Art. 14. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1998. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 10 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni ne' superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.