IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale stabilisce, tra l'altro, che il saldo negativo fra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico risultante alla fine di ciascun mese costituisce il primo addebito del mese successivo e che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, si tiene conto anche delle somme versate in eccedenza nel conto unico rispetto all'importo effettivo. 2. Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero ad una data anteriore nel caso di sospensione dell'attivita' protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attivita' dell'intermediario, ha luogo sulla base di una istanza da presentare a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla direzione regionale delle entrate, nella quale devono essere tra l'altro indicati, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. 3. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti dai centri di servizio delle imposte dirette o indirette ovvero dalle Direzioni regionali delle entrate mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, e corrispondente capitolo per gli anni successivi.