1. Premessa. In attuazione delle decisioni della Commissione U.E. del 29 e 30 luglio 1997 con le quali sono stati approvati i programmi operativi multiregionali "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale" n. 970033/I/1 e n. 970034/I/3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale amministrazione titolare, con la presente circolare intende avviare le procedure semplificate per l'utilizzo delle risorse di Fondo sociale europeo riferite agli anni 1998/1999 che ammontano a: ECU 26.206.500 - Obiettivo 1; ECU 13.571.100 - Obiettivo 3. 2. Obiettivi, articolazione e struttura dei programmi. Con le risorse sopraindicate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intende promuovere, conformemente alle finalita' dei citati P.O.M., interventi per lo sviluppo e l'occupazione, finanziando progetti presentati solo dalle regioni e province autonome. Tali interventi sono articolati, con riferimento all'asse 6 sul P.O.M. 970034/I/3 (obiettivo 3) ed al subasse 2.4 del P.O.M. 970033/I/1 (obiettivo 1), nelle seguenti misure: Mis. 1: Accordi territoriali. Progetti regionali o interregionali, fondati su accordi di concertazione tra soggetti sociali, economici ed istituzionali, finalizzati alla sperimentazione di interventi integrati di formazione, di politica attiva del lavoro e di promozione dell'occupazione nel quadro di obiettivi di sviluppo locale. Mis. 2: Progetti in rete. Progetti esclusivamente interregionali, basati sulla cooperazione tra regioni che potra' realizzarsi sia nell'ambito delle regioni facenti parte dello stesso obiettivo, sia tra una o piu' regioni facenti parte di obiettivi diversi (ob. 1 e ob. 3). I progetti saranno realizzati nell'ambito di programmi di sviluppo settoriale, legati in particolare a processi di creazione di nuova imprenditorialita' e di sostegno ai sistemi locali di piccola e media impresa. Mis. 3: Promozione di lavoro e di impresa per nuovi bacini di impiego. Progetti regionali e interregionali basati su accordi tra assessorati competenti e finalizzati alla promozione dell'occupazione e alla creazione di impresa, soprattutto nel settore no profit, nell'ambito di nuovi bacini di impiego cosi identificati: servizi alla vita quotidiana; servizi per la qualita' della vita; servizi culturali e del tempo libero; servizi ambientali. I progetti dovranno essere finalizzati a qualificare, sul lungo periodo, l'offerta dei servizi relativi ai nuovi bacini di impiego attraverso: la creazione di competenze professionali ed imprenditoriali coerenti con le domande sociali emergenti e con la valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali e culturali presenti nel territorio; lo sviluppo di professionalita' in grado di promuovere e sostenere le nuove imprese attraverso l'animazione economica del territorio, l'attivazione di servizi reali, la promozione di partnership tra soggetti sociali; l'aggiornamento della professionalita' delle figure operanti nel campo dell'economia sociale (organizzazioni di volontariato, servizi sociali, ecc.). I progetti dovranno mirare: a) a costituire elemento di cerniera e di coesione tra aree diverse del Paese, in particolare stimolando il collegamento tra regioni del nord e regioni del sud; b) a rafforzare i sistemi di formazione professionale regionali, creando partenariati tra le varie regioni; c) a creare strutture intermedie di coordinamento attraverso il coinvolgimento operativo delle parti sociali; d) a sperimentare e successivamente ad estendere esperienze e modelli di intervento relativi alle politiche occupazionali di cui alla legge n. 196/1997; e) a promuovere e consolidare le iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (accordi territoriali, bacini di impiego, reti interregionali) mediante la diffusione e il consolidamento delle esperienze. 3. Modalita' e termini di presentazione dei progetti. Le regioni, anche sulla base di accordi con il Ministero del lavoro e con altri Ministeri di settore, possono inviare progetti al Ministero del lavoro entro il 31 dicembre 1998. I progetti dovranno essere predisposti su apposito formulario e trasmessi a questa amministrazione con nota firmata dall'assessore o dirigente regionale. Il Ministero del lavoro, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione dei progetti, ne verifica le condizioni di ammissibilita' secondo quanto fissato ai punti 4.4 e 4.5 dei P.O.M. citati. In via prioritaria i contributi di cui al punto 1 della presente circolare saranno destinati al finanziamento dei progetti presentati ai sensi della circolare n. 144/1997 e non finanziati per mancanza di risorse relative all'annualita' di riferimento. 4. Modalita' di erogazione del finanziamento. Il finanziamento dei progetti verra' decretato entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero del lavoro comunichera' formalmente alle regioni o province autonome l'avvenuta ammissione al finanziamento dei progetti. I progetti dovranno essere avviati entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione pena la revoca del contributo. La data dell'inizio delle attivita' deve essere trasmessa dalle regioni o province autonome a questa amministrazione con immediatezza. Nel caso di risorse disponibili per revoche o per eventuale non completo utilizzo delle quote assegnate, esse saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti presentati nei termini, indipendentemente dalla ripartizione prevista nelle tabelle accluse. Assistenza tecnica. Per favorire l'avvio della progettazione e il successivo tutoraggio delle attivita', le risorse finalizzate all'assistenza tecnica, di cui agli assi 8 (ob. 1) e 5 (ob. 3) dei P.O.M. suddetti sono ripartite secondo le tabelle allegate. Le relative risorse sono assegnate con apposito provvedimento alle regioni ed erogate in un'unica soluzione. Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale Vittore