Art. 3. 1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano alla capitaneria di porto, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A). 2. La capitaneria di porto, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti all' intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato B), conservando agli atti le dichiarazioni relative alle singole unita' e comunicando altresi' le unita' per le quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa e' stata presentata in maniera irregolare o incompleta. 3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e' sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.