Art. 4. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 1 novembre 1997, n. 461. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.