Art. 2.
  1.  Entro il  31 ottobre  1998 ciascun  comune indicato  all'art. 1
presenta  al Ministro  per  la solidarieta'  sociale  il progetto  di
attuazione  della sperimentazione  del  reddito minimo  d'inserimento
sulla  base di  quanto stabilito  dal decreto  legislativo 18  giugno
1998,  n. 237.  In  particolare  il progetto  deve  contenere i  dati
contabili e finanziari necessari ai  fini del riparto dei costi della
sperimentazione, secondo  quanto previsto all'art. 5,  comma 1, dello
stesso  decreto  legislativo  e  deve   essere  redatto  in  modo  da
consentire  la verificabilita'  dei dati  e degli  obiettivi in  esso
indicati.
  2. Il  progetto e' deliberato  dalla giunta comunale e  deve essere
inviato,  entro il  termine indicato  al  comma 1,  al Gabinetto  del
Ministro per la solidarieta' sociale - Via V. Veneto, 56, 00187 Roma.
A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 1998
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte di conti il 9 settembre 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 392