Art. 4.
  1. Per  favorire il ritorno  alle normali  condizioni di vita  e la
ripresa  delle  attivita'  produttive  e'  assegnato  al  commissario
delegato un  contributo di lire  5 miliardi. Il  commissario delegato
stabilisce criteri e modalita' di  erogazione dei contributi a favore
di soggetti  privati e  attivita' produttive  gravemente danneggiati,
applicando  comunque   una  franchigia  di   5  milioni  di   lire  e
uniformandosi,  per quanto  possibile,  alle misure  gia' adottate  a
seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996.
  2.  La somma  di  cui al  comma  1 e'  posta  a carico  dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2  "Fondo della protezione  civile" (cap.
7615) dello  stato di previsione  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri.
  3.  Eventuali  economie  derivanti dall'applicazione  del  presente
articolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui all'art.
1.