Art. 14.
  Non appena  ultimate le operazioni di  assegnazione dei certificati
di cui agli  articoli precedenti, avra' inizio  il collocamento della
seconda tranche dei certificati stessi  per un importo massimo del 10
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del  presente  decreto;  tale   tranche  sara'  riservata,  ai  sensi
dell'art.  4 del  menzionato decreto  ministeriale 24  febbraio 1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della prima tranche.  Gli "specialisti" potranno partecipare
al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1998.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Gli "specialisti"  che non hanno partecipato  all'asta di emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di  cui agli articoli  8 e  11 del presente  decreto. La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al  precedente   art.  10  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni
ne' superiore  all'importo del collocamento  supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile
del  prestito   verranno  arrotondate  per  difetto;   per  eventuali
richieste distribuite su piu'  offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.