Art. 3.
  Per l'anno 1998 in prima  applicazione e nella fase sperimentale la
selezione dei  comuni per l'attribuzione del  riconoscimento avverra'
sulla base dei seguenti criteri:
  1) aver  realizzato (o  avere in  corso di  realizzazione avanzata)
specifiche  iniziative   relative  all'area   ambientale  specificata
nell'allegato  al presente  decreto  (punteggio relativo  al comma  2
dell'allegato).
  E' l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione
del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione
di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera
citta', ma  individuando azioni  rispondenti in maniera  piu' diretta
alle esigenze di  tutela e riqualificazione delle  condizioni di vita
urbana dell'infanzia;
  2)  aver coinvolto  i  minori nelle  attivita'  e nelle  iniziative
proposte  cosi'   come  previsto   dall'art.  12   della  Convenzione
internazionale O.N.U.  sui diritti dell'infanzia  (punteggio relativo
al punto 4 dell'allegato);
  3)  essere  attivamente  impegnati   a  migliorare  il  livello  di
attuazione  di interventi,  relativamente  alle  due aree  tematiche:
culturale  e  istituzionale,  specificate  in  allegato,  in  maniera
coordinata  all'avvio o  alla realizzazione  di azioni  di competenza
locale   volte  al   miglioramento   delle  esigenze   di  tutela   e
riqualificazione  delle  condizioni   di  vita  urbana  dell'infanzia
(punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato).
  Si considera come criterio  preminente l'attuazione (effettiva o in
corso d'opera) di azioni relative alle due aree tematiche suindicate,
nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo scopo di valutare
l'effettiva esistenza di una strategia  globale e integrata in cui la
realizzazione, indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente.
  Per  quanto   riguarda  l'area   sociale,  per   l'elaborazione  di
indicatori   significativi   e    funzionali   all'attribuzione   del
riconoscimento, sono previste specifiche  azioni di coordinamento con
altre  amministrazioni  competenti,  cosi' come  previsto  dal  piano
d'azione  del  Governo per  l'infanzia  e  l'adolescenza, azioni  non
contemplate nel presente decreto.
  I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:
  1) specificando la fonte del dato;
  2) facendo riferimento all'anno in  corso o all'ultimo, ma fornendo
anche  dati   di  serie   storica  utili  a   dimostrare  l'eventuale
miglioramento in atto (ultimi 5 anni, max 10 anni);
  3)  fornendo documenti  ufficiali  che certifichino  l'informazione
(dichiarazione  del sindaco  o  dell'assessore, copia  di delibere  o
altro).
  Le  iniziative   verranno  valutate   e  selezionate   se  sapranno
dimostrare:
  1)  il coinvolgimento  diretto delle  bambine e  dei bambini  nella
valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;
  2)  il  carattere  innovativo   dei  progetti  (per  es.  approccio
integrato ai  problemi ambientali urbani,  uso di nuove  tecnologie o
sistemi di gestione, ecc.)
  3)  il   carattere  dimostrativo,  pilota  (un'iniziativa   tesa  a
sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);
  4) le potenzialita' di disseminazione (un'iniziativa locale, ma che
possa rappresentare un esempio attuabile anche in altre citta');
  5)  la  capacita'  di  dialogo  con  la  citta',  il  carattere  di
compartecipazione  (che coinvolga  in  modo  attivo diversi  soggetti
locali: imprese associazioni, ecc.);
  6)  gli effetti  positivi  sulla  riqualificazione professionale  e
occupazionale (da documentare quantitativamente);
  7)   l'impegno  finanziario   e  l'effettiva   volonta'  "politica"
dell'amministrazione a proseguire con l'iniziativa.
  L'insieme della  documentazione inviata  dai comuni  costituisce il
"progetto"  che sara'  valutato  dalla  commissione giudicatrice  per
l'attribuzione del riconoscimento di cui all'art. 4.
  L'attribuzione  del   riconoscimento  avverra'  sulla   base  della
verifica dell'esistenza  delle condizioni  qualitative, che  i comuni
dovranno dimostrare, valutate  attraverso indicatori e l'assegnazione
di un punteggio da parte della commissione giudicatrice.
  Gli   indicatori  relativi   all'area  ambientale   sono  descritti
nell'allegato tecnico  che costituisce parte integrante  del presente
decreto,   e  sono   rilevati   utilizzando   l'apposita  scheda   di
rilevazione.
  Le  operazioni   di  compilazione   delle  schede,  a   cura  della
commissione, sono descritte nell'allegato tecnico.