IL DIRETTORE GENERALE
                     della motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale  e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al  trasporto internazionale  di merci pericolose  su strada
(ADR);
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4  settembre 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 211
alla  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  del 2  dicembre
1996, n.  282, relativo  all'attuazione della direttiva  94/55/CE del
Consiglio dell'Unione  europea in data  21 novembre 1994,  e relativi
allegati A  e B,  che ne  costituiscono parte  integrante, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.  L 319  del 21
dicembre  1994, concernente  ravvicinamento delle  legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  del 4 giugno  1997, n.
128,   relativo  all'attuazione   della   direttiva  96/86/CE   della
Commissione dell'Unione europea in  data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.  L 335  del 24
dicembre 1996, che adegua al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della Repubblica  a  recepire, secondo  le competenze  loro
attribuite, le  direttive comunitarie afferenti  materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Visto  il   regolamento  approvato  con  decreto   ministeriale  12
settembre 1925, e successive  serie di norme integrative, concernente
i recipienti  destinati al trasporto  per ferrovia di  gas compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto il  regolamento approvato con decreto  ministeriale 22 luglio
1930, e successive  serie di norme integrative,  concernente i grandi
recipienti  destinati al  trasporto  per ferrovia  di gas  compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il decreto  ministeriale  5  giugno 1971,  con  il quale  si
applicano, ai recipienti di capacita'  fino a 1000 litri destinati al
trasporto su  strada ed ai  recipienti di capacita' superiore  a 1000
litri  montati su  veicoli  stradali, le  prescrizioni contenute  nei
decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;
  Riconosciuta l'opportunita'  di consentire  il trasporto  di alcuni
gas  e   miscele  di  gas  non   elencati  nominativamente  nell'ADR,
classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.";
  Riconosciuta  inoltre l'opportunita'  di  dettare, per  tali gas  e
miscele   di   gas,   le  relative   disposizioni   riguardanti,   la
classificazione, l'etichettatura,  le pressioni di prova,  i gradi di
riempimenti,  i  materiali  utilizzabili  per  la  costruzione  delle
bombole,  dei tubi,  dei  fusti a  pressione e  delle  cisterne e  le
menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;
  Sentito il parere della  commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas  compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente  precisando,  per  tali  gas  e  miscele  di  gas,  le
disposizioni di trasporto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentito il  trasporto dei  gas e  delle miscele  di gas  non
elencati nominativamente  nell'ADR, classificabili sotto  le rubriche
collettive "n.a.s.", di  cui agli allegati al  presente decreto, alle
condizioni e con le prescrizioni negli stessi precisate.
   Roma, 9 settembre 1998
                                       Il direttore generale: Ferraro