Art. 18. Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi certificati e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.