Art. 3.
  1. Per  le finalita' di cu  all'art. 1 e' assegnata  al commissario
delegato  la  somma   di  lire  15  miliardi   a  valere  sull'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2  "Fondo della protezione  civile" (cap.
7615) dello  stato di previsione  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri. Una quota  non superiore al 10% puo'  essere utilizzata per
le spese di  progettazione delle opere funzionali  alla riduzione del
rischio.
  2.  Per l'attuazione  del  piano sono  utilizzati,  oltre ai  fondi
previsti   dalla   presente   ordinanza,  anche   eventuali   risorse
finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.