Art. 3.
  1. L'istanza  di rimborso di cui  all'art. 1, comma 2,  relativa al
saldo  negativo risultante  al 31  dicembre  1997, per  la parte  non
compensata  alla   data  di   presentazione  dell'istanza   stessa  e
addebitato al conto unico, puo'  essere presentata entro il giorno 15
del  secondo mese  successivo  a quello  di  emanazione del  presente
decreto; la  somma oggetto di  rimborso dovra' essere  accreditata al
conto unico.
  2. Nello stesso termine di  cui al comma 1 l'intermediario presenta
istanza di rimborso  del saldo negativo risultante  da data anteriore
al  31   dicembre  1997,  nel   caso  di  sospensione   o  cessazione
dell'attivita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1998
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano
Il ragioniere generale dello Stato
            Monorchio