Art. 8.
  L'esecuzione   delle  operazioni   relative  al   collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente decreto  e'  affidata  alla  Banca
d'Italia.
  I  rapporti tra  il Tesoro  e  la Banca  d'Italia conseguenti  alle
operazioni   in   parola   sono  regolati   dalle   norme   contenute
nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I  rapporti   tra  il   Tesoro  e   la  Banca   d'Italia  correlati
all'effettuazione delle aste tramite  la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per
cento.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.