(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                    I) CRITERI PER L'AFFIDAMENTO
           E L'AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
  L'Amministrazione   provvede   al  conferimento   degli   incarichi
dirigenziali sulla  base dei  principi generali dettati  dall'art. 19
del decreto  legislativo n. 29/1993 e  successive modificazioni, come
recepito dall'art.  26 del contratto collettivo  nazionale di lavoro,
tenendo conto di:
  A) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  B)  attitudini e  capacita'  professionale  del singolo  dirigente,
anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
A) Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
   Per l'applicazione si prendono in considerazione:
  l'attivita' prevalente dell'ufficio e  le situazioni di particolare
criticita';
  la  rilevanza dell'ufficio,  ai sensi  del decreto  ministeriale n.
96/3401 del 10 marzo 1998;
  i   compiti   istituzionalmente   attribuiti  ai   singoli   uffici
dirigenziali nonche' gli obiettivi e i progranimi fissati.
B) Attitudini e capacita' professionali.
   Per l'applicazione si prendono in considerazione:
  i  risultati  conseguiti  nella   direzione  di  precedenti  uffici
dirigenziali  con riferimento  al grado  di scostamento  accertato ex
art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  l'esperienza  gia' acquisita  in precedenti  incarichi dingenziali,
con riferimento alla durata, al livello  e al tipo di attivita' degli
uffici diretti nonche' alla funzione dirigenziale da attribuire;
  gli ulteriori incarichi  ricoperti, quali reggenze a  scavalco e di
uffici dirigenziali di livello  superiore conferiti con atti formali,
in relazione anche alla durata;
  il possesso di particolari  requisiti derivanti da specializzazioni
professionali rilevanti ai fini dell'incarico da conferire (seminari,
stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni);
  l'attitudine dimostrata  sulla base  dei complessivi  precedenti di
servizio, con particolare riguardo alla qualita' dei rapporti interni
ed esterni.
  A parita'  di condizioni, si  procede alla scelta sulla  base degli
ulteriori elementi, nell'ordine indicati:
    1) anzianita' di servizio nella qualifica:
    2) permanenza nella stessa sede;
    3) preferenze espresse dagli interessati.
  In  relazione  all'incarico  da   attribuire,  il  procedimento  di
conferimento riguarda:
  1) i neopromossi, tenendo presenti i seguenti criteri particolari:
  esperienze professionali gia' acquisite,  con riferimento ai titoli
di  servizio posseduti  (funzioni  di reggenza,  supplenza o  vicarie
svolte in precedenza);
  particolari conoscenze tecnicoprofessionali attinenti gli incarichi
da conferire, che configurino una specifica professionalita';
     posizione nella graduatoria di fine corso;
  2) il dirigente alla scadenza prevista dell'incarico rivestito;
  3) i dirigenti  soggetti a revoca anticipata  dell'incarico a norma
degli articoli 26 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  4) qualsiasi  dirigente, anche prima della  scadenza dell'incarico,
per  motivate  ragioni  organizzative   e  gestionali  connesse  alle
peculiari esigenze, alla natura  e alle caratteristiche dei programmi
da  realizzare   nell'ufficio  da   conferire,  tenuto   conto  delle
particolari attittidini e capacita' professionali possedute.
  Nel  caso sia  necessario il  ricorso  a reggenze  si utilizzano  i
seguenti criteri:
  professionalita' ed esperienza acquisita  nella direzione di uffici
dirigenziali, in rapporto all'incarico e al livello del medesimo;
  vicinanza di sede  che comporti una riduzione degli  oneri a carico
dell'Amministrazione e il piu' agevole svolgimento dell'incarico;
    conoscenza del territorio;
  anzianita'  di  servizio nella  qualifica,  a  parita' degli  altri
elementi;
    temporaneita' dell'incarico.
  In   caso  di   particolare  urgenza,   debitamente  motivata   con
riferimento   a  specifiche   obiettive   condizioni  di   necessita'
l'Amministrazione puo'  procedere d'ufficio  sulla base  dei principi
generali  di cui  all'art. 19,  comma 1,  del decreto  legislativo n.
29/1993 e successive modificazioni.
                II) CRITERI PER LA REVOCA ANTICIPATA
                    DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
  In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  26,  comma  6  del
contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro  la  revoca  anticipata
rispetto  alla scadenza  di un  incarico  puo' avere  luogo solo  per
motivate  ragioni  organizzative  e   gestionali  oppure  in  seguito
all'accertamento  dei   risultati  negativi   di  gestione   o  della
inosservanza  delle direttive  impartite  ai sensi  dell'art. 20  del
decreto legislativo n. 29 del 1993.
             III) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
  Ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  e
successive modificazioni, tutti gli  incarichi sono conferiti a tempo
determinato, applicando di norma il sistema della rotazione.
  A  tale fine,  la rotazione  avverra' di  norma secondo  i seguenti
criteri:
  gli incarichi vengono conferiti per  un periodo non inferiore a due
anni e non superiore a sette anni;
  essi possono  essere rinnovati sulla  base di domanda  motivata del
dirigente interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre precedente
l'anno di scadenza, o per urgenti esigenze di servizio che richiedano
una  ulteriore conferma  dell'incarico  per  un periodo  determinato,
anche inferiore a due anni;
  ottenuto un  incarico non puo'  essere chiesto il passaggio  ad uno
nuovo prima di due anni.
                       IV) DISPOSIZIONI FINALI
  All'atto della  formale adozione dei presenti  criteri, i dirigenti
s'intendono  temporaneamente riconfermati  nei posti  di funzione  al
momento  ricoperti per  un periodo  di  due anni,  ferma restando  la
facolta' per  gli stessi di  richiedere l'avvicendamento ad  un posto
vacante, e fatta comunque salva la possibilita' per l'Amministrazione
di  rivalutare  in qualsiasi  momento  la  situazione ai  fini  della
permanenza nell'incarico  stesso secondo i criteri  indicati ai punti
precedenti.
  Al  termine del  periodo  suddetto, si  terra'  conto del  servizio
cumulativamente svolto nel  medesimo ufficio ai fini  del computo dei
limiti ordinari di permanenza come stabiliti in precedenza e, ove non
ricorrano le particolari condizioni  per una riconferma nell'ufficio,
l'Amministrazione  procedera'   all'avvicendamento  sulla   base  dei
criteri stabiliti.
  Per  l'affidamento,   l'avvicendamento,  la  revoca   di  incarichi
dirigenziali, e nel  caso di reggenze, si procede con  atti scritti e
motivati, previsti dall'art. 19 del  decreto legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni.