Art. 2. 1. Nei limiti delle disponibilita' di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 e del decreto ministeriale n. 515-Ric. del 13 maggio 1998, citati nelle premesse del presente decreto, e secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica predisporra' l'elenco dei soggetti beneficiari. 2. Entro il 30 ottobre 1998, l'ufficio ministeriale competente dara' comunicazione scritta dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 1998 Il Ministro: Berlinguer