              caso di guasto del sistema di frenatura di servizio. La
              sua azione deve essere modulabile. Il conducente deve
              poterla ottenere dal proprio posto di guida mantenendo
              il controllo del comando dello sterzo almeno con una
              mano. Ai fini delle presenti prescrizioni, si
              presuppone che non possa prodursi piu' di un guasto
              alla volta nel sistema di frenatura di servizio.
2.1.2.3.      Sistema di frenatura di stazionamento
              Il sistema di frenatura di stazionamento deve
              consentire di mantenere immobile il veicolo su una
              pendenza ascendente o discendente, anche in assenza del
              conducente, poiche' in questo caso gli elementi attivi
              vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un
              dispositivo ad azione puramente meccanica. Il
              conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo
              posto di guida, fatte salve, nel caso di un rimorchio,
              le prescrizioni di cui al punto 2.2.2.10.
              Il freno pneumatico del rimorchio ed il sistema di
              frenatura di stazionamento del veicolo trattore possono
              essere azionati simultaneamente, sempre che il
              conducente sia in grado di verificare in qualsiasi
              momento che la capacita' di frenatura del freno di
              stazionamento dei due veicoli, ottenuta mediante la
              semplice azione meccanica del freno di stazionamento,
              e' sufficiente.
2.1.3.        Collegamenti pneumatici tra veicoli a motore e rimorchi
2.1.3.1.      In caso di impianto di frenatura ad aria compressa, il
              collegamento pneumatico con il rimorchio deve essere
              del tipo a due o piu' condotte. Comunque, tutte le
              prescrizioni della presente direttiva devono essere
              soddisfatte utilizzando soltanto due condotte. Non sono
              ammessi dispositivi di interruzione del circuito non
              azionati in modo automatico. In caso di autoarticolati,
              le condotte flessibili devono far parte del veicolo a
              motore. In tutti gli altri casi le condotte flessibili
              devono far parte del rimorchio.
2.2.          Caratteristiche dei sistemi di frenatura
2.2.1.        Veicoli delle categorie M e N
2.2.1.1.      L'insieme dei sistemi di frenatura di cui e' munito il
              veicolo deve soddisfare le prescrizioni stabilite per i
              sistemi di frenatura di servizio, di soccorso e di
              stazionamento.
2.2.1.2.      L'impianto che assicura la frenatura di servizio, di
              soccorso e di stazionamento puo' avere componenti in
              comune purche' siano soddisfatte le seguenti
              condizioni:
2.2.1.2.1.    si devono avere almeno due comandi, indipendenti l'uno
              dall'altro, facilmente accessibili al conducente dal
              normale posto di guida. per tutte le categorie di
              veicoli, eccettuate le categorie M2 e M3, ogni comando
              del freno (escluso il comando del rallentatore) deve
              essere progettato in modo da ritornare in posizione
              normale di riposto quando viene rilasciato. Questa
              prescrizione non si applica al comando del freno di
              stazionamento (o a questa parte di un comando
              combinato) qualora sia bloccato meccanicamente in
              posizione inserita;
2.2.1.2.2.    il comando del sistema di frenatura di servizio deve
              essere indipendente da quello del sistema di frenatura
              di stazionamento;
2.2.1.2.3.    se i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso
              hanno lo stesso comando, il collegamento tra questo
              comando e i diversi componenti delle trasmissioni non
              deve potersi deteriorare dopo un certo periodo di
              impiego;
2.2.1.2.4.    se i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso
              hanno lo stesso comando, il sistema di frenatura di
              stazionamento deve essere progettato in modo da poter
              essere azionato anche con il veicolo in movimento;
              questa disposizione non si applica se un comando
              ausiliario consente di azionare almeno parzialmente il
              sistema di frenatura di servizio, come prescritto al
              punto 2.1.3.6 dell'allegato II;
2.2.1.2.5.    qualsiasi rottura di un componente che non siano i
              freni (ai sensi del punto 1.6) o i componenti di cui al
              successivo punto 2.2.1.2.7 o qualsiasi altro guasto del
              sistema di frenatura di servizio (cattivo
              funzionamento, esaurimento parziale o totale di una
              riserva di energia) non deve impedire al sistema di
              frenatura di soccorso, o alla parte del sistema di
              frenatura di servizio che non e' interessata dal
              guasto, di arrestare il veicolo nelle condizioni
              prescritte per la frenatura di soccorso;
2.2.1.2.6.    in particolare, quando il comando e la trasmissione del
              sistema di frenatura di soccorso sono gli stessi di
              quelli del sistema di frenatura di servizio;
2.2.1.2.6.1.  se il sistema di frenatura di servizio e' azionato
              utilizzando l'energia muscolare del conducente
              assistita da una o piu' riserve di energia, il sistema
              di frenatura di soccorso deve, nel caso venga meno
              questa assistenza, poter essere azionato con l'energia
              muscolare del conducente assistito, se del caso, dalle
              riserve di energia non interessate dal guasto. La forza
              esercitata sul comando non deve superare in questo caso
              i massimi prescritti;
2.2.1.2.6.2.  se le forze del sistema di frenatura di servizio e
              della sua trasmissione sono ottenute utilizzando
              esclusivamente una riserva di energia comandata dal
              conducente, devono essere presenti almeno due riserve
              di energia completamente indipendenti e munite di
              proprie trasmissioni parimenti indipendenti; ciascuna
              di esse deve agire soltanto sui freni di due o piu'
              ruote scelte in modo da poter rispettare da sole il
              grado di efficienza prescritto per la frenatura di
              soccorso senza compromettere la stabilita' del veicolo
              durante la frenatura; ciascuna di queste riserve di
              energia deve essere inoltre provvista di un dispositivo
              di allarme come prescritto al punto 2.2.1.13;
2.2.1.2.7.    talune parti, come il pedale e il suo supporto, la
              pompa del freno e il suo pistone o suoi pistoni (nel
              caso di sistemi idraulici), il distributore (nel caso
              dei sistemi idraulici e/o pneumatici), il collegamento
              tra il pedale e la pompa del freno o il distributore, i
              cilindri dei freni e i loro pistoni (nel caso di
              sistemi idraulici e/o pneumatici) e i complessi
              leve/camme dei freni, non sono considerati soggetti a
              rischi di rottura purche' tali parti siano dimensionate
              con ampio margine, facilmente accessibili per la
              manutenzione e presentino caratteristiche di sicurezza
              per lo meno uguali a quelle prescritte per gli altri
              componenti essenziali dei veicoli (ad esempio, per gli
              organi di sterzo). Se il guasto di una sola di queste
              parti rende impossibile la frenatura del veicolo con
              efficienza almeno pari a quella prescritta per il
              sistema di frenatura di soccorso, questo elemento deve
              essere metallico o di materiale con caratteristiche
              equivalenti e non deve subire deformazioni notevoli
              durante il normale funzionamento dell'impianto di
              frenatura.
2.2.1.3.      In caso di comandi distinti per i sistemi di frenatura
              di servizio e di soccorso, l'azionamento simultaneo dei
              due comandi non deve avere l'effetto di rendere
              inoperanti i sistemi di frenatura di servizio e di
              soccorso, sia quando i due sistemi di frenatura sono in
              buono stato di funzionamento, sia quando uno di essi
              presenta un'anomalia.
2.2.1.4.      In caso di guasto di una parte della trasmissione del
              sistema di frenatura di servizio, devono essere
              soddisfatte le seguenti condizioni:
2.2.1.4.1.    un numero sufficiente di ruote deve essere ancora
              frenato azionando il comando del sistema di frenatura
              di servizio, indipendentemente dal carico del veicolo;
2.2.1.4.2.    queste ruote devono essere scelte in modo che
              l'efficienza residua del sistema di frenatura di
              servizio soddisfi le prescrizioni di cui al punto 2.1.4
              dell'allegato II;
2.2.1.4.3.    le precedenti prescrizioni non si applicano tuttavia ai
              trattori per semirimorchi se la trasmissione del
              sistema di frenatura di servizio del semirimorchio e'
              indipendente da quella del veicolo trattore.
2.2.1.5.      Quando si ricorre a un'energia diversa dall'energia
              muscolare del conducente, la fonte di energia (pompa
              idraulica, compressore d'aria, ecc.) puo' essere unica,
              ma il sistema di azionamento del dispositivo che
              costituisce tale fonte deve garantire la massima
              sicurezza possibile.
2.2.1.5.1.    In caso di guasto di una parte qualsiasi della
              trasmissione dei sistemi di frenatura, deve essere
              assicurata l'alimentazione della sezione non
              interessata dal guasto, e cio' e' necessario per
              arrestare il veicolo con l'efficienza prescritta per la
              frenatura residua e/o di soccorso. Questa condizione
              deve essere soddisfatta mediante dispositivi facilmente
              azionabili a veicolo fermo o con un dispositivo a
              funzionamento automatico.
2.2.1.5.2.    Inoltre, i serbatoi situati a valle del suddetto
              dispositivo devono essere tali che in caso di guasto
              del sistema di alimentazione di energia, dopo quattro
              azionamenti a fondo del comando del sistema di
              frenatura di servizio alle condizioni prescritte al
              punto 1.2 dell'allegato IV, sezioni A e B, sia ancora
              possibile arrestare il veicolo al quinto azionamento
              con l'efficienza prescritta per la frenatura di
              soccorso.
2.2.1.5.3.    Nondimeno, nel caso di sistemi di frenatura idraulici
              ad energia accumulata, queste prescrizioni sono
              ritenute soddisfatte purche' siano rispettate le
              prescrizioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato IV,
              sezione C.
2.2.1.6.      Le prescrizioni di cui ai punti 2.2.1.2, 2.2.1.4 e
              2.2.1.5, devono essere soddisfatte senza ricorrere a un
              tipo di dispositivo automatico la cui inefficienza non
              possa essere rilevata, per il fatto che talune parti
              normalmente in posizione "di riposo" entrano in
              funzione soltanto in caso di guasto del sistema di
              frenatura.
2.2.1.7.      Il sistema di frenatura di servizio deve agire su tutte
              le ruote del veicolo.
2.2.1.8.      L'azione del sistema di frenatura di servizio deve
              essere opportunamente ripartita sugli assi. Nei veicoli
              con piu' di due assi, al fine di evitare il bloccaggio
              delle ruote o la vetrificazione delle guarnizioni dei
              freni, la forza frenante puo' essere ridotta
              automaticamente a zero su determinati assi quando su
              questi grava un carico molto ridotto, a condizione che
              il veicolo risponda ai requisiti di efficienza di cui
              all'allegato II.
2.2.1.9.      L'azione del sistema di frenatura di servizio deve
              essere ripartita sulle ruote di uno stesso asse in modo
              simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del
              veicolo.
2.2.1.10.     Il sistema di frenatura di servizio e il sistema di
              frenatura di stazionamento devono agire su superfici
              frenate collegate in modo permanente con le ruote
              mediante componenti sufficientemente robusti. Nessuna
              superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle
              ruote; tale disinnesto delle superfici frenate e '
              nondimeno ammesso per i sistemi di frenatura di
              servizio e di soccorso, purche' cio' avvenga soltanto
              momentaneamente, ad esempio durante un cambiamento dei
              rapporti di trasmissione, e i sistemi di frenatura di
              servizio e di soccorso possano continuare a funzionare
              con l'efficienza prescritta. Tale disinnesto e' ammesso
              anche per il sistema di frenatura di stazionamento,
              purche' sia comandato esclusivamente dal conducente dal
              suo posto di guida grazie a un sistema che non puo'
              entrare in azione in caso di una perdita di fluido(1).

          (1)   A   questo   punto   deve  essere  data  la  seguente
              interpretazione:  l'efficienza dei sistemi di frenatura
              di servizio e di soccorso deve, nei  limiti  prescritti
              dalla   direttiva,   restare   la   stessa  durante  il
              disinnesto momentaneo.
2.2.1.11.     L'usura dei freni deve poter essere facilmente
              compensata mediante regolazione manuale oppure
              automatica. Inoltre, il comando e i componenti della
              trasmissione e dei freni devono avere una riserva di
              corsa e, se necessario, mezzi di compensazione tali
              che, dopo il riscaldamento dei freni o dopo un certo
              grado di usura delle guarnizioni, l'efficienza della
              frenatura sia assicurata senza necessita' di
              regolazione immediata.
2.2.1.11.1.   La regolazione dell'usura deve essere automatica per i
              freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada
              delle categoria N2 e N3 e per i freni posteriori dei
              veicoli delle categoria M1 e N1, i dispositivi di
              regolazione automatica sono facoltativi. I dispositivi
              di regolazione automatica dell'usura devono garantire
              una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento
              seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare,
              i veicoli devono essere in grado di funzionare
              normalmente dopo l'esecuzione delle prove di cui
              all'allegato II, punto 1.3 (prova di tipo I) e
              all'allegato II, punto 1.4 (prova di tipo II) o punto
              1.6 (prova di tipo III). Il corretto funzionamento del
              dispositivo di regolazione automatica nei sistemi di
              frenatura di tipo pneumatico deve essere verificato
              mediante il controllo della corsa e/o del gioco del
              cilindro dei freni.
2.2.1.11.2.   L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve
              poter essere controllata agevolmente, dall'esterno o
              dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando solo gli
              strumenti in dotazione al veicolo, per esempio mediante
              apposite aperture di ispezione o con altri sistemi. In
              alternativa, il veicolo puo' essere munito di
              dispositivi acustici o ottici che segnalano al
              conducente al posto di guida la necessita' di
              sostituire le guarnizioni. Per questo scopo, lo
              smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori e'
              ammesso unicamente sui veicoli delle categorie M1 e N1.
2.2.1.12.     Nei sistemi di frenatura a trasmissione idraulica:
2.2.1.12.1.   gli orifizi di riempimento dei serbatoi di fluido
              devono essere facilmente accessibili; inoltre, i
              recipienti che contengono la riserva di fluido devono
              essere realizzati in maniera da consentire un facile
              controllo del livello della riserva senza necessita' di
              aprirli. Qualora questa condizione non sia soddisfatta,
              una spia luminosa deve permettere al conducente di
              rendersi conto dell'abbassamento della riserva di
              liquido ad un livello che puo' compromettere il
              funzionamento del sistema di frenatura. Il buon
              funzionamento del segnale luminoso deve poter essere
              agevolmente controllato dal conducente;
2.2.1.12.2.   un dispositivo costituito da una spia luminosa di
              colore rosso, che si accende al piu' tardi quando viene
              azionato il comando del freno, deve segnalare al
              conducente il funzionamento difettoso di una parte
              della trasmissione idraulica e tale spia deve restare
              accesa finche' permane il guasto e finche' e' inserito
              il contatto di accensione (avviamento). Nondimeno, e'
              consentito l'utilizzo di un dispositivo costituito da
              una spia di colore rosso che si accende quando il
              livello del fluido contenuto nei rispettivi serbatoi
              scende al di sotto del valore prescritto dal
              costruttore. Il segnale deve essere visibile anche di
              giorno e dal suo posto di guida il conducente deve
              poterne controllare agevolmente il buono stato di
              funzionamento. L'eventuale guasto di un elemento del
              dispositivo non deve causare la perdita totale di
              efficienza del sistema di frenatura;
2.2.1.12.3.   il tipo di fluido utilizzato nei sistemi di frenatura a
              trasmissione idraulica deve essere identificato secondo
              la norma ISO 9128-1987. Il simbolo conforme alla figura
              1 o 2 deve essere apposto in un punto ben visibile e in
              modo indelebile a meno di 100 mm dagli orifizi di
              riempimento dei serbatoi; il costruttore puo' fornire
              informazioni complementari.
2.2.1.13.     Qualora risulti impossibile, senza l'intervento
              dell'energia accumulata, raggiungere col sistema di
              frenatura di servizio l'efficienza prescritta per la
              frenatura di soccorso, ogni veicolo con un sistema di
              frenatura di servizio azionato mediante l'energia
              prelevata da un serbatoio deve essere munito, altre che
              dell'eventuale manometro, di un dispositivo di allarme
              il quale indichi con un segnale ottico o acustico che
              l'energia accumulata in una parte qualsiasi
              dell'impianto e' scesa a un valore tale da consentire
              ancora, dopo aver per quattro volte azionato a fondo e
              rilasciato il comando del freno di servizio, senza
              ulteriore alimentazione del serbatoio di energia e in
              qualsiasi condizione di carico del veicolo, una quinta
              frenatura di efficienza pari a quella prescritta per i
              freni di soccorso (con il sistema di trasmissione del
              freno di servizio in buon ordine di funzionamento ed i
              freni regolati con gioco minimo). Il dispositivo di
              allarme deve essere collegato direttamente e
              permanentemente al circuito. Con il motore in funzione
              e con il sistema di frenatura in buon ordine di
              funzionamento nelle normali condizioni di uso del
              veicolo, il dispositivo di allarme non deve emettere
              alcun segnale, fatta eccezione per il tempo necessario
              al riempimento del serbatoio o dei serbatoi di energia
              dopo l'avviamento del motore.
2.2.1.13.1.   Nondimeno, nel caso dei veicoli conformi alle
              prescrizioni del punto 2.2.1.5.1 unicamente in quanto
              soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2
              dell'allegato IV, sezione C, il dispositivo di allarme
              deve essere costituito da un segnale acustico in
              aggiunta al segnale ottico. Non e' necessario che detti
              dispositivi funzionino simultaneamente, purche'
              ciascuno di essi rispetti le prescrizioni di cui sopra
              e purche' il segnale acustico non entri in funzione
              prima del segnale ottico.
2.2.1.13.2.   Il dispositivo acustico puo' essere reso inoperante
              quando sia applicato il freno di stazionamento e/o, a
              scelta del costruttore, nel caso di una trasmissione
              automatica, quando il selettore si trovi in posizione
              "stazionamento".
2.2.1.14.     Fatte salve le prescrizioni del punto 2.1.2.3, quando
              l'intervento di una fonte ausiliaria di energia e'
              indispensabile per il funzionamento di un sistema di
              frenatura, la riserva di energia deve essere tale che,
              in caso di arresto del motore o di guasto del sistema
              di azionamento della fonte di energia, l'efficienza
              della frenatura resti sufficiente a consentire
              l'arresto del veicolo nelle condizioni prescritte.
              Inoltre, se l'azione muscolare del conducente sul
              sistema di frenatura di stazionamento e' potenziata da
              un dispositivo di assistenza, l'azionamento del sistema
              di frenatura di stazionamento deve essere assicurato in
              caso di guasto di tale dispositivo, ricorrendo, se
              necessario, a una riserva di energia indipendente da
              quella che normalmente lo alimenta. Tale riserva di
              energia puo' essere quella destinata al sistema di
              frenatura di servizio. Il termine "azionare" comprende
              anche l'azione di sblocco dei freni.
2.2.1.15.     Per i veicoli a motore autorizzati a trainare un
              rimorchio munito di freno comandato dal conducente del
              veicolo trattore, il sistema di frenatura di servizio
              di detto veicolo deve essere munito di un dispositivo
              costruito in modo che in caso di funzionamento
              difettoso del sistema di frenatura del rimorchio o in
              caso di rottura della condotta di alimentazione
              pneumatica (o di un altro tipo di collegamento) tra il
              veicolo trattore e il suo rimorchio, sia ancora
              possibile frenare il veicolo con l'efficienza
              prescritta per il sistema di frenatura di soccorso; a
              tal fine si dispone, in particolare, che il sistema si
              trovi sul veicolo trattore (1).

          (1)   A   questo   punto   deve  essere  data  la  seguente
              interpretazione:  occorre, in ogni caso, che il sistema
              di frenatura di servizio sia munito di  un  dispositivo
              (ad  esempio,  una valvola d'arresto), in modo da poter
              comunque frenare il  veicolo  mediante  il  sistema  di
              frenatura  di servizio, ma con la stessa efficienza del
              sistema di frenatura di soccorso.
2.2.1.16.     I dispositivi ausiliari devono essere alimentati in
              modo da raggiungere, durante il loro funzionamento, i
              valori di efficienza, prescritti e in modo che, anche
              in caso di guasto della fonte di energia, il loro
              funzionamento non faccia scendere al di sotto del
              livello indicato al punto 2.2.1.13 le riserve di
              energia che alimentano il sistema di frenatura.
2.2.1.17.     Se un rimorchio rientra nelle categorie O3 o O4, il
              sistema di frenatura di servizio deve essere del tipo
              continuo o semicontinuo.
2.2.1.18.     In caso di veicoli autorizzati a trainare rimorchi
              delle categorie O3 e O4 il sistema di frenatura deve
              possedere i seguenti requisiti:
2.2.1.18.1.   quando entra in funzione il sistema di frenatura di
              soccorso del veicolo trattore, deve essere garantita
              parimenti una frenatura modulabile del rimorchio;
2.2.1.18.2.   in caso di guasto del sistema di frenatura di servizio
              del veicolo trattore, se questo sistema e' costituito
              da almeno due sezioni indipendenti, la sezione o le
              sezioni non interessate dal guasto devono poter
              azionare in parte o del tutto i freni del rimorchio. La
              frenatura deve poter essere modulabile; se questa
              prestazione e' ottenuta mediante una valvola che si
              trova normalmente in posizione di riposo, questa
              valvola puo' essere utilizzata a condizione che il suo
              funzionamento possa essere agevolmente verificato dal
              conducente, senza l'uso di attrezzi, dall'interno della
              cabina o dall'esterno del veicolo;
2.2.1.18.3.   in caso di rottura o di perdita di una delle condotte
              di alimentazione pneumatica (o di un altro tipo di
              collegamento adottato), il conducente deve poter
              azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio,
              agendo sul sistema di frenatura di servizio, sul
              sistema di frenatura di soccorso o sul sistema di
              frenatura di stazionamento, a meno che questa rottura o
              perdita non causi la frenatura automatica del
              rimorchio, in conformita' dei livelli di efficienza
              prescritti al punto 2.2.3 dell'allegato II;
2.2.1.18.4.   in caso di sistema di alimentazione pneumatico a due
              condotte, si ritengono soddisfatte le prescrizioni di
              cui al punto 2.2.1.18.3 qualora siano rispettate le
              seguenti condizioni:
2.2.1.18.4.1. quando uno dei sistemi di frenatura tra quelli indicati
              al punto 2.2.1.18.3 e' azionato a fondo, la pressione
              nella condotta di alimentazione deve abbassarsi a 1,5
              bar entro i due secondi successivi;
2.2.1.18.4.2. quando la condotta di alimentazione viene svuotata a
              una velocita' di almeno 1 bar/s, il sistema di
              frenatura automatica del rimorchio deve entrare in
              funzione, prima che la pressione nella condotta stessa
              scenda a 2 bar.
2.2.1.19.     I veicoli dei tipi sotto indicati devono superare la
              prova di tipo II bis descritta al punto 1.5
              dell'allegato II anziche' la prova di tipo II descritta
              al punto 1.4 dello stesso allegato:
              - gli autobus interurbani e gli autobus da turismo a
              lungo percorso della categoria M3,
              - i veicoli a motore della categoria N3 autorizzati a
              trainare rimorchi della categoria O4.
              Qualora la massa massima di detti veicoli sia superiore
              a 26 000 kg, la massa di prova e' limitata a 26 000 kg,
              oppure, in caso di veicoli aventi una massa a vuoto
              superiore a 26 000 kg, tale massa deve essere
              calcolata.
2.2.1.20.     In caso di veicoli attrezzati per il traino di un
              rimorchio dotato di freni elettromagnetici, devono
              essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
2.2.1.20.1.   la fonte d'energia (generatore e batteria) del veicolo
              a motore deve avere una capacita' sufficiente per poter
              alimentare il sistema di frenatura elettrico. Con il
              motore in moto al minimo dei giri raccomandato dal
              costruttore e con tutti gli accessori elettrici
              (compresi nella dotazione di serie fornita dal
              costruttore) inseriti, la tensione nei circuiti
              elettrici non deve, con il massimo consumo di corrente
              del sistema di frenatura (15 A), scendere al di sotto
              del valore di 9,6 V misurato ai punti di connessione. I
              circuiti elettrici non devono poter entrare in
              cortocircuito anche in caso di sovraccarico;
2.2.1.20.2.   in caso di guasto del sistema di frenatura di servizio
              del veicolo trattore, se questo sistema e' costituito
              da almeno due sezioni indipendenti, la sezione o le
              sezioni non interessate dal guasto devono poter
              azionare parzialmente o totalmente i freni del
              rimorchio;
2.2.1.20.3.   l'uso dell'interruttore di contatto e del circuito
              delle luci di arresto per azionare il sistema di
              frenatura elettrico e' ammesso solo se il circuito di
              azionamento e' collegato in parallelo con le luci di
              arresto e se l'interruttore e il circuito delle luci di
              arresto sono in grado di sopportare il carico
              supplementare.
2.2.1.21.     Nel caso di un sistema di frenatura di servizio di tipo
              pneumatico composto da due o piu' sezioni indipendenti,
              un'eventuale perdita tra queste sezioni nel dispositivo
              di comando o a valle dello stesso deve essere
              costantemente dispersa nell'atmosfera.
2.2.1.22.     I veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 con
              non piu' di quattro assi devono essere muniti di
              sistemi antibloccaggio della categoria 1, in
              conformita' delle prescrizioni dell'allegato X.
2.2.1.23.     Se veicoli a motore non citati al punto 2.2.1.22
              precedente sono muniti di sistemi antibloccaggio,
              questi ultimi devono essere conformi all'allegato X.
2.2.1.24.     Nel caso di veicoli a motore autorizzati a trainare un
              rimorchio appartenente alle categorie O3 o O4, il
              sistema di frenatura di servizio del rimorchio deve
              poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di
              frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento
              del veicolo trattore.
2.2.1.25.     I veicoli a motore autorizzati a trainare un rimorchio
              dotato di sistema antibloccaggio devono essere muniti,
              con l'eccezione dei veicoli delle categorie M1 e N1, di
              una spia ottica distinta relativa al sistema
              antibloccaggio del rimorchio che soddisfi le
              prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3
              dell'allegato X. Essi devono inoltre essere muniti di
              uno speciale connettore elettrico per i sistemi
              antibloccaggio dei rimorchi, conformemente al punto 4.4
              dell'allegato X della presente direttiva.
2.2.1.26.     I veicoli a motore della categoria M1 possono essere
              dotati di ruote o pneumatici di scorta per uso
              temporaneo, purche' questi soddisfino le prescrizioni
              di cui all'allegato XIII.
2.2.2.        Veicoli della categoria O
2.2.2.1.      Per i rimorchi della categoria O1 non sussiste
              l'obbligo di un sistema di frenatura di servizio; se
              pero' i rimorchi di questa categoria sono muniti di un
              sistema di frenatura di servizio, quest'ultimo deve
              essere conforme alle stesse prescrizioni previste per
              quelli della categoria O2.
2.2.2.2.      I rimorchi della categoria O2 devono essere muniti di
              un sistema di frenatura di servizio di tipo continuo o
              semicontinuo o del tipo a inerzia. Quest'ultimo e'
              ammesso soltanto per rimorchi diversi dai semirimorchi.
              Tuttavia, sono ammessi sistemi di frenatura elettrici
              conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XI.
2.2.2.3.      I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere muniti
              di un sistema di frenatura di servizio di tipo continuo
              o semicontinuo.
2.2.2.4.      Il sistema di frenatura di servizio deve agire su tutte
              le ruote del rimorchio.
2.2.2.5.      L'azione del sistema di frenatura di servizio deve
              essere opportunamente ripartita sugli assi.
2.2.2.6.      L'azione dei sistemi di frenatura deve essere ripartita
              sulle ruote di uno stesso asse in maniera simmetrica
              rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
2.2.2.7.      Le superfici frenate necessarie per ottenere
              l'efficienza prescritta devono essere costantemente
              collegate con le ruote, rigidamente o mediante
              componenti non suscettibili di guasti.
2.2.2.8.      L'usura dei freni deve poter essere facilmente
              compensata mediante un sistema di regolazione manuale o
              automatica. Inoltre, il comando e i componenti della
              trasmissione e dei freni devono avere una riserva di
              corsa e, se necessario, mezzi di compensazione tali
              che, dopo il riscaldamento dei freni o dopo un certo
              grado di usura delle guarnizioni, la frenatura sia
              assicurata senza necessita' di una regolazione
              immediata.
2.2.2.8.1.    La regolazione dell'usura deve essere automatica per i
              freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di
              regolazione automatica sono facoltativi per i veicoli
              delle categorie O1 e O2. I dispositivi di regolazione
              automatica dell'usura devono garantire una frenatura
              efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un
              raffreddamento dei freni.
              In particolare, il veicolo deve essere in grado di
              funzionare normalmente dopo le prove eseguite in
              conformita' dell'allegato II, punto 1.3 (prova di tipo
              I) e dell'allegato II, punto 1.6 (prova di tipo III).
2.2.2.8.2.    L'usura delle guarnizioni, dei tamburi e dei dischi del
              sistema di frenatura di servizio deve poter essere
              controllata agevolmente dall'esterno o dalla parte
              inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli
              strumenti o gli attrezzi forniti di serie con il
              veicolo, per esempio mediante apposite aperture
              d'ispezione oppure con altri sistemi.
2.2.2.9.      I sistemi di frenatura devono garantire l'arresto
              automatico del rimorchio in caso di sganciamento
              durante la marcia. Questa prescrizione non si applica
              tuttavia ai rimorchi di massa massima non superiore a
              1,5 tonnellate, purche' essi siano muniti, oltre che
              dell'attacco principale, di un attacco secondario
              (catena, cavo, ecc.) che, in caso di sganciamento
              dell'attacco principale, impedisca al timone di toccare
              il suolo e assicuri ancora una certa sterzatura residua
              del rimorchio.
2.2.2.10.     Sui rimorchi che devono essere muniti di un sistema di
              frenatura di servizio, la frenatura di stazionamento
              deve essere assicurata anche quando il rimorchio e'
              separato dal veicolo trattore. Il sistema che assicura
              la frenatura di stazionamento deve poter essere
              azionato da una persona a terra; tuttavia, sui rimorchi
              destinati al trasporto di persone, questo sistema di
              frenatura deve poter essere azionato dall'interno del
              rimorchio. Il termine "azionare" comprende anche
              l'azione di sblocco dei freni.
2.2.2.11.     Se il rimorchio e' munito di un dispositivo che
              permette il disinserimento pneumatico del sistema di
              frenatura, diverso dal sistema di frenatura di
              stazionamento, tale dispositivo deve essere progettato
              e costruito in modo da dover necessariamente essere
              riportato nella posizione di riposo al piu' tardi
              quando il rimorchio e' nuovamente alimentato con aria
              compressa.
2.2.2.12.     I rimorchi delle categorie O3 e O4 dotati di sistema di
              alimentazione pneumatico a due condotte devono essere
              conformi al precedente punto 2.2.1.18.3.
2.2.2.13.     I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere muniti
              di sistema antibloccaggio conformemente alle
              prescrizioni dell'allegato X.
2.2.2.14.     Se rimorchi del tipo non menzionato al precedente punto
              2.2.2.13 sono muniti di sistema antibloccaggio,
              quest'ultimo deve essere conforme alle prescrizioni
              dell'allegato X.
2.2.2.15.     I dispositivi ausiliari devono essere alimentati in
              modo che, durante il loro funzionamento, il dispositivo
              o i dispositivi di accumulo di energia del sistema di
              frenatura di servizio possano essere mantenuti a una
              pressione pari almeno all'80% della pressione minima di
              alimentazione del veicolo trattore, come disposto al
              punto 3.1.2.2 dell'appendice all'allegato II.
2.2.2.15.1.   In caso di rottura o di perdita del dispositivo
              ausiliario o di una delle condotte associate, la somma
              delle forze esercitate alla periferia delle ruote
              frenate deve essere pari almeno all'80% del valore
              prescritto per il rimorchio, di cui al punto 2.2.1.2.1
              dell'allegato II. Tuttavia, qualora detta rottura o
              perdita interessi l segnale di comando di un
              dispositivo speciale, di cui al punto 6 dell'appendice
              all'allegato II, si applicano le prescrizioni relative
              all'efficienza stabilite in detto punto.
3.            DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
3.1.          Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della
              direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di
              un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di
              frenatura deve essere presentata dal costruttore del
              veicolo.
3.2.          Il modello della scheda informativa figura
              nell'allegato XVIII per i veicoli a motore e
              nell'allegato XIX per i rimorchi muniti di sistemi di
              frenatura diversi dal tipo a inerzia.
3.3.          Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da
              omologare deve essere presentato al servizio tecnico
              incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione.
4.            RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
4.1.          Se sono soddisfatte le prescrizioni dei documenti
              applicabili, l'omologazione CE viene rilasciata ai
              sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva
              70/156/CEE.
4.2.          Il modello della scheda di omologazione figura
              nell'appendice 1 all'allegato IX.
4.3.          Conformemente all'allegato VII della direttiva
              70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere
              assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro
              non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di
              veicolo.
5.            MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
5.1.          In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai
              sensi della presente direttiva, si applicano le
              disposizioni dell'articolo 5 della direttiva
              70/156/CEE.
6.            CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
6.1.          Devono essere adottati provvedimenti intesi a garantire
              la conformita' della produzione a norma dell'articolo
              10 della direttiva 70/156/CEE.


     ---->  vedere Allegati da pag. 16 a pag. 80 del S.O.  <----

    ---->  vedere Allegati da pag. 81 a pag. 145 del S.O.  <----