Art. 4. 1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attivita' produttive e' assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalita' di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attivita' produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire e uniformandosi, per quanto possibile, alle misure gia' adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996. 2. La somma di cui al comma 1 e' posta a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui all'art. 1.