Art. 2.
  1. Nei limiti  delle disponibilita' di cui  alla deliberazione CIPE
del  6 maggio  1998 e  del decreto  ministeriale n.  515-Ric. del  13
maggio 1998, citati nelle premesse  del presente decreto, e secondo i
criteri   di  cui   all'art.   5,  comma   1,   del  citato   decreto
interministeriale,  il  Ministero  dell'universita' e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica   predisporra'  l'elenco   dei  soggetti
beneficiari.
  2.  Entro il  30  ottobre 1998,  l'ufficio ministeriale  competente
dara'  comunicazione  scritta  dell'esito  della domanda  a  tutti  i
soggetti richiedenti.
  Il presente  decreto entra  in vigore  dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer