IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per le politiche di sviluppo
                            e di coesione
  Vista  la  legge   31  gennaio  1994,  n.   97,  concernente  nuove
disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la
valorizzazione delle zone montane stesse;
  Visto  l'art. 2  della legge  n. 97/1994  che istituisce  presso il
Ministero  del bilancio  e  della programmazione  economica il  Fondo
nazionale per la montagna;
  Visto il  comma 5 del  succitato art. 2  il quale stabilisce  che i
criteri  di ripartizione  del  Fondo  tra le  regioni  e le  province
autonome sono  adottati con delibera  del CIPE sentita  la Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica,  d'intesa   con  il   Ministro  delle   risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  Vista  la  legge  di  bilancio   27  dicembre  1997,  n.  453,  per
l'esercizio 1998;
  Vista la  delibera CIPE,  16 ottobre  1997, con  la quale  e' stato
approvato il piano di riparto per  il 1997, tra le regioni, del Fondo
di cui alla legge n. 97/1994, di lire 150 miliardi;
  Considerato che con proprio decreto del 20 novembre 1997, n. 39, si
e' provveduto ad impegnare ed erogare  la somma di lire 90 miliardi a
favore delle  regioni a statuto  ordinario, pari al  60% dell'importo
complessivo   da   trasferire,   come  disposto   dall'art.   8   del
decreto-legge 31  dicembre 1996,  n. 669,  convertito nella  legge n.
30/1997;
  Considerato che  titoli di  pagamento per lire  82.224.600.000 sono
stati restituiti per limiti di tesoreria come previsto dalla legge n.
662/1996, art. 3, comma 214;
  Considerato  che  con  autorizzazione  del  18  marzo  1998  si  e'
provveduto ad erogare l'importo sopracitato;
  Ritenuto di dover impegnare la  restante somma di lire 60 miliardi,
a favore delle regioni a  statuto ordinario, pari al 40% dell'importo
complessivo da trasferire;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma complessiva  di  L. 60.000.000.000  e'  impegnata per  le
finalita'  esposte in  premessa,  a favore  delle  regioni a  statuto
ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:
  Regioni interessate                            Importi (in lire)
           ---                                          ---
    Piemonte ..................................   8.032.400.000
    Lombardia .................................   4.456.800.000
    Veneto ....................................   2.417.200.000
    Liguria ...................................   3.000.000.000
    Emilia-Romagna ............................   2.986.400.000
    Toscana ...................................   4.288.400.000
    Umbria ....................................   1.901.200.000
    Marche ....................................   3.282.400.000
    Lazio .....................................   2.627.200.000
    Abruzzo ...................................   5.676.400.000
    Molise ....................................   2.380.000.000
    Campania ..................................   5.182.000.000
    Puglia ....................................   2.387.200.000
    Basilicata ................................   4.485.600.000
    Calabria ..................................   6.896.800.000
                                                 --------------
                         Totale ...............  60.000.000.000