Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al l aprile e al 1 ottobre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile il 1 aprile 1999 e l'ultima il l ottobre 2005. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. In applicazione degli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i suddetti pagamenti verranno effettuati applicando il tasso d'interesse al valore nominale unitario, pari ad un centesimo di euro, del prestito ridenominato in tale valuta.