Art. 18.
  Alla Banca d'Italia e'  pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al pagamento  degli interessi sui certificati  di credito ed
al rimborso, a  scadenza, dei certificati stessi,  nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti  per le operazioni connesse  al pagamento degli
interessi  ed  al  rimborso  del capitale  dei  certificati  verranno
versate   alla  Banca   d'Italia,   che   terra'  all'uopo   apposita
contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle  operazioni suindicate saranno regolati
dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.
  In  deroga  a  quanto   previsto  dall'art.  11  della  convenzione
suddetta, il  compenso riconosciuto alla  Banca d'Italia a  titolo di
rimborso  delle  spese  sostenute  per il  servizio  finanziario  dei
certificati verra' corrisposto  in misura pari ad un  terzo di quanto
stabilito    nell'articolo    stesso,   in    considerazione    delle
caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.
  Tutti gli atti e i  documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della
Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita' per  l'emissione dei nuovi certificati e'
esente da imposta di bollo,  dalla imposta comunale sulla pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali.