Art. 2.
  1. I  soggetti attuatori,  per la  redazione dei  progetti relativi
agli  interventi   del  piano,   possono  affidare  anche   a  liberi
professionisti  specifici incarichi  avvalendosi, ove  occorra, delle
deroghe di cui al successivo comma 4.
  2. Il commissario delegato approva  i progetti previa conferenza di
servizi  da  attuare  entro  sette giorni  dalla  disponibilita'  dei
progetti.  Qualora alla  conferenza di  servizi il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo dalla  loro presenza e  dalla adeguatezza dei  poteri di
rappresentanza dei  soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato in
sede di conferenza  di servizi deve essere motivato e  recare, a pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puo' comunque assumere la
determinazione di conclusione positiva  del procedimento. Nel caso di
motivato  dissenso  espresso  da una  amministrazione  preposta  alla
tutela    ambientale   paesaggisticoterritoriale,    del   patrimonio
storicoartistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  la
determinazione  del  soggetto  attuatore e'  subordinata,  in  deroga
all'art.  14, comma  4,  della  legge 7  agosto  1990,  n. 241,  come
sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
all'assenso  del  Ministro competente  che  deve  esprimersi entro  7
giorni dalla richiesta.
  3. I  pareri, visti e  nullaosta relativi agli  interventi previsti
nel piano  che si  dovessero rendere necessari  anche successivamente
alla  conferenza di  servizi di  cui al  comma precedente,  in deroga
all'art. 17,  comma 24, della  legge 15  maggio 1997, n.  127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale  termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4. Per l'affidamento  delle progettazioni e dei lavori  di cui alla
presente  ordinanza  e' autorizzata  la  deroga  alle sotto  elencate
norme:
  regio decreto 25  maggio 1895, n. 350, articoli 9,  10, 17, 20, 27,
28, 68, 69, 70 e 71;
  regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, articolo 3, comma 1, art.
5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  articoli 14, 16  e 17  e successive
modificazioni;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28, 29 e 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22,
23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.