Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il
collocamento  della decima  tranche dei  certificati, per  un importo
massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art.
1 del presente  decreto; tale tranche sara'  riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
nona  tranche e  verra'  assegnata con  le  modalita' indicate  negli
articoli 14  e 15 del  citato decreto del  23 aprile 1998,  in quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 28 agosto 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei certificati  di  credito  del Tesoro  settennali,  ivi
compresa quella di cui all'art. 1  del presente decreto, ed il totale
assegnato,  nelle  medesime aste,  agli  stessi  operatori ammessi  a
partecipare al collocamento supplementare.