Art. 3. Per l'anno 1998 in prima applicazione e nella fase sperimentale la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverra' sulla base dei seguenti criteri: 1) aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) specifiche iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo al comma 2 dell'allegato). E' l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera citta', ma individuando azioni rispondenti in maniera piu' diretta alle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia; 2) aver coinvolto i minori nelle attivita' e nelle iniziative proposte cosi' come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia (punteggio relativo al punto 4 dell'allegato); 3) essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche: culturale e istituzionale, specificate in allegato, in maniera coordinata all'avvio o alla realizzazione di azioni di competenza locale volte al miglioramento delle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia (punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato). Si considera come criterio preminente l'attuazione (effettiva o in corso d'opera) di azioni relative alle due aree tematiche suindicate, nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui la realizzazione, indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente. Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti, cosi' come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto. I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati: 1) specificando la fonte del dato; 2) facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo, ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto (ultimi 5 anni, max 10 anni); 3) fornendo documenti ufficiali che certifichino l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia di delibere o altro). Le iniziative verranno valutate e selezionate se sapranno dimostrare: 1) il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione; 2) il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.) 3) il carattere dimostrativo, pilota (un'iniziativa tesa a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine); 4) le potenzialita' di disseminazione (un'iniziativa locale, ma che possa rappresentare un esempio attuabile anche in altre citta'); 5) la capacita' di dialogo con la citta', il carattere di compartecipazione (che coinvolga in modo attivo diversi soggetti locali: imprese associazioni, ecc.); 6) gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente); 7) l'impegno finanziario e l'effettiva volonta' "politica" dell'amministrazione a proseguire con l'iniziativa. L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il "progetto" che sara' valutato dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione del riconoscimento di cui all'art. 4. L'attribuzione del riconoscimento avverra' sulla base della verifica dell'esistenza delle condizioni qualitative, che i comuni dovranno dimostrare, valutate attraverso indicatori e l'assegnazione di un punteggio da parte della commissione giudicatrice. Gli indicatori relativi all'area ambientale sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono rilevati utilizzando l'apposita scheda di rilevazione. Le operazioni di compilazione delle schede, a cura della commissione, sono descritte nell'allegato tecnico.