Art. 4.
  La documentazione integrativa, prevista dal  capo II, art. 3, comma
3, della delibera  di questa Conferenza del 2 marzo  1995, cui rimane
subordinata, come  disposto dall'art. 3,  comma 3, della  delibera di
questa Conferenza  del 19  dicembre 1996, l'erogazione  del cinquanta
per cento del  contributo a ristoro del danno  accertato, deve essere
presentata dai soggetti  interessati dal citato art.  5, comma 1-bis,
lettera c),  del predetto decretolegge  n. 691 del 19  dicembre 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive integrazioni  e modificazioni,  che hanno  gia' presentato
domanda  di ammissione  al  beneficio  con le  modalita'  ed entro  i
termini richiamati dalla ricordata  delibera di questa Conferenza del
19 dicembre 1996, entro e non oltre novanta giorni, a decorrere dalla
pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale.