Art. 6.
  Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica
soluzione il 1 ottobre 2005,  tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza fra  il capitale
nominale dei titoli  da rimborsare ed il prezzo  di aggiudicazione il
prezzo di  riferimento rimane  quello di aggiudicazione,  della prima
tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.