Art. 2. 1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 2, deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso. 2. In caso di richiesta di rimborso il saldo negativo risultante al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rimborso non costituisce primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. 3. Qualora risultino effettuati rimborsi non dovuti, si applica la disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.