Art. 3. 1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 2, relativa al saldo negativo risultante al 31 dicembre 1997, per la parte non compensata alla data di presentazione dell'istanza stessa e addebitato al conto unico, puo' essere presentata entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di emanazione del presente decreto; la somma oggetto di rimborso dovra' essere accreditata al conto unico. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1 l'intermediario presenta istanza di rimborso del saldo negativo risultante da data anteriore al 31 dicembre 1997, nel caso di sospensione o cessazione dell'attivita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il ragioniere generale dello Stato Monorchio