Art. 10.
  Le offerte  di ogni singolo  operatore, devono pervenire,  entro le
ore  13  del  giorno   29  settembre  1998,  esclusivamente  mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale interbancaria,  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.