ALLEGATO A I) CRITERI PER L'AFFIDAMENTO E L'AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI L'Amministrazione provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali sulla base dei principi generali dettati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, come recepito dall'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, tenendo conto di: A) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; B) attitudini e capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. A) Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. Per l'applicazione si prendono in considerazione: l'attivita' prevalente dell'ufficio e le situazioni di particolare criticita'; la rilevanza dell'ufficio, ai sensi del decreto ministeriale n. 96/3401 del 10 marzo 1998; i compiti istituzionalmente attribuiti ai singoli uffici dirigenziali nonche' gli obiettivi e i progranimi fissati. B) Attitudini e capacita' professionali. Per l'applicazione si prendono in considerazione: i risultati conseguiti nella direzione di precedenti uffici dirigenziali con riferimento al grado di scostamento accertato ex art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro; l'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi dingenziali, con riferimento alla durata, al livello e al tipo di attivita' degli uffici diretti nonche' alla funzione dirigenziale da attribuire; gli ulteriori incarichi ricoperti, quali reggenze a scavalco e di uffici dirigenziali di livello superiore conferiti con atti formali, in relazione anche alla durata; il possesso di particolari requisiti derivanti da specializzazioni professionali rilevanti ai fini dell'incarico da conferire (seminari, stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni); l'attitudine dimostrata sulla base dei complessivi precedenti di servizio, con particolare riguardo alla qualita' dei rapporti interni ed esterni. A parita' di condizioni, si procede alla scelta sulla base degli ulteriori elementi, nell'ordine indicati: 1) anzianita' di servizio nella qualifica: 2) permanenza nella stessa sede; 3) preferenze espresse dagli interessati. In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento riguarda: 1) i neopromossi, tenendo presenti i seguenti criteri particolari: esperienze professionali gia' acquisite, con riferimento ai titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie svolte in precedenza); particolari conoscenze tecnicoprofessionali attinenti gli incarichi da conferire, che configurino una specifica professionalita'; posizione nella graduatoria di fine corso; 2) il dirigente alla scadenza prevista dell'incarico rivestito; 3) i dirigenti soggetti a revoca anticipata dell'incarico a norma degli articoli 26 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro; 4) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali connesse alle peculiari esigenze, alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nell'ufficio da conferire, tenuto conto delle particolari attittidini e capacita' professionali possedute. Nel caso sia necessario il ricorso a reggenze si utilizzano i seguenti criteri: professionalita' ed esperienza acquisita nella direzione di uffici dirigenziali, in rapporto all'incarico e al livello del medesimo; vicinanza di sede che comporti una riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione e il piu' agevole svolgimento dell'incarico; conoscenza del territorio; anzianita' di servizio nella qualifica, a parita' degli altri elementi; temporaneita' dell'incarico. In caso di particolare urgenza, debitamente motivata con riferimento a specifiche obiettive condizioni di necessita' l'Amministrazione puo' procedere d'ufficio sulla base dei principi generali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni. II) CRITERI PER LA REVOCA ANTICIPATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI In conformita' a quanto previsto dall'art. 26, comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro la revoca anticipata rispetto alla scadenza di un incarico puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993. III) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, applicando di norma il sistema della rotazione. A tale fine, la rotazione avverra' di norma secondo i seguenti criteri: gli incarichi vengono conferiti per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni; essi possono essere rinnovati sulla base di domanda motivata del dirigente interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre precedente l'anno di scadenza, o per urgenti esigenze di servizio che richiedano una ulteriore conferma dell'incarico per un periodo determinato, anche inferiore a due anni; ottenuto un incarico non puo' essere chiesto il passaggio ad uno nuovo prima di due anni. IV) DISPOSIZIONI FINALI All'atto della formale adozione dei presenti criteri, i dirigenti s'intendono temporaneamente riconfermati nei posti di funzione al momento ricoperti per un periodo di due anni, ferma restando la facolta' per gli stessi di richiedere l'avvicendamento ad un posto vacante, e fatta comunque salva la possibilita' per l'Amministrazione di rivalutare in qualsiasi momento la situazione ai fini della permanenza nell'incarico stesso secondo i criteri indicati ai punti precedenti. Al termine del periodo suddetto, si terra' conto del servizio cumulativamente svolto nel medesimo ufficio ai fini del computo dei limiti ordinari di permanenza come stabiliti in precedenza e, ove non ricorrano le particolari condizioni per una riconferma nell'ufficio, l'Amministrazione procedera' all'avvicendamento sulla base dei criteri stabiliti. Per l'affidamento, l'avvicendamento, la revoca di incarichi dirigenziali, e nel caso di reggenze, si procede con atti scritti e motivati, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.