(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
                              MODALITA'
 Comunicazione delle disponibilita'.
  A norma dell'art.  26, comma 5, del  contratto collettivo nazionale
di  lavoro,  entro il  31  gennaio  di ogni  anno,  l'amministrazione
comunica  ai  dirigenti del  Corpo  gli  uffici dirigenziali  che  si
renderanno  disponibili  entro il  31  dicembre  dell'anno stesso,  a
seguito  di situazioni  gia'  definite o  comunque gia'  prevedibili,
nonche' quelli che, liberatisi nell'anno precedente, alla data del 31
dicembre risultavano ancora vacanti.
  Tale comunicazione viene indirizzata a tutti i dirigenti del Corpo,
cosi' operando  anche da generale avviso  dell'avvio del procedimento
ai sensi della legge n. 241/1990.
  In  ogni caso  non verranno  comunicati gli  uffici che  si rendono
disponibili proprio in conseguenza del piano annuale di movimenti.
 Presentazione delle domande.
  La  domanda del  dirigente e'  uno strumento  di partecipazione  al
procedimento  di   conferimento,  ovvero   il  mezzo  con   il  quale
l'interessato fa  conoscere - non  solo il proprio gradimento  per un
certo  incarico -  ma  anche la  disponibilita' all'avvicendamento  o
l'interesse alla conferma nell'incarico ricoperto.
   Nella domanda i dirigenti dovranno indicare:
  a) il proprio  interesse per uno o piu' degli  uffici indicati come
disponibili dall'amministrazione;
  b) l'ulteriore preferenza per altri  uffici che, seppure al momento
non  disponibili,  potrebbero  divenirlo  per risulta  del  piano  di
movimenti;
  c) elementi attitudinali  o professionali utili in  base ai criteri
stabiliti;
  d)  elementi  obiettivi  a  sostegno  dell'eventuale  richiesta  di
conferma.
  L'eventuale  revoca   della  richiesta  presentata   dovra'  essere
adeguatamente motivata, con riferimento a circostanze sopravvenute.
 Revoca anticipata degli incarichi dirigenziali.
  Ove  non sussistano  ragioni derivanti  da particolari  esigenze di
celerita' del procedimento ai sensi  dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, l'amministrazione utilizzera' la seguente procedura:
  1)  fase dell'avviso  dell'avvio  del procedimento:  a norma  della
legge  n.  241/1990,  verra'  data  motivata  notizia  delle  ragioni
dell'avvio del procedimento;
  2)  fase  del   contraddittorio:  l'amministrazione  acquisisce  in
contraddittorio le  deduzioni del  dirigente interessato,  che potra'
essere assistito e/o rappresentato da un esponente sindacale, o da un
legale di fiducia; dei risultati viene informato il dirigente;
  3) fase  della formalizzazione: a  norma dell'art. 26, comma  7, la
revoca  dell'incarico precedente  viene disposto  con atto  scritto e
motivato, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993;
  4) fase dell'individuazione  del nuovo incarico: ai  fini del nuovo
incarico  da  conferire, si  seguono  i  criteri stabiliti  ai  punti
precedenti, salva l'applicazione dell'art. 27, comma 6, del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
  E' fatta salva  altresi' l'applicazione degli articoli 31  e 33 del
contratto collettivo nazionale di lavoro.