IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare, l'art.  3,  comma  8, del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996 il  quale stabilisce, tra l'altro, che il
saldo  negativo fra  gli accrediti  e  gli addebiti  nel conto  unico
risultante alla  fine di ciascun  mese costituisce il  primo addebito
del mese successivo  e che con decreto del Ministro  delle finanze di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica sono stabiliti i  termini e le modalita' per
i rimborsi;
  Visti l'art.  11 del  decreto legislativo  31 marzo  1998, n.  80 e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini  del calcolo del saldo negativo tra  gli accrediti e gli
addebiti nel  conto unico  di cui  all'art. 3,  comma 8,  del decreto
legislativo l aprile  1996, n. 239, si tiene conto  anche delle somme
versate in eccedenza nel conto unico rispetto all'importo effettivo.
  2.  Il rimborso  del saldo  negativo risultante  al 31  dicembre di
ciascun anno,  ovvero ad una  data anteriore nel caso  di sospensione
dell'attivita'  protratta  oltre  il  31  dicembre  o  di  cessazione
dell'attivita' dell'intermediario, ha luogo sulla base di una istanza
da presentare a  norma dell'art. 38 del decreto  del Presidente della
Repubblica 29  settembre 1973,  n. 602, al  centro di  servizio delle
imposte dirette e  indirette, ove attivato, ovvero,  in assenza, alla
direzione  regionale delle  entrate,  nella quale  devono essere  tra
l'altro  indicati, distintamente  per ciascun  mese dell'anno  solare
interessato gli  importi totali degli  accrediti e degli  addebiti al
conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti.
  3. I  rimborsi a favore  degli aventi diritto saranno  disposti dai
centri di  servizio delle  imposte dirette  o indirette  ovvero dalle
Direzioni  regionali  delle  entrate mediante  ordinativi  tratti  su
ordini  di accreditamento  emessi  con imputazione  al capitolo  3525
dello  stato di  previsione del  Ministero delle  finanze per  l'anno
finanziario 1998, e corrispondente capitolo per gli anni successivi.