Art. 2.
  1. L'istanza  di rimborso di cui  all'art. 1, comma 2,  deve essere
presentata entro il 15 febbraio  dell'anno successivo a quello cui si
riferisce il rimborso.
  2. In caso di richiesta di rimborso il saldo negativo risultante al
31 dicembre  dell'anno cui si  riferisce il rimborso  non costituisce
primo  addebito  al  conto  unico   del  mese  di  gennaio  dell'anno
successivo.
  3. Qualora risultino effettuati rimborsi  non dovuti, si applica la
disposizione di cui all'art. 43,  primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.