Art. 7.
  Possono partecipare all'asta  in veste di operatori le  banche e le
societa'  di intermediazione  mobiliare  iscritte nell'apposito  albo
istituito presso la Consob, che  esercitano le attivita' indicate nei
punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23
luglio 1996,  n. 415.  Detti operatori partecipano  in proprio  e per
conto terzi.
  La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.