Art. 3. 1. Per le finalita' di cu all'art. 1 e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 15 miliardi a valere sull'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una quota non superiore al 10% puo' essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio. 2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.