(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
  CONVENZIONE TRA REGIONE  TOSCANA  E  L'ING.  GIORDANO  BERTONI  PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVO ALLA "DEFINIZIONE
DELLE PROCEDURE  DI CALCOLO PER  LA STIMA  DEL VALORE DI  MERCATO DEI
BENI  IMMOBILI  A  QUALSIASI  USO  ADIBITI  COSTITUENTI  OSTACOLO  AL
REGOLARE DEFLUSSO DELLE  ACQUE E DEFINIZIONE DEI  RELATIVI MODELLI DI
PERIZIA GIURATA".
  L'anno millenovecentonovantotto il giorno ................ del mese
di ...........
                                 tra
  regione Toscana,  codice fiscale  n. 01386030488,  con sede  in via
Cavour, 16/18 -  50129 Firenze, rappresentata da  Fontanelli Paolo in
qualita' di  sub -commissario  delegato agli interventi  di emergenza
urgenti  e indifferibili  finalizzati al  soccorso delle  popolazioni
residenti nei comuni di  Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana,
Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla,
Massa e Montignoso,  nominato con ordinanza del commissario  n. 4 del
28 giugno 1996 in conformita'  con l'ordinanza del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri n.
2449 del  25 giugno 1996,  in seguito indicato "Commissario",  nato a
Pisa il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'Ente,
                                  e
  dott. ing.  Giordano Bertoni,  nato a Carrara  (Massa) il  25 marzo
1947 e residente in Querceta  di Seravezza (Lucca), via L. Pirandello
n. 61; codice  fiscale BRTGDN47C25B832R - Partita  IVA n. 00375930468
di qui innanzi indicato come professionista,
                              Premesso
  che il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge
n.  677/1996  concernente  interventi  urgenti a  favore  delle  zone
colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di novembre 1996
il quale all'art. 4, comma 9,  prevede che i presidenti delle regioni
perimetrate  le  aree  a  rischio idrogeologico  provvedono  entro  i
successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a
qualsiasi uso adibiti che  costituiscono ostacolo a regolare deflusso
delle acque;
  che  secondo quanto  disposto  dell'art. 4,  comma  9, lettera  a),
qualora  la demolizione  abbia  ad oggetto  immobili  adibiti ad  uso
residenza  e' corrisposto  il contributo  a fondo  perduto di  cui al
comma 1  dell'art. 5 della legge  n. 677/1996 secondo le  modalita' e
condizioni ivi previste;
  che in base all'art. 4, comma 1, lettera b), qualora la demolizione
abbia  ad  oggetto  immobili   adibiti  ad  attivita'  produttive  e'
corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire;
  che la  legge regionale  n. 20  del 1  aprile 1998,  in particolare
l'art. 2 relativo  alla disciplina delle porzioni  e pertinenze degli
edifici, e l'art. 4 secondo il  quale il contributo per i proprietari
degli  immobili  soggetti  a  demolizione e'  pari  al  valore  degli
immobili medesimi;
  che in  base all'art. 4,  comma 2,  della legge regionale  n. 20/98
sopra citato il  valore degli immobili da demolire  e' costituito dal
prezzo di mercato  accertato a cura del  proprietario tramite perizia
giurata redatta da professionista abilitato;
  che per  le finalita' di  cui al punto precedente  occorre definire
una serie di criteri oggettivi e di procedure di calcolo per la stima
di valore di mercato relative agli immobili di civile abitazione e ad
uso produttivo che garantiscano  l'uniformita' dei contributi, tenuto
della disciplina relativa alle porzioni  e pertinenze di cui all'art.
2 della legge regionale n. 20/98;
  che  pertanto  ricorre  l'urgenza  di affidare  l'incarico  per  la
definizione  dei modelli  di perizia  giurata per  l'accertamento del
valore degli immobili  ad uso di residenza e per  gli immobili ad uso
produttivo di cui all'art. 4, comma 2;
  che e' possibile utilizzare per l'affidamento del suddetto incarico
le deroghe di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/96;
  che  con ordinanza  n. ....  del .........  e' stato  affidato tale
incarico all'ing. Giordano Bertoni con studio in via Pirandello n. 61
- Querceta di Seravezza,  professionista che in rapporto all'incarico
ha i requisiti e l'esperienza richiesti come da curriculum agli atti,
per l'importo di L. 10.980.000;
  che  inoltre l'ing.  G.  Bertoni  ha gia'  svolto  su incarico  del
commissario  lo  studio dei  criteri  per  la valutazione  dei  danni
alluvionali alle imprese colpite  dagli eventi alluvionali del giugno
1996 in Versilia  e Garfagnana di cui all'ordinanza n.  161/96 per la
predisposizione dello schema di perizia giurata;
  che  si  fa  fronte  all'importo  con  i  fondi  stanziati  per  le
progettazione di cui all'ordinanza n. 2449/96;
  che si  e' stabilito di  addivenire oggi alla stipula  del presente
contratto, approvato in schema con ordinanza n. .... del ............
Tutto cio' premesso
  I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano
a tutti  gli effetti la  precedente narrativa, che si  dichiara parte
integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e
stipulano quanto segue:
                               Art. 1.
                             Affidamento
  Il  subcommissario affida  l'incarico  professionale relativo  alla
"Definizione delle  procedure di calcolo  per la stima del  valore di
mercato  dei  beni  immobili  a  qualsiasi  uso  adibiti  costituenti
ostacolo  al regolare  deflusso delle  acque e  stesura del  relativo
modello di perizia giurata" all'ing. Giordano Bertoni con sede in via
Pirandello n. 61 - Querceta di Seravezza.
                               Art. 2.
                               Oggetto
  L'incarico  di  cui  all'articolo precedente  e'  articolato  nelle
seguenti attivita':
  stesura  delle procedure  di  calcolo  per la  stima  di valore  di
mercato  relative  ad  immobili  (terreni  e  fabbricati,  accessori,
pertinenze,  ecc.)   di  civile  abitazione  e   ad  uso  industriale
costituenti   ostacolo  al   regolare  deflusso   delle  acque   come
individuati dalla legge regionale n. 20 del 1 aprile 1998;
  individuazione dei  listini di prezzi e/o  riviste specializzate da
usare per la  individuazione dei prezzi medi di mercato  e/o costi di
costruzione;
    definizione dei modelli di perizie giurate.
                               Art. 3.
                  Termine di consegna e risoluzione
  Gli  elaborati   di  cui   all'art.  2  devono   essere  consegnati
all'ufficio del  commissario entro  e non oltre  20 giorni  a partire
dalla sottoscrizione del presente contratto.
  Il  termine e'  da ritenersi  essenziale. Qualora  la presentazione
fosse  ritardata   oltre  il  termine  sopra   fissato,  la  presente
convenzione di intende  risolta ed il commissario  restera' libero da
ogni  impegno verso  i professionisti  inadempienti senza  che questi
possano pretendere indennizzi di sorta.
                               Art. 4.
                    Responsabile del procedimento
  Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 9/95 responsabile del
procedimento  e' il  dott.  Paolo Rosati,  in  qualita' di  dirigente
responsabile dell'area di progetto  "Ufficio regionale per gli eventi
alluvionali  del  giugno 1996"  nominato  con  delibera della  giunta
regionale  n.  1168 del  13  ottobre  1997  che potra'  formulare  le
indicazioni  e  gli  indirizzi  ai  quali  il  professionista  dovra'
conformarsi.
                               Art. 5.
                     Obblighi dei professionisti
  Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le
modifiche che siano ritenute  necessarie a giudizio insindacabile del
responsabile del procedimento  di cui all'art. 4, senza  che cio' dia
diritto a speciali o maggiori compensi.
  Qualora  le  modifiche   comportino  cambiamenti  nell'impostazione
progettuale e siano determinate da  nuove e diverse esigenze, si puo'
determinare la necessita' di configurare un nuovo incarico.
  Il professionista dichiara di  aver preso conoscenza dell'ordinanza
n.  2449/96  e  successive  modifiche;  del  piano  degli  interventi
infrastrutturali  d'emergenza e  di prima  sistemazione idrogeologica
approvato con ordinanza n. 13 del  15 luglio 1996 con presa d'atto di
cui alla nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle
successive   rimodulazioni  di   tale   piano;  del   piano  per   il
completamento di cui all'art. 6  della legge n. 677/1996 e successive
rimodulazioni  e  si  obbligano  a  rispettare  tutte  le  condizioni
contenute nei suddetti provvedimenti  che abbiano attinenza diretta o
indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.
                               Art. 6.
                            Corrispettivo
  Per  lo  svolgimento  dell'incarico  professionale  in  oggetto  e'
stabilito  un  compenso  concordato   in  complessivi  L.  10.980.000
(diecimilioninovecentottantamila),  comprensivo di  IVA, CAP  ed ogni
onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato.
  Al pagamento del  corrispettivo cosi' pattuito si fa  fronte con il
fondo di riserva del commissario.
                               Art. 7.
                 Fatturazione e pagamenti: modalita'
  I pagamenti dipendenti dall'esecuzione  del presente contratto sono
liquidati alla consegna degli  elaborati su presentazione di regolare
fattura intestata alla regione Toscana  - Ufficio del commissario per
gli  eventi  alluvionali  del  giugno  1996, piazza  Duomo  n.  13  -
Pietrasanta.
  I pagamenti,  da effettuarsi  in conformita' del  comma precedente,
saranno  eseguiti con  ordinativi a  favore del  professionista sulla
Banca d'Italia sede  di Massa, da estinguersi  mediante accredito sul
c/c bancario  o vaglia  cambiario su indicazione  del professionista,
previo rilascio di regolare quietanza.
  Il    professionista    dichiara   espressamente    di    esonerare
l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilita' per i pagamenti
in tal modo eseguiti.
                               Art. 8.
                      Aumento della prestazione
  L'amministrazione si riserva la  facolta' di richiedere l'eventuale
aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27
della legge  regionale n. 22/96,  agli stessi patti e  condizioni del
presente contratto.
                               Art. 9.
                      Proprieta' degli elaborati
  Gli  elaborati oggetto  del  presente incarico  sono di  proprieta'
esclusiva della regione Toscana.
                              Art. 10.
                              Subappalto
  E' fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto,
salvo  espressa  autorizzazione  dell'amministrazione,  di  cedere  o
subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.
                              Art. 11.
                  Spese contrattuali e oneri fiscali
  Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc.,
nessuna  esclusa,  sono a  totale  carico  del professionista,  senza
diritto alcuno di rivalsa.
  La  presente convenzione,  che  rientra nella  sfera di  competenza
dell'I.V.A., e' soggetta a registrazione  in caso d'uso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.
                              Art. 12.
                        Elezione del domicilio
  Ad  ogni effetto  del presente  contratto il  professionista elegge
domicilio  legale presso  l'ufficio del  commissario in  Pietrasanta,
piazza Duomo n. 13.
                              Art. 13.
                           Foro competente
  Per  qualsiasi  controversia  derivante   o  connessa  al  presente
contratto,  ove   l'amministrazione  sia   attore  o   convenuto,  e'
competente  il foro  di Firenze  con espressa  rinuncia di  qualsiasi
altro.
                              Art. 14.
                           Norme conclusive
  Per quanto non  espressamente previsto nel presente  atto si rinvia
alle disposizioni vigenti in materia.
                                    Il dirigente responsabile: Rosati
 Il professionista: Bertoni
                               ______
  Il  sottoscritto dott.  ing.  Giordano Bertoni,  nella qualita'  di
libero professionista  dichiara sotto  la propria  responsabilita' di
aver preso visione e di accettare  senza riserva alcuna tutti i patti
e  condizioni  previste dalla  presente  convenzione  e di  accettare
espressamente, ai sensi  e per gli effetti dell'art.  1341 del codice
civile, le clausole contenute agli articoli  3, 5, 7 e 9 del presente
contratto,  rispettivamente  relativi  a:   "termini  di  consegna  e
risoluzione",   "obblighi   dei  professionisti",   "fatturazione   e
pagamenti: modalita'" e "proprieta' degli elaborati".
                                           Il professionista: Bertoni