Art. 5.
  Gli interessi sui  certificati di credito sono  corrisposti in rate
semestrali posticipate  al l aprile e  al 1 ottobre di  ogni anno. La
prima semestralita'  e' pagabile  il 1  aprile 1999  e l'ultima  il l
ottobre 2005.
  Gli interessi  semestrali sono pagati agli  aventi diritto, tenendo
conto delle disposizioni di cui  al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
  In applicazione degli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo
n. 213 del 1998, i  suddetti pagamenti verranno effettuati applicando
il  tasso  d'interesse  al  valore  nominale  unitario,  pari  ad  un
centesimo di euro, del prestito ridenominato in tale valuta.