Art. 2. 1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4. 2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza e' autorizzata la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.